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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2015 14.2015.24

12 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,024 parole·~5 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.24

Lugano 12 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 759-A-14-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 12 novembre 2014 da

CO 1 (rappr. dall’RA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 31 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 210.–, indicando quale titolo di credito: “tasse di giudizio, spese e oneri come a decisione 3 marzo 2014 emessa dal Ministero Pubblico: Decreto __________”;

                                  che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 novembre 2014 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

                                  che nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato alcune osservazioni scritte;

                                  che statuendo con decisione 14 gennaio 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te;

                                  che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 gennaio 2015 per ottenere che il precetto esecutivo sia ritirato, che le spese esecutive siano messe a carico del “mandatario” e le spese della procedura penale a carico, almeno per metà, dell’A__________ SA, così come ogni ulteriore spesa derivante dalla causa;

                                  che la reclamante asserisce che a seguito della contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico da lei commessa (per aver viaggiato con i TPL senza un titolo di trasporto valido), le è stato intimato dapprima un decreto di accusa del Mistero Pubblico, con la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 100.–, della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–, e poi di seguito un sollecito di pagamento da parte dell’A__________ SA per un totale di fr. 200.–;

                                  che la reclamante sostiene di aver “scambiato” le due fatture entrambe di fr. 200.–, dando seguito al secondo sollecito anziché al decreto di multa;

                                  che avendo l’A__________ SA già incassato fr. 200.–, sta a quest’ultima, secondo la reclamante, sopportare tassa e spese giudiziarie del decreto d’accusa (di fr. 100.–), eventualmente suddivise con lei, nonché ogni ulteriore spesa derivante da questa vertenza;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato il 31 gennaio 2015 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in concreto il reclamo è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso, come visto di 10 giorni, essendo venuto a scadere il 27 gennaio;

                                  che, per abbondanza, va comunque rilevato che il pagamento di fr. 200.– all’A__________ SA, pur errato (secondo la reclamante), non ha estinto la multa e le spese della procedura penale, mentre è escluso porre tali debiti a carico di un terzo – l’A__________ SA – non parte alla causa in esame;

                                  che, d’altronde, la reclamante sembra perdere di vista che il credito dello Stato per multa e spese processuali e il credito dell’A__________ SA, pur riguardando la medesima fattispecie e vertendo sulla stessa somma, traggono origine da conseguenze rispettivamente penali e civili diverse;

                                  che infatti, a seguito della contravvenzione alla legge federale sul trasporto (LTV, RS 745.1), la reclamante è stata da una parte punita penalmente (secondo l’art. 57 LTV) con una multa di fr. 100.– e l’obbligo di rimborsare le spese della procedura penale, di complessivi fr. 100.–, e dall’altra si è vista gravare dell’ob­­bligo di pagare all’impresa di trasporto, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento fissato forfettariamente in fr. 200.–, in risarcimento del danno causato all’impresa per aver viaggiato senza titolo di trasporto valido (art. 20 LTV, v. sentenza della CEF 14.2014.251 del 27 marzo 2015, consid. 5.2);

                                  che il reclamo andrebbe così respinto anche nel merito;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio, stabiliti in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si attribuiscono invece ripetibili, non avendo controparte motivato la sua richiesta di un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 210.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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