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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.05.2015 14.2015.21

7 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,248 parole·~16 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro che stabilisce solo il salario lordo. Onere della prova dell’importo netto. Idoneità dei conteggi di stipendio mensili. Contestazione dei contributi LPP. Inammissibilità della controprove prodotta solo con il reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.21

Lugano 7 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 ottobre 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv.,)  

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  In data non precisata la RE 1 ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata, con cui ha assunto CO 1 nella funzione di operaio giardiniere a partire dal 2 aprile 2013. Il contratto prevedeva un salario lordo annuo di fr. 58'500.– da versare in 13 mensilità, comprensive di “tutte le prestazioni sociali”.

                            B.  Con lettera 27 marzo 2014, la RE 1 ha notificato al dipendente la disdetta del contratto di lavoro per il 30 aprile 2014, per motivi di ristrutturazione interna della ditta. In un successivo scritto del 22 maggio 2014, CO 1 ha dichiarato di accettare la disdetta così come ricevuta dalla datrice di lavoro e ha sollecitato il pagamento dell’ultimo stipendio, ossia quello di aprile, e degli assegni famigliari arretrati.

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. A accluso all’istanza), CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014 e di fr. 1'700.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014, indicando quale titolo di credito rispettivamente lo “stipendio netto arretrato aprile 2014” e gli “assegni famigliari”.

                            D.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 ottobre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 15 gennaio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda limitando l’importo posto in esecuzione a quello relativo allo stipendio di aprile 2014, riconoscendo che gli assegni famigliari dal gennaio all’aprile del 2014 sono stati nel frattempo corrisposti. La parte convenuta ha invece riconosciuto di dovere unicamente circa fr. 2'800.– a titolo di ultimo stipendio, invocando un errore nelle precedenti deduzioni per la LPP e la necessità di effettuare quindi un conguaglio delle stesse.

                            E.  Statuendo con decisione 20 gennaio 2015, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.

                             F.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2015 per ottenere la reiezione dell’istanza. Con decreto 11 febbraio 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, limitatamente a fr. 1'111.40 più interessi del 5% dal 20 aprile 2014. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 26 gennaio 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico, la lettera 29 aprile 2014 inviata dalla __________ Assicurazioni alla RE 1 prodotta con il reclamo è un documento nuovo e di conseguenza irricevibile, che verrà pertanto ignorato in questa sede.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido riconoscimento di debito la documentazione prodotta dall’istante, o meglio il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, unitamente ai fogli paga dall’aprile del 2013 al febbraio del 2014. Il primo giudice non ha d’altronde ritenuto valida l’ar­­gomentazione della RE 1 secondo cui le deduzioni relative allo stipendio dell’aprile del 2014 sarebbero errate, considerandola una mera allegazione di parte rimasta allo stato di puro parlato. Preso atto che l’importo di fr. 1'700.– dovuto a titolo di assegni famigliari è stato nel frattempo corrisposto, il giudice ha accolto l’istanza limitatamente a quello di fr. 4'000.– richiesto per l’ultimo stipendio, oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014.

                             3.  Nel reclamo la RE 1 ritiene che la documentazione prodotta da CO 1 non costituisce un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. A suo dire, unicamente il contratto di lavoro che indica uno stipendio netto è un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Poiché quello prodotto dall’istante stabilisce solo il salario lordo, comprensivo degli oneri sociali, sui quali il giudice del rigetto non è tenuto a esprimersi, trattandosi di questione di diritto materiale, il Pretore non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. In conclusione, l’escus­­sa rileva che l’importo richiesto dal dipendente non corrisponde al salario netto riportato sulle buste paga, che comunque secondo lei non sono valide in quanto non sono firmate da lei e non riportano l’esatta deduzione del premio di previdenza professionale.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Da questo punto di vista, il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

                            5.2  Secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto (sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d; 14.2003.13 del 17 giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20 gennaio 2015, consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).

                             a)  Se il giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo lordo, “dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è questione discussa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una sentenza non pubblicata (5A_441/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 2.3), citando una decisione neocastellana, secondo cui l’opposizione dev’es­sere rigettata in via definitiva, ove il datore di lavoro non abbia dimostrato di aver effettivamente saldato i contributi sociali (RJN 1995 pag. 71). Anche il Tribunale cantonale vodese, a cui il Tribunale federale aveva rinviato la causa perché statuisse (tra altre) sulla questione, si è dispensato di risolverla, nella misura in cui, in definitiva, ha ritenuto possibile in concreto determinare il salario netto sulla base dei documenti prodotti (v. sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2).

                             b)  A scanso di equivoci, giova distinguere il caso in cui è chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione da quello in cui è postulato il rigetto solo provvisorio. Che, nella prima ipotesi, la sentenza con cui il datore di lavoro è condannato a pagare al lavoratore un determinato importo lordo previa detrazione dei contributi sociali a carico del secondo sia da considerare un titolo di rigetto definitivo subordinato alla condizione risolutiva del pagamento dei contributi sociali (così: Christoph Senti, Arbeitsrecht und SchKG: Die Rechtsöffnung, ZZZ 2007, 229 ad 2.3.5.2), oppure che a tale giudizio sia negata la qualità di titolo di rigetto, anche se l’entità dei contributi sociali è dimostrata con altri documenti (in tal senso l’autore citato dalla reclamante: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 192 ad nota 122), può rimanere indeciso nel caso concreto, poiché CO 1 non ha chiesto il rigetto definitivo bensì solo provvisorio dell’opposizione. E in questa seconda ipotesi, non si può negare che sottoscrivendo un contratto di lavoro che, come quello in esame (doc. O), prevede una remunerazione lorda, il datore di lavoro si riconosce debitore nei confronti del lavoratore solo del salario netto, ovvero della differenza tra importo lordo e somma dei contributi sociali a carico del lavoratore. Incombe così a quest’ultimo l’onere di provare che il salario netto non supera l’importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF). A questo scopo, secondo la giurisprudenza applicabile a tutti i riconoscimenti di debito (v. sotto consid. 5.3), egli può far capo ad altri documenti, segnatamente a conteggi di salario (v. sotto consid. 5.3/b). Spetta invece al datore di lavoro di contestare la pertinenza delle allegazioni e delle prove addotte dal lavoratore in merito all’ammontare dei contributi sociali a suo carico, producendo eventuali controprove atte a far dubitare il giudice della completezza o dell’importo di quei contributi (cfr. DTF 130 III 326; Staehelin/Staehelin/Groli­mund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 19 ad § 18; nell’esito, ancorché con una motivazione errata: sentenza della CEF 14.2013.36 del 5 aprile 2013, consid. 3.4/b).

                            5.3  Secondo consolidata giurisprudenza e dottrina, il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­porto del debito o che permettano di quantificarlo. Il contenuto di quei documenti dev’essere noto dall’escusso e l’ammontare del credito determinato o agevolmente determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82).

                             a)  A ben vedere, più che a un documento, il riferimento o il rinvio contenuto nell’atto firmato deve puntare alla somma riconosciuta o ai fattori che permettono di calcolarla, come si evince dai due esempi citati dal Tribunale federale nella sentenza appena menzionata: infatti, l’adattamento dei premi dovuti a un istituto di previdenza professionale al salario coordinato secondo la LAVS o dei contributi di mantenimento dopo divorzio all’indice dei prezzi al consumo è stato ammesso non perché nella convenzione d’affi­­liazione all’istituto o di divorzio figurasse un rinvio esplicito a un documento contenente i dati necessari a calcolare l’importo indicizzato, ma perché tali dati potevano essere dimostrati in modo univoco, vuoi con riferimento alla legge vuoi con rinvio a un indice statistico pubblicato ufficialmente. Nello stesso ordine d’idee, del resto, giurisprudenza e dottrina ammettono che un riconoscimento di debito condizionale o firmato a favore di un terzo possa costituire un titolo di rigetto ove la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del credito a favore dell’escu­­tente sia dimostrata con documenti, che per definizione non sono menzionati nel riconoscimento (DTF 26 I 6 e 132 III 140 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art. 82).

                             b)  Nella stessa misura, e contrariamente a quanto sostiene la reclamante, gli importi che il datore di lavoro è autorizzato a trattenere dal salario lordo non devono essere necessariamente menzionati in un documento a cui rinvii il contratto di lavoro. Per stabilire l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi documento atto a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite – come un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (v. Senti, op. cit., pag. 234 ad 3.2.3.1), un’attesta­­zione di versamento della trattenuta all’assicu­ratore (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 citata sopra [consid. 5.2/a], consid. 5.1) o il testo di legge per le trattenute AVS/IPG e LADI (sentenza della CEF del 17 giugno 1986 in re O. Bosshardt c/ B. F., consid. 3, in Rep. 1987, 243) – purché non vi sia alcun dubbio che il salario netto così accertato sia quello riconosciuto dal datore di lavoro nel sottoscrivere il contratto di lavoro.

                             c)  Nel caso in rassegna, ancorché il contratto di lavoro (doc. O) sia stato firmato (in una data non precisata) verosimilmente prima dell’allestimento del conteggio di salario del primo mese di lavoro (aprile 2013, doc. B), è pacifico che quando ha sottoscritto il contratto la RE 1 aveva in mente le deduzioni che alcuni giorni dopo avrebbe indicato di proprio pugno sul primo conteggio di salario, o perlomeno si può ritenere senza esitazione che la stessa si è impegnata a pagare a CO 1 la differenza tra il salario lordo pattuito e le deduzioni che avrebbe di lì a poco menzionato sul conteggio di salario. La reclamante, infatti, non contesta che tale conteggio, come quelli successivi, indichi lo “stipendio netto” dovuto al lavoratore. Si limita a sostenere di aver trattenuto contributi “LPP” inferiori a quelli effettivamente dovuti, ma si fonda al riguardo su un documento – lo scritto 29 aprile 2014 della __________ Assicurazioni (doc. C accluso al reclamo) – allestito quasi un anno dopo, di cui sicuramente le parti non avevano conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, e di cui la Camera non può comunque tenere conto, siccome non è stato prodotto in prima sede (v. sopra consid. 1.3).

                             d)  Non soccorre poi alla reclamante il rilievo secondo cui i conteggi prodotti con l’istanza non sono firmati da lei. Come visto (sopra consid. 5.3), secondo la giurisprudenza solo il riconoscimento di debito dev’essere firmato, non i documenti in base ai quali l’im­­porto del credito viene quantificato (oppure la realizzazione della condizione sospensiva o la cessione del credito dimostrata: Staehelin, op. cit., n. 36 e 73 ad art. 82).

                            5.4  Ciò posto, il contratto individuale di lavoro sottoscritto dalla RE 1, con cui ha assunto CO 1 a tempo indeterminato per un salario mensile lordo di fr. 4'500.– (pari al salario annuo di fr. 58'500.– diviso 13: doc. O), costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per lo stipendio netto di fr. 4'000.– dell’aprile del 2014 posto in esecuzione. Dai conteggi di salario dall’aprile del 2013 al gennaio del 2014 prodotti dall’escutente (doc. B-M), si evince infatti facilmente che il salario netto mensile complessivo (compresa la quota mensile della tredicesima) è di fr. 4'028.15. Soltanto il conteggio relativo al febbraio del 2014 (doc. N) riporta una cifra diversa (inferiore), dovuta ad un evento particolare (infortunio). La reclamante non pretende però, per avventura, che CO 1 non abbia lavorato al 100% durante l’intero mese di aprile del 2014. D’altronde, essa non ha portato la controprova che i conteggi prodotti dall’escutente non siano conformi agli accordi contrattuali, il documento accluso al reclamo (doc. C), come già rilevato (sopra consid. 5.3/c), essendo irricevibile in questa sede, per tacere dei dubbi sulla sua idoneità a modificare l’accordo raggiunto dalle parti al riguardo.

                            5.5  Di conseguenza, la documentazione prodotta dall’escutente costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per almeno fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2014. In realtà, gli interessi decorrerebbero solo dal 2 maggio 2014 (v. art. 17 cpv. 1 del Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri, a cui rinvia il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, doc. O), ma siccome la somma degli interessi di mora maturati durante i pochi giorni supplementari richiesti dall’escutente non eccede i fr. 28.15 a cui egli ha rinunciato (ricordato che il salario netto ammonta a fr. 4'028.15), si può prescindere dal riformare la sentenza impugnata anche su questo punto.

                             6.  Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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