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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.04.2015 14.2015.42

3 aprile 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·601 parole·~3 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa per estinzione dell’esecuzione in seguito a pagamento. Assenza d’interesse legittimo dell’escusso a interporre reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.42

Lugano 3 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 19 dicembre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, il Comune di Sobrio ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'116.85 (imposta comunale 2010) oltre agli interessi del 2.5% dal 1° maggio 2014, di fr. 50.50 (interessi aggiornati al 30 aprile 2014) e di fr. 30.– (tassa di diffida), dedotto l’acconto di fr. 174.05 versato dall’escusso il 1° maggio 2014;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 dicembre 2014 il Comune di Sobrio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;

                                  che preso atto della richiesta di stralcio dell’istante, avendo l’e­­scus­so pagato il dovuto, con decisione 17 febbraio 2015 il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– a carico dell’istante;

                                  che contro la sentenza appena citata (e altre sette dello stesso giudice) RE 1, con la moglie __________, è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2015 per ottenere tutta una serie di misure (convocazione personale e di testimoni, produzione di richieste e osservazioni a svariate autorità, avvio di accertamenti e inchieste), tra cui la sospensione immediata di tutte le esecuzioni in corso concernenti le imposte comunali, cantonali e federali;

                                  che in quanto formulato a nome di __________, il reclamo è irricevibile, poiché essa non è destinataria della sentenza impugnata e non allega alcun interesse degno di protezione a contestarla;

                                  che anche il reclamo di RE 1, a sua volta, è irricevibile, perché la decisione impugnata non comporta alcun inconveniente concreto per lui – con lo stralcio dell’istanza l’esecuzione, sospesa dall’opposizione interposta dall’escusso (art. 78 LEF), rimane bloccata, e le spese sono state poste a carico della controparte –, sicché egli non ha alcun interesse legittimo attuale a contestarla;

                                  che è la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'023.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 è irricevibile.

                             2.   Il reclamo di __________ è irricevibile.

                             3.  Non si riscuotono spese processuali.

                             4.  Notificazione a:

–e __________; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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