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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.07.2015 14.2015.74

20 luglio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,451 parole·~7 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Dilazione. Irricevibilità delle allegazioni di fatto nuove e delle domande di rateazione

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.74

Lugano 20 luglio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.138 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 febbraio 2015 da

CO 1 (rappr. dalla RA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona , il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'907.15 oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2014, indicando quale titolo di credito le “pigione e spese accessorie novembre 2014 fr. 1'900.00 + pigione e spese accessorie dicembre 2014 fr. 1'900.00 + pigione e spese accessorie gennaio 2015 fr. 1'900.00 + abbonamento UPC-Cablecom 7-12/2014 fr. 187.15 + spese amministrative fr. 20.00”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 febbraio 2015 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

                            C.  Statuendo con decisione 17 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’i­stanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'430.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2014, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico di RE 1 nella misura di 9/10 e a carico del CO 1 nella misura di 1/10 e assegnando al CO 1 un’indennità a titolo di ripetibili ridotte di fr. 40.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni al CO 1.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 aprile 2015 contro la sentenza intimata a RE 1 il 17 marzo 2015 e notificatagli al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è tempestivo, in quanto il termine di ricorso di 10 giorni è stato sospeso durante le ferie esecutive pasquali (dal 29 marzo al 12 aprile 2015) in virtù dell’art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede entro il termine impartitogli al riguardo dal Pretore, tutte le sue allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili, segnatamente il fatto che il procedente gli avrebbe concesso una dilazione. L’affermazione è del resto di nessun rilievo anche nel merito della causa in esame, RE 1 avendo omesso di produrre ogni documento probatorio atto a rendere sufficientemente verosimile la concessione della pretesa dilazione. A fronte della chiara assegnazione di termine da parte del Pretore, d’altronde, nulla può mutare la circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, che la rappresentante del creditore avrebbe comunicato al reclamante che non era necessario presentare osservazioni all’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione. In queste circostanze, rimane solo da verificare – d’uffi­­cio, a prescindere dalle allegazioni delle parti – se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizio­­ne (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del 12 aprile 2013 legittima il rigetto dell’op­­posizione per complessivi fr. 5'430.–, corrispondenti alle tre mensilità di fr. 1'580.– ciascuna di pigioni scoperte da novembre 2014 a gen­naio 2015 oltre agli acconti mensili per le spese accessorie. A mente del Pretore per le ulteriori somme richieste con il precetto esecutivo non vi è invece riconoscimento di debito agli atti. Nel reclamo RE 1 non si è espresso su questo punto.

                             3.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             4.  Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori purché cifrati (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 114 ad art. 82 LEF). Nella fattispecie come correttamente accertato dal primo giudice, il contratto del 12 aprile 2013 (doc. A) rappresenta pertanto valido titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti e per gli acconti mensili delle spese accessorie per i mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015, di complessivi fr. 5'430.– (3 rate di fr. 1'580.– ognuna + 3 acconti di fr. 230.– ognuno).

                             5.  A scanso di equivoci al reclamante si ricorda che la domanda di rateazione ch’egli voleva formulare all’udienza di rigetto sarebbe comunque risultata irricevibile a questo stadio della procedura, esulando la medesima dal potere cognitivo del giudice del rigetto. Essa potrà essere formulata, se del caso, all’ufficio di esecuzione al momento della realizzazione (cfr. art. 123 LEF).

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.  5'430.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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