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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.05.2015 14.2015.22

11 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,694 parole·~13 min·2

Riassunto

Reclamo contro l’annullamento dell’esecuzione. Onere della prova dell’estinzione del credito. Spese di notifica del precetto esecutivo che il creditore pretende non saldate. Irricevibilità della contestazione non cifrata della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.22

Lugano 11 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa SO.__________ (azione di annullamento dell’esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 novembre 2014 da

CO 1 ora d’ignota dimora (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv.,)  

giudicando sul reclamo del 5 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 dicembre 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'600.– più interessi del 5% dal 1° dicembre 2013, indicando quale causa del credito la pigione annuale relativa al periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014 secondo il contratto di locazione stipulato tra le parti il 19 novembre 2012. Il giorno prima (4 dicembre 2013), il padre dell’escussa aveva bonificato fr. 1'900.– sul conto dell’escutente a saldo della pigione di dicembre 2013 e il 19 dicembre 2013 ha versato ulteriori fr. 21'600.– con la causale “affitto per il periodo dal 01.12.2013 al 30.11.2014”. CO 1 ha poi interposto opposizione al precetto esecutivo in occasione del terzo tentativo di notifica, avvenuto all’UE il 9 gennaio 2014, e il successivo 14 ottobre ha versato allo sportello del medesimo ufficio fr. 108.–, che sono stati registrati come acconto sulla nota esecuzione.

                            B.  Con istanza 6 novembre 2014 fondata sull’art. 85 LEF, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di annullare l’esecuzione, siccome estinta per pagamento, e di stralciarla dal registro delle esecuzioni.

                            C.  All’udienza di discussione indetta per il 26 gennaio 2015, l’istante si è riconfermata nella sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta, sostenendo che l’esecuzione rimaneva scoperta per le spese di notifica del precetto esecutivo, pari a fr. 23.–, che la debitrice non aveva ancora saldato.

                            D.  Statuendo con decisione 26 gennaio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza di CO 1 “nel senso dei considerandi” e ha annullato l’esecuzione, ponendo a carico di RE 1 la tassa di giustizia di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

                            E.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 febbraio 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 5 marzo 2015, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di annullamento dell’esecuzione (art. 85 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 febbraio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 gennaio 2015 (secondo il tracciamento degli invii relativi alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Ritenuti adempiuti i presupposti previsti dall’art. 85 LEF, l’istante avendo prodotto la prova documentale dell’avvenuto pagamento dell’importo ancora dovuto al creditore e l’esecuzione essendo ancora in corso, il Pretore ha accolto l’istanza di CO 1 e ha annullato l’esecuzione. Egli ha invece respinto la richiesta di cancellazione dell’esecuzione, ricordata la funzione di pubblicità dei registri degli Uffici di esecuzione e di come non sia prevista alcuna azione giudiziaria in tal senso, ricordando comunque per abbondanza come il diritto di consultazione da parte di terzi dei verbali e dei registri degli uffici di esecuzione si estingua dopo cinque anni dalla chiusura del procedimento.

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato una “decisione emotiva” e in contrasto con il diritto applicabile, elencando una serie di violazioni e omissioni che, a suo dire, risultano dal comportamento del primo giudice in sede di udienza e dalla sentenza stessa. In particolare, il reclamante sostiene che l’esecuzione avviata nei confronti di CO 1 non andava annullata, essendo il pagamento di fr. 23.– relativo alle spese di notifica rimasto ancora sospeso, ciò che – ricorda –non è stato peraltro contestato dall’istante. A suo dire il giudice ha posto, a torto, l’onere probatorio dell’importo ancora dovuto a suo carico. RE 1 rileva infine un atteggiamento arbitrario del Pretore per quel che concerne la quantificazione delle spese e delle ripetibili, ritenute eccessive data la semplicità della vertenza. Esclude infine la possibilità di compensazione dei fr. 23.– con altri crediti che l’istante potrebbe far valere.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta di dovere ancora alcunché al creditore, dal momento che, oltre al versamento di fr. 1'900.– a saldo della pigione di dicembre 2013, poi restituiti solo in parte dall’escutente, tramite il padre ha fatto bonificare fr. 21'600.– direttamente sul conto di RE 1 e pagato personalmente le spese esecutive di fr. 108.– all’UE di Lugano, ciò che giustifica l’annullamento dell’esecuzione. Ella rileva poi come il creditore, prima della procedura di annullamento da lei avviata, non abbia mai richiesto il pagamento della tassa di fr. 23.–, che l’UE nemmeno ha incluso fra le spese esecutive che lei ha personalmente pagato allo sportello. A mente sua, per contestare l’operato dell’UE, RE 1 avrebbe dovuto presentare un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF. L’istante conclude quindi per la reiezione del reclamo.

                             5.  Se l’escusso prova con documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF). L’esecuzione va anche annullata se l’escusso dimostra con documenti che il debito non è mai esistito (DTF 140 III 45 consid. 3.3.1).

                                  Nell’azione di annullamento giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF il giudice decide in procedura sommaria (art. 251 lett. c CPC) sull’ammissibilità dell’esecuzione in base a prove documentali e la sua decisione esplica esclusivamente effetti di diritto esecutivo (DTF 140 III 42 consid. 3.1; 125 III 151 consid. 2b/aa). L’azione presuppone che l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento o la sospensione sia ancora pendente – nel caso contrario l’azione è improponibile per mancanza di un interesse degno di protezione (Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 85 LEF) – e può essere promossa fino allo stadio della ripartizione (nell’esecuzione speciale) o fino all’apertura del fallimento (DTF 140 III 42 consid. 3.2). Sciogliendo un quesito controverso in dottrina, il Tribunale federale ha giudicato che l’azione è proponibile già prima del rigetto o del ritiro dell’opposizione (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3).

                                  Spetta all’escusso addurre la prova documentale piena dell’e­­stinzione, dilazione o inesistenza del debito posto in esecuzione, la semplice verosimiglianza essendo al riguardo insufficiente. La situazione giuridica materiale dev’essere manifesta. Nozione di prova documentale e grado di prova sono analoghi nella procedura dell’art. 85 LEF e nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione per quanto riguarda le eccezioni che l’escusso può far valere giusta l’art. 81 LEF (DTF 140 III 45 consid. 3.3.2 con rinvii).

                            5.1  Nel caso specifico, come già appurato d’ufficio dal Pretore, l’ese­­cuzione in oggetto risulta essere ancora in corso, come risulta del resto dalla ricevuta che l’UE di Lugano ha rilasciato il 14 ottobre 2014 all’escussa per il pagamento di un “acconto” di fr. 108.– (doc. E). Ancorché tuttora sospesa da opposizione, l’e­­secuzione è quindi suscettibile di essere annullata, a condizione che l’istante ne abbia dimostrato l’estinzione con documenti. Al riguardo è incontestato che CO 1 ha versato – tramite un bonifico bancario effettuato dal padre direttamente sul conto del creditore quattordici giorni dopo l’inoltro dell’esecuzione (doc. D) – l’importo capitale di fr. 21'600.– posto in esecuzione. Il problema è che l’escutente, già in prima sede, ha fatto valere che rimanevano ancora dovute spese esecutive per fr. 23.–. Ritenendo che nessuna specificazione o prova era stata addotta in merito a tale allegazione, il Pretore ne ha fatto astrazione e ha accolto l’istan­­za.

                           5.2  Nel reclamo, RE 1 ribadisce che le spese esecutive non sono state integralmente estinte, l’istante non avendo saldato la tassa per la nuova notifica del precetto esecutivo, pari a fr. 23.–, menzionata sull’atto accanto al timbro postale attestante il mancato ritiro. Sostiene che tale circostanza di fatto è accertata, non avendola l’istante contestata durante l’udienza. Ad ogni modo il reclamante ritiene che il Pretore abbia violato la regola sull’onere della prova, misconoscendo che non stesse a lui dimostrare l’esistenza della tassa di fr. 23.– bensì all’istante provare per mezzo di documenti che il debito e le relative spese sono state estinte.

                           5.3  Come visto (sopra consid. 5), spetta difatti all’escusso addurre la prova documentale piena dell’estinzione o dell’inesistenza del debito posto in esecuzione ove ne chieda l’annullamento. Nel caso specifico, l’istante ha provato che il capitale di fr. 21'600.– è stato versato sul conto dell’escutente il 19 dicembre 2013 (doc. D). Poiché il pagamento non era stato effettuato all’UE, l’esecu­­zione non poteva considerarsi estinta (art. 12 cpv. 2 LEF a contrario), anche perché a quella data, rimanevano comunque dovuti gli interessi di mora maturati dal 1° dicembre 2013 e la tassa di emissione e di notifica del precetto esecutivo (art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza federale sulle tasse riscosse in applicazione della LEF [“OTLEF”, RS 281.35]), di fr. 103.– (v. doc. B). L’istante, invero, ha anche dimostrato di aver versato il 14 ottobre 2014 all’UE per conto del creditore ulteriori fr. 108.–, ma dalla ricevuta non si evince che con tale versamento, descritto semplicemente come un “acconto” (doc. E), siano stati integralmente estinti gli interessi e le spese esecutive. Non si disconosce, tuttavia, che l’importo di fr. 108.– corrisponde molto verosimilmente alla somma della tassa di emissione e di notifica del precetto esecutivo, di fr. 103.–, e della tassa d’incas­­so da parte dell’UE degli stessi fr. 108.–, pari a fr. 5.– (art. 19 cpv. 1 OTLEF). Nel frattempo l’UE aveva però proceduto a un nuovo tentativo di notifica del precetto esecutivo, probabilmente a mezzo usciere, fatturato fr. 23.–, come si evince dal timbro con la dicitura “fr. 23.– per notifica” apposto sul precetto esecutivo accanto all’adesivo della posta che menziona l’insuccesso della prima notifica a mezzo di raccomandata (doc. B). Ora, all’udienza davanti al Pretore l’istante non ha contestato tale tassa né dagli atti risulta che la stessa sia stata poi annullata o che, contrariamente alla regola dell’art. 68 cpv. 1 LEF, non sia a carico del debitore. Anzi, la Camera ha verificato d’ufficio che la spesa di fr. 23.– risulta tuttora registrata nel conto della debitrice presso l’UE.

                           5.4  Già davanti al Pretore (istanza, n. 9-13) e nuovamente in questa sede (osservazioni al reclamo, n. 8-10) l’istante ha allegato – e provato – che suo padre, il 4 dicembre 2013, aveva bonificato sul conto dell’escutente fr. 1'900.– a saldo dell’“AFFITTO PER IL MESE DI DIC 2013” (doc. C). La Camera dovendo applicare il diritto d’ufficio (art. 57 CPC), non può che constatare come tale bonifico abbia estinto parzialmente il credito posto in esecuzione, che, si ricorda, concerne la pigione annuale dovuta dall’escussa per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014. Tenuto conto degli altri due pagamenti dell’escussa e, pur considerati i fr. 950.– restituiti dall’escu­tente il 27 ottobre 2014 (doc. H), non v’è dubbio che l’intero credito posto in esecuzione, compresa la spesa di fr. 23.–, è stato saldato. Non è, al riguardo, di alcun rilievo in questa causa il fatto che l’escutente trattenga la metà del bonifico del 4 dicembre 2013 a garanzia delle sue pretese risarcitorie per i danni secondo lui cagionati all’appartamento e con la rescissione del contratto di locazione (v. reclamo, pag. 8). Sono infatti pretese non incluse nell’esecuzione di cui è chiesto l’annul­­lamento. E il bonifico del 4 dicembre 2013 va imputato sul debito indicato sull’avviso di credito (art. 86 cpv. 1 CO), ovvero sul credito posto in esecuzione. Ancorché per un altro motivo, il primo dispositivo della decisione impugnata va così confermato nell’esito e il reclamo respinto su questo punto.

                             6.  Per quanto concerne la tassa di giustizia e le ripetibili stabilite dal Pretore rispettivamente in fr. 500.– e fr. 1'000.–, RE 1 chiede che le stesse – da lui ritenute manifestamente sproporzionate – vengano ridotte, osservando come la tassa di giustizia avrebbe dovuto oscillare tra fr. 60.– e fr. 500.–, mentre le ripetibili assegnate, data la semplicità della vertenza, il presumibile tempo impiegato dal patrocinatore della controparte nella pratica e il valore litigioso di soli fr. 21'731.–, violano l’art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1).

                                  Ora, il reclamante qualifica gli importi stabiliti dal Pretore come manifestamente sproporzionati senza però indicare le cifre a suo parere corrette. Sennonché in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di spese e ripetibili è manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-No­wotny/Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321 CPC). In concreto l’interessato non indica nemmeno per ordine di grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammon­tare delle spese processuali e delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). La giurisprudenza recente del Tribunale federale sulla questione della quantificazione della cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC) non è applicabile alla contestazione delle spese e ripetibili stabilite dal giudice di prime cure, proprio perché le stesse sono già state fissate (cfr. DTF 140 III 446 consid. 3.2.1). In proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore esame.

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 11 cpv. 1-2 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 21'492.– (senza le spese esecutive e dedotto l’unico pagamento, di fr. 108.–, registrato dall’UE), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –PA 2,.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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