Incarto n. 14.2015.181
Lugano 3 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.450 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 aprile 2015 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 giugno 2003 RE 1, con i fratelli L__________ (ora: __________) e __________, da una parte, e M__________ (alias M__________) dall’altra hanno stipulato il 26 giugno 2003 il seguente:
“Contratto di conferma di mutuo
già pattuito oralmente tra le parti, in forza del quale
1. __________, RE 1 e __________ L__________ si riconoscono debitori solidali nei confronti di M__________ dell’importo di CHF 120'000.00 (Centoventimila franchi).
2. Il mutuo frutta interessi al tasso del 10% annuo a partire dal 01.7.2003. Gli interessi sono pagabili a favore del conto No. __________ presso __________.
3. A garanzia del mutuo in oggetto, il creditore riceve un istromento ipotecario di nominali CHF 120'000.00 (Centoventimila) gravante in IV rango la particella No __________ del RFD di __________.
4. Il mutuo è disdicibile, con conseguente obbligo di rimborso, con un preavviso di sei mesi per le scadenze 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
5. Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto è sottoposta al foro di __________; è applicabile il diritto svizzero”.
Per RE 1 ha firmato suo padre per procura (“p.p.”). Con documento separato dello stesso giorno M__________ ha dichiarato di aver sottoscritto il mutuo in qualità di mediatore per conto della sua compagna di allora CO 1, “la quale eroga il mutuo e resta beneficiaria degli interessi semestrali come dal contratto allegato”.
B. In una successiva convenzione sottoscritta dalle stesse parti il 5 novembre 2003, con riferimento al contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003 esse hanno stipulato in particolare quanto segue:
“1) Con la presente le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.– con interessi per il M__________ e di fr. 200'000.– per i fratelli __________, RE 1, L__________.
2) Di conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le parti sono completamente e definitivamente tacitati”.
C. M__________ è stato sottoposto a tutela (volontaria) a norma dell’art. 372 CC a far tempo dal 18 aprile 2005. Onde ovviare a una contestazione della sua legittimazione attiva nella procedura d’incasso degli interessi del mutuo, CO 1 si è rivolta al tutore di M__________ e alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno al fine di ottenere il formale riconoscimento della sua qualità di creditrice e, in quanto necessaria, anche la cessione del credito da mutuo. Con risoluzione del 23 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha rilasciato l’“autorizzazione a sottoscrivere una cessione di credito”, poi formalizzata con una dichiarazione dell’8 gennaio 2009 del tutore. Il ricorso interposto dai fratelli __________ contro la decisione della Commissione tutoria è stato giudicato inammissibile dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell’11 febbraio 2009.
D. Nel frattempo, con raccomandata del 19 gennaio 2009, CO 1 ha chiesto ai tre debitori solidali sia il pagamento di interessi di fr. 60'000.– entro il 31 gennaio 2009, sia il rimborso del mutuo entro il 31 dicembre 2009. In una procedura esecutiva (n. __________) avviata il 2 novembre 2012 nei confronti di L__________ per l’incasso di fr. 138'000.– (composti dagli interessi da mutuo residui per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e dall’intera somma mutuata di fr. 120'000.– oltre a interessi moratori del 10%) CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla creditrice (inc. __________). Il primo giudice, statuendo con decisione del 16 settembre 2013, ha accolto tale istanza e questa Camera, il 22 agosto 2014, ha respinto il reclamo presentato da L__________ (sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014). Il 14 giugno 2014 è deceduto M__________.
E. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha poi escusso RE 1 – indicando come condebitore solidale la sorella L__________ – per l’incasso di fr. 126'000.– oltre agli interessi del 10% dal 1° gennaio 2010 e di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 10% dal 1° luglio 2009, indicando quali titoli di credito: “Contratto conferma di mutuo 26.06.2003, cessione di credito 08.01.2009 e raccomandata 19.01.2009 ai debitori. Interessi di mutuo 01.07.2008-31.12.2009, più rimborso integrale del prestito. SOLIDALE CON __________, __________” (sic).
F. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 aprile 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 1° giugno 2015. In sede di replica (del 14 luglio 2015) e di duplica (del 18 agosto 2015) scritte le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
G. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.
H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 13 ottobre 2015 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 12 ottobre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore d’RE 1 il 2 ottobre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il “contratto di conferma di mutuo” del 26 giugno 2003 costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione, RE 1 essendosi riconosciuto debitore solidale con i fratelli __________ e L__________ di fr. 120'000.– nei confronti di M__________. Egli ha ammesso che per conto dell’escusso il contratto era stato firmato dal padre __________, ma ha ritenuto che RE 1, nel firmare la convenzione del 5 novembre 2003, in cui la conferma di mutuo è espressamente richiamata, avesse confermato quanto sottoscritto da suo padre il 26 giugno 2003 in sua rappresentanza. Il Pretore, invero, non ha disconosciuto che la convenzione conclusa il 5 novembre 2003 tra i fratelli RE 1 e M__________ comporti da parte di quest’ultimo la rinuncia al credito in questione, ma ha ricordato di aver già avuto modo di stabilire, nell’analoga causa di rigetto dell’opposizione promossa contro la sorella, che l’autenticità (formale e materiale) della conferma di mutuo appare più verosimile di quella della rinuncia al credito.
In merito alla legittimazione attiva dell’istante il primo giudice ha ritenuto valida la cessione (e riconoscimento) di credito sottoscritta l’8 gennaio 2009 dal tutore a favore dell’istante in adempimento della risoluzione n. __________ della Commissione tutoria regionale 10 di Locarno del 23 dicembre 2008. Infine il Pretore non ha seguito la tesi dell’escusso secondo cui l’unico debitore sarebbe suo padre, come risulterebbe da una sua dichiarazione del 2 aprile 2004 controfirmata da CO 1, poiché essa afferma di non ricordare tale documento e comunque non era ancora titolare del credito ceduto a quel momento.
4. Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto di aver firmato il “contratto di conferma di mutuo” o di aver conferito procura a terzi a tale fine. Di conseguenza manca a suo parere il primo elemento essenziale per il rigetto dell’opposizione, ovvero un suo riconoscimento del debito posto in esecuzione. Fa inoltre valere che non vi è agli atti alcuna prova che M__________ o CO 1 gli abbia erogato un qualunque mutuo o importo ad altro titolo, sicché fa difetto anche il secondo elemento fondamentale, ossia il trasferimento a suo favore della somma di cui l’istante chiede il rimborso. A mente del convenuto non occorre così esaminare il terzo requisito, ossia l’esigibilità della pretesa.
RE 1, d’altronde, rimprovera al Pretore di non essersi limitato a verificare se la conferma di mutuo costituisce un valido riconoscimento di debito ma di aver preso in considerazione altri documenti o accordi verbali non indicati nel precetto esecutivo, addentrandosi in valutazioni relative alla loro efficacia e autenticità che esulano da un procedimento di rigetto. Il reclamante ritiene in particolare che la convenzione del 5 novembre 2003 non contiene alcuna dichiarazione di riconoscimento di debito, ma avrebbe semmai dovuto provare l’estinzione del credito posto in esecuzione. Sarebbe inoltre arbitrario conferire validità alla convenzione di conferma di mutuo e non a quella di rinuncia al credito, rifacendosi ad atti contenuti in altri incartamenti non noti al reclamante e scartando le conclusioni del rapporto di accertamento tecnico 21 maggio 2013 del perito __________, che oltre all’autenticità della firma di M__________ confermerebbe la tesi secondo cui egli non ha accordato alcun finanziamento ai fratelli __________.
5. Oltre alla convenzione del 5 novembre 2003, nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia due ulteriori elementi importanti che attestano che il padre d’RE 1 ha firmato il mutuo in sua rappresentanza: pochi giorni dopo il convenuto ha sottoscritto l’istanza di emissione di una cartella ipotecaria di nominali fr. 120'000.– come garanzia del mutuo, ciò ch’egli ha confermato in sede di reclamo; il convenuto si è inoltre aggravato all’Autorità di vigilanza sulle tutele contro l’atto di cessione del credito a favore dell’istante. Per quanto riguarda il secondo indizio, l’istante fa valere che dal tenore della stessa conferma di mutuo si deduce in modo chiaro un obbligo di restituire i fr. 120'000.– prestati, ciò che presuppone che la somma era già stata trasferita in precedenza.
Relativamente alla convenzione del 5 novembre 2003, la resistente asserisce che la firma di M__________ è stata eccepita di falso in modo circostanziato (al contrario di quella apposta sulla conferma di mutuo), mentre il convenuto non ha contestato l’autenticità della propria firma autografa. Ma avesse anche il creditore sottoscritto tale convenzione – soggiunge l’istante – essa sarebbe in ogni caso da ritenere nulla per illiceità e immoralità, giacché la dichiarazione di M__________ del 1° settembre 2009 contenuta nel “rapporto di accertamento” non riveste alcun valore, tenuto conto del fatto ch’egli era già sotto tutela nel 2009.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629 consid. 2 con rimandi; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).
6.2 In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
6.3 Nella fattispecie è incontestato che la firma sul “contratto di conferma di mutuo” del 26 giugno 2003 (doc. B) è stata apposta non da RE 1 bensì da suo padre per procura (“p.p.”). Sennonché il convenuto sostiene di non aver “mai rilasciato procura a chicchessia per la firma” del contratto (osservazioni 1° giugno 2015 pag. 1 e reclamo pag. 2 in basso). Il Pretore ha invece considerato che nel sottoscrivere la convenzione del 5 novembre 2003 (doc. T), che richiama espressamente la conferma di mutuo, RE 1 avrebbe confermato quanto sottoscritto da suo padre il 26 giugno 2003 in sua rappresentanza. In realtà, come rileva il reclamante a ragione, quella convenzione, con cui le parti hanno (o avrebbero) semplicemente dichiarato di rinunciare “reciprocamente ai propri rispettivi crediti di frs. 120'000.– con interessi per il M__________ e di frs. 200'000.– per i fratelli __________ __________, RE 1, L__________”, non contiene alcuna dichiarazione esplicita d’RE 1 assimilabile a una conferma o a una ratifica del potere di rappresentanza del padre e neppure a un riconoscimento dell’obbligo di rimborsare il mutuo confermato il 26 giugno 2003. Il convenuto si è limitato a rinunciare a un preteso credito di fr. 200'000.– e a dare atto che “i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti sono completamente e definitivamente tacitati”, manifestando così di non ritenersi debitore di M__________.
Contraria al diritto – o meglio all’art. 82 cpv. 1 LEF –, risulta quindi errata l’assimilazione dei contratti del 26 giugno 2003 e del 5 novembre 2003 a un riconoscimento di debito (in sé formalmente inopinabile, giacché il precetto esecutivo, contrariamente a quanto crede il reclamante, non deve menzionare tutti i documenti sui quali l’escutente fonda la propria pretesa, ma giusta l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF solo il titolo o la causa di credito). Su questo punto il reclamo è pertanto fondato. La sua sorte definitiva, tuttavia, dipende dall’esame degli altri indizi addotti dall’escutente in prima sede – ma non analizzati dal primo giudice – e riproposti nelle osservazioni al reclamo, che a suo dire confermerebbero l’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto e suo padre.
6.4 Al riguardo l’istante allega anzitutto il fatto che, pochi giorni dopo la firma del contratto di conferma di mutuo, il convenuto ha sottoscritto a garanzia dello stesso l’istanza di emissione di una cartella ipotecaria di nominali fr. 120'000.– (doc. Q). Sennonché, in realtà, egli ha firmato l’istanza sei giorni prima della conferma di mutuo. Ciò non può dunque costituire una ratifica della firma apposta solo dopo dal padre e neppure la prova che RE 1 aveva già a quel momento riconosciuto l’obbligo di restituire il mutuo per ipotesi concluso oralmente in precedenza. È infatti pacifico che la cartella ipotecaria in questione non è mai stata iscritta nel registro fondiario. In queste circostanze, non è escluso che, come il reclamante allega nella duplica (pag. 2 ad 1), in fine dei conti il mutuo non sia stato erogato, motivo per cui egli non ne avrebbe firmato la conferma. In assenza di un indiscutibile riconoscimento del mutuo o del conferimento di poteri di rappresentanza a favore del padre, l’opposizione interposta dall’escusso non può essere rigettata neppure per questo motivo.
6.5 L’istante fa ancora valere che il rapporto di rappresentanza tra padre e figlio potrebbe anche essere dedotto dal ricorso interposto da quest’ultimo, con i fratelli, all’Autorità di vigilanza sulle tutele contro l’atto di cessione del credito rilasciato a favore dell’istante. La decisione di quell’autorità prodotta dall’istante (doc. P) non accerta però in alcun modo che la conferma del mutuo sarebbe stata firmata dal padre a nome del figlio. E ancora una volta il fatto che il reclamante contesti il mutuo non può essergli imputato come un riconoscimento dello stesso né come ratifica o conferma dell’operato del padre. Che possa essere valutato alla stregua di un indizio non basta: il riconoscimento di debito (compresa la sua imputabilità all’escusso) deve infatti risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (cfr. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 5.1/b, con rinvii, e 14.2015.25 del 12 giugno 2015, consid. 6.1; sopra consid. 2).
6.6 In definitiva, il reclamo va così accolto e la sentenza impugnata annullata, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate da RE 1, come l’assenza di trasferimento della somma mutuata (con il rilievo, ad ogni modo, che il contratto del 26 giugno 2003 non è un contratto di mutuo, ma una semplice conferma in cui i firmatari si riconoscono esplicitamente debitori di fr. 120'000.–), la pretesa carente legittimazione attiva dell’istante o l’estinzione del credito in seguito alla conclusione della convenzione del 5 novembre 2003.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà al convenuto fr. 800.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).