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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.04.2015 14.2015.76

16 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,070 parole·~5 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo contro la sentenza non ancora motivata. Effetto sospensivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.76

Lugano 16 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 29 dicembre 2014 da

 CO 1   CO 2  (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)  

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 14 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 e CO 2 procedono contro RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 29 settembre 2014 per ottenere la rifusione di spese e ripetibili in base alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 16 settembre 2014 (inc. 52.2013.545/558);

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 dicembre 2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza;

                                  che statuendo con decisione 17 marzo 2015 sprovvista di motivazione scritta, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’in­­dennità di fr. 70.– a favore della parte istante;

                                  che con richieste scritte del 20 e del 30 marzo 2015, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di motivare la sentenza, non ricevendo finora alcuna risposta né conferma di ricevimento;

                                  che il 14 aprile 2014 RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” per ottenere l’annullamento della sentenza e l’assegnazione di congrue ripetibili;

                                  che facendo uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella fattispecie il giudice di pace ha notificato la sua decisione senza motivazione scritta, ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’im­­pugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata);

                                  che nel caso specifico, RE 1 risulta aver chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge, tanto che da informazioni assunte dalla Camera il Giudice di pace sta preparando la decisione motivata;

                                 che, ciò posto, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore (Stae­helin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC);

                                  che di conseguenza, il reclamo di RE 1 è irricevibile;

                                  che onde evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il Giudice di pace è invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione decorrerà solo a partire dalla notificazione della sentenza motivata;

                                  che l’indicazione dei rimedi giuridici, d’altronde, deve figurare non nel dispositivo, ma in calce alla decisione (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale);

                                  che va inoltre ricordato che il termine d’impugnazione delle sentenze di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo dev’essere indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami (sentenza della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014, consid. 3);

                                  che a futura memoria, infine, il Giudice di pace è invitato a firmare e datare le sue decisioni, ricordato che la data figurante sulla decisione motivata dev’essere quella dell’emanazione del dispositivo della decisione senza motivazione scritta (v. sentenza della CEF 14.2011.114 del 22 settembre 2011);

                                  che a scanso di equivoco occorre accogliere la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, siccome la sentenza impugnata, ancora prima della sua motivazione scritta, potrebbe essere considerata già esecutiva nel senso dell’art. 325 cpv. 1 CPC (in tal senso: Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 239 CPC e in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 84 LEF; contra: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 239 CPC; prassi zurighese citata da Brunner in: Schweizerische ZPO, Kurzkom­mentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 325 CPC);

                                  che essendo RE 1 stato indotto a presentare il reclamo dall’errata indicazione dei rimedi giuridici nella sentenza impugnata, si prescinde dal prelevare le spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. befe cpv. 2 CPC);

                                  che non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, il reclamante non avendo motivato la sua richiesta di un’indennità d’inconve­­nienza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

                                  che i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.   L’esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di pace del Circolo della Melezza nella causa n. __________ di rigetto dell’opposi­zione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è sospesa.

                             3.  Non si riscuote la tassa di giustizia.

                             4.  Notificazione a:

–   ; –    .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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