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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.12.2015 14.2015.183

30 dicembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,337 parole·~7 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non sottoscritte dall’escussa

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.183

Lugano 30 dicembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 21 luglio 2015 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 2'505.78 oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno 2015, indicando quale titolo di credito la “messa a disposizione di personale temporaneo”.

                            B.  Avendo la ditta escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 luglio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 1° settembre 2015.

                            C.  Statuendo con decisione del 7 ottobre 2015, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza “irricevibile”, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2015 per ottenere la conferma dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 ottobre 2015 contro la sentenza datata 7 ottobre 2015 e quindi notificata alla RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili sono pertanto i documenti allegati al reclamo.

                             2.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace evidenzia che dalla documentazione allegata all’istanza non risulta alcun contratto relativo alle paghe orarie di cui l’istante chiede il ristorno delle deduzioni – ritenute abusive – effettuate dalla convenuta. Inoltre non si evince da nessuna parte quali fossero le tariffe in vigore prima del marzo del 2015. In assenza di documenti sufficienti a giustificare il rigetto dell’opposizione, il primo giudice ha dichiarato l’istanza “irricevibile”.

                             4.  Nel reclamo la RE 1, dopo aver ripercorso la storia degli accordi conclusi con la controparte, assevera che gli sconti dedotti dall’escussa dalle varie fatture da lei emesse non sono stati né discussi né concordati tra le parti, e conferma quindi la propria volontà di ricevere le somme poste in esecuzione.

                             5.  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           5.1  Nella fattispecie, né le fatture emesse tra il 14 gennaio e il 4 marzo 2015 né lo specchietto intitolato “Precetto __________” in cui sono computati i pretesi scoperti sono firmati dalla CO 1, sicché non possono, come visto, costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                           5.2  D’altronde, come accennato dal primo giudice, non avendo la reclamante prodotto con l’istanza gli eventuali contratti e bollettini di lavoro, debitamente firmati dalla controparte, in base ai quali sono state allestite le predette fatture, non è possibile rigettare l’opposizione in via provvisoria per la differenza tra l’importo complessivo fatturato (per ipotesi riconosciuto) e quello pagato. In simili circostanze, l’istanza non poteva ch’essere respinta. Che il Giudice di pace l’abbia invece dichiarata “irricevibile” – ciò che invero avrebbe potuto fare soltanto in assenza di un presupposto processuale (cfr. art. 59 CPC), non materiale – non giustifica un intervento della Camera, poiché le parti non se ne dolgono e all’atto pratico l’esecuzione rimane comunque, in entrambe le ipotesi, sospesa dall’opposizione. La decisione d’irricevibilità giova peraltro alla reclamante, lasciandole salva la facoltà di ripresentare una nuova istanza corredata dai necessari giustificativi. Ne consegue la reiezione del reclamo.

                             6.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'505.78, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.      

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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