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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2015 14.2015.40

23 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,149 parole·~11 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Offerta di tariffe per prestazioni di trasporto e logistica. Richiesta di pagamento di successive fatture. Mancanza di un valido titolo di rigetto provvisorio

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.40

Lugano 23 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa SO.2015.33 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 gennaio 2015 da

RE 1 (patrocinata dall’avv.,)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 18 febbraio 2013 la società RE 1 ha sottoposto alla CO 1 (in seguito CO 1) un’offerta di servizi di trasporti e di logistica (sdoganamento, immagazzinamento, gestione documentale ecc.), che menziona dettagliatamente la tariffa delle singole prestazioni offerte, che la controparte ha sottoscritto per “cortese accettazione”. Il 16 ottobre 2014, la RE 1 ha spedito alla CO 1 un “estratto conto clienti”, da cui risultano scadute a tale data quattordici fatture per complessivi € 18'565.12.

                            B.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 22'361.68 oltre agli interessi del 5% dal 31 maggio 2014, indicando quale titolo di credito: “Contratto logistica e trasporti del 18 febbraio 2013, fatture non pagate dal 28.02.2014 al 30.05.2014”.

                            C.  Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 gennaio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 febbraio 2015, cui sono seguite la replica del 12 febbraio 2015 dell’istante e la duplica del 20 febbraio 2015 della parte convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                            D.  Statuendo con decisione 24 febbraio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore della parte convenuta.

                            E.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e, subordinatamente, il rinvio dell’incarto al primo giudice per l’emanazione di una nuova decisione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 febbraio 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che l’offerta di servizi di logistica e trasporti sottoscritta il 18 febbraio 2013 per accettazione dalla CO 1 costituisce, di principio, un valido riconoscimento di debito per gli importi specificati nei diversi servizi ivi menzionati. Ricordato però come dalla documentazione prodotta si dovrebbe evincere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo posto in esecuzione, il primo giudice ha respinto l’istanza, ritenendo che dalle fatture emesse dalla RE 1 non sia possibile stabilire – nemmeno da un semplice esame delle stesse – se i prezzi applicati rientrano fra quanto pattuito fra le parti nell’offerta.

                             3.  Richiamando quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo la RE 1 solleva sostanzialmente due rimproveri al Pretore aggiunto. Il primo, per non aver considerato che la CO 1 ha, sia nelle osservazioni all’istanza che nella duplica, contestato unicamente le fatture emesse dal mese di maggio 2014 in poi, ovvero quelle successive al blocco dei camion avvenuto il 5 maggio 2014, riconoscendo quindi di dover corrispondere l’importo per i trasporti regolarmente fatturati e rimasti impagati. A detta della reclamante, la mancata contestazione delle altre fatture comporterebbe quindi un’ammissione perlomeno parziale del credito posto in esecuzione. In secondo luogo essa critica il Pretore aggiunto laddove abbia considerato, a torto, che la combinata lettura dell’offerta sottoscritta il 18 febbraio 2013 e delle fatture allegate non costituisca un valido titolo di rigetto poiché richiede “un’indagine approfondita di natura contabile”, quando in realtà l’esame delle stesse comporterebbe, a suo dire, solo un minimo sforzo di comprensione.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

                           5.2  Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto l’offerta sottoscritta il 18 febbraio 2013 dalla CO 1 (doc. E accluso all’istanza) non può assurgere a valido titolo di rigetto dell’opposizione, poiché non verte su alcun debito concreto determinato o determinabile al momento della sua sottoscrizione, a differenza di quanto avviene in un contratto di lavoro, di locazione o di mandato. Si tratta in realtà di un tariffario, la cui accettazione non comporta ancora il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e neppure determinabili. Vero è che, come ricordato sopra (consid. 5.1 in fine), il riconoscimento può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo “a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo” o perlomeno a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il debito (v. sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015, consid. 5.3). Nella fattispecie, invece, l’offerta in questione non contiene evidentemente alcun rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte dall’istante, siccome le prestazioni su cui vertono non erano ancora state definite (stando, almeno, al testo dell’offerta).

                                  Di certo, poi, le singole fatture non possono costituire un titolo di rigetto a sé stante, poiché non sono sottoscritte dalla CO 1. D’altronde non sono stati prodotti bollettini di consegna controfirmati dall’escussa, che contenessero, eventualmente in congiunzione con il tariffario, i dati necessari a calcolare l’importo riconosciuto (per un esempio vedere la sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6). Ancorché per altri motivi, la decisione impugnata merita dunque conferma.

                           5.3  Non si disconosce, invero, che in prima istanza l’escussa abbia esplicitamente contestato solo le fatture “relative alle spedizioni bloccate” (osservazioni 5 febbraio 2015, pag. 1 in fondo), ovvero le fatture “dal mese di Maggio 2014 in avanti” (duplica del 20 febbraio 2015, pag. 1), salvo poi eccepire di non dovere alcunché a causa dell’inadempienza contrattuale rimproverata all’i­­stante, che nel maggio 2014 avrebbe tenuto bloccato per qualche giorno un camion di merce da spedire ai suoi clienti, provocando così costi per la tardiva consegna e danni morali. Sennonché queste allegazioni non possono essere assimilate a un riconoscimento incondizionato – seppur parziale – del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, giacché l’ammissione è implicita e subordinata al riconoscimento del suo diritto di compensazione (sentenza della CEF 14.2014.76 dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a, con un rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1), né a un ritiro dell’opposizione o a un’adesione, l’escussa concludendo al contrario per la reiezione integrale dell’istanza, per tacere del fatto che le sue dichiarazioni non sono state riportate in un verbale di udienza così come richiesto dall’art. 241 cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2014.54 del 18 giugno 2014, consid. 4.3). Alla reclamante rimane ad ogni modo salva la possibilità di promuovere una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), in cui dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, e all’e­scussa la facoltà di eccepire, in tale sede, la compensazione con eventuale pretese di risarcimento.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

                                  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'361.68, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –     

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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