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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.02.2016 14.2015.206

4 febbraio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,274 parole·~6 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell’opposizione. Anticipazione delle spese non richiesta all’istante. Irricevibilità della contestazione non cifrata delle ripetibili di prima sede

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.206

Lugano 4 febbraio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.98 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 6 luglio 2015 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 novembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 700.– oltre agli interessi del 5% dal 4 febbraio 2015, indicando quale titolo di credito le “Ripetibili di cui alla decisione del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 4 febbraio 2015”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 luglio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 31 agosto 2015. Nella replica del 9 settembre 2015 e nella duplica del 12 ottobre 2015 le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.

                            C.  Statuendo con decisione 2 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 168.50 e un’indennità di fr. 105.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2015, dolendosi del fatto che all’istante non è stato chiesto il versamento di un anticipo delle spese e contestando “l’importo delle ripetibili che appare sproporzionato per una causa procedura sommaria”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 3 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 105.–, secondo un calcolo (“fr. 700.– x 25% x 0.6”) in cui ha verosimilmente applicato al valore litigioso la percentuale massima prevista dalla tariffa per i valori fino a fr. 20'000.– (art. 11 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]), mitigata da un fattore del 60% in ragione del carattere esecutivo della procedura (art. 11 cpv. 2 lett. b RTar).

                             3.  Nel reclamo RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha chiesto alla parte istante di versare un anticipo delle spese, contestando inoltre l’ammontare delle ripetibili assegnate a quest’ultima, reputate sproporzionate per una causa di procedura sommaria.

                             4.  Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. Non si tratta quindi di un obbligo (DTF 140 III 162 consid. 4.2), ma di uno strumento a disposizione del giudice sia per chiarire alle parti che la procedura in questione non è gratuita, sia per garantire allo Stato (almeno in parte) il pagamento di quelli che saranno presumibilmente i costi e le tasse di giustizia (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 395). Ove il giudice non abbia chiesto all’attore o all’istante l’anticipa­­zione delle spese processuali prima di statuire, non lo può più fare con la decisione finale (sentenza della CEF 14.2011.48 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 758 n. 41c), ma il convenuto non ne può trarre alcunché a proprio vantaggio poiché nello scopo dell’art. 98 CPC non rientrano i suoi interessi. Al riguardo, il reclamo si rivela pertanto infondato.

                             5.  Per quanto riguarda le ripetibili, la reclamante qualifica l’importo stabilito dal Giudice di pace in fr. 105.– come “sproporzionato per una causa procedura sommaria” senza però indicare la cifra a suo parere corretta. Sennonché in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di ripetibili è manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stau­ber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321 CPC). In concreto l’interessata non indica nemmeno per ordine di grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammontare delle ripetibili. Ciò non adempie i requisiti minimi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2015.22 dell’11 maggio 2015, consid. 6). In proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore esame.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 90.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della

                                  Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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