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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.10.2015 14.2015.176

30 ottobre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,492 parole·~7 min·3

Riassunto

Fallimento senza preventiva esecuzione. Recapito della società fallita a registro di commercio non più valido. Pubblicazione edittale della citazione all’udienza di fallimento. Nullità del decreto di fallimento. Conseguenze su spese e ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.176

Lugano 30 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 maggio 2015 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Berna)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 settembre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza dell’11 maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 20'950.25.

                            B.  Il 12 maggio 2015 il Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione da tenersi il 9 settembre 2015. L’invio destinato alla convenuta, indirizzato presso la casella postale del suo amministratore unico G__________ (il cui domicilio in via __________ figura a registro di commercio quale recapito della società), è tornato il 18 maggio 2015 con la menzione “traslocato, termine di rispedizione scaduto”. Lo stesso giorno, la Pretura ha assegnato all’istante un termine per anticipare le spese di pubblicazione degli atti processuali in via edittale e il 28 maggio ha ordinato la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale della citazione all’udienza del 9 settembre, cui nessuno si è presentato.

                            C.  Statuendo con decisione 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 18 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. La notifica della sentenza alla convenuta, indicata come priva di recapito, è avvenuta in via edittale.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 28 settembre 2015 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Invitata a esprimersi sul reclamo la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza venuta a conoscenza della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  La reclamante afferma di essere venuta a conoscenza della procedura di fallimento solo il giorno stesso della sua pronuncia, allorquando i funzionari dell’Ufficio dei fallimenti si sono presentati sul suo cantiere navale __________, dove ha in locazione capannoni appartenenti __________, per allestire l’inventario fallimentare. Essa contesta di essere senza recapito, tanto che l’indirizzo del cantiere figura in internet ed è noto sia ai suoi clienti sia alla stessa istante, che ha regolarmente inviato documentazione a quel recapito. La reclamante si lamenta quindi di non essere stata regolarmente convocata dal Pretore e di non avere avuto modo di spiegare il ritardo nel pagare l’IVA – gli incassi del cantiere nautico avvengono principalmente in autunno per l’attività di rimessaggio e custodia – né di presentare una proposta di concordato o un piano di risanamento.

                             3.  Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF) e ottenere il differimento del fallimento ove abbiano presentato una domanda di moratoria concordataria (art. 173a cpv. 1 LEF). La forma della citazione è disciplinata dal Codice di procedura civile (art. 1 lett. c CPC). La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 e 10 ad art. 168 LEF). La decisione di fallimento pronunciata senza previa valida citazione delle parti a un’udienza dev’essere annullata, a meno che l’escusso sia entrato nel merito senza riserve (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013, consid. 3; Nordmann, op. cit., n. 15 ad art. 168). Queste norme si applicano anche alle procedure di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 194 LEF).

                           3.1  Nel caso specifico, il Pretore non risulta avere eseguito alcuna ricerca del nuovo indirizzo dell’amministratore unico dopo avere ricevuto dalla posta l’indicazione del suo trasloco. Con una semplice ricerca nella banca dati relativa al movimento della popolazione (MovPop) egli avrebbe potuto accertare che G__________ ha lasciato il domicilio di via __________ già il 30 aprile 2011 e vive ora a __________ in __________. D’altronde, l’istante non ha contestato di conoscere l’indirizzo del cantiere navale del __________ sicché avrebbe potuto e dovuto farsi parte diligente per evitare una pubblicazione edittale, che nel sistema legislativo svizzero deve rimanere l’ultima ratio (cfr. per l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF la DTF 112 III 8 consid. 4 citata da Bohnet in CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 141 CPC; DTF 136 III 573 consid. 5). Nulle, quindi, sia la notifica della citazione (Bohnet, op. cit., n. 16 ad art. 141) sia la stessa decisione impugnata (sopra consid. 3), donde l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio, previa regolare citazione della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

                           3.2  Con ciò non si disconosce il carattere censurabile del comportamento della reclamante, che non ha fatto aggiornare i dati relativi al suo recapito nel registro di commercio, come invece prescritto dalla legge (art. 937 CO e 27 ORC, norme applicabili a tutti i fatti iscritti nel registro, compreso il cambiamento di recapito all’interno dello stesso circondario, e vincolanti per tutte le persone abilitate per legge a rappresentare l’ente giuridico iscritto nel registro: ad es. Vianin in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 1, 5 e 6 ad art. 937 CO). La conseguenza di tale inosservanza, tuttavia, non può essere quella di legittimare il giudice a ricorrere alla notifica edittale ma dev’essere sanzionata sul piano di spese e ripetibili, che per la parte relativa alle ricerche del recapito della società convenuta devono essere poste a suo carico (art. 108 CPC).

                             4.  La tassa di giustizia del presente giudizio (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste a carico della reclamante, che con il suo comportamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC): essa infatti ammette di essere in mora nei confronti dell’istante, non ha reagito alla comminatoria di fallimento (ad esempio formulando una proposta di risanamento della sua situazione finanziaria o deponendo il bilancio nel senso dell’art. 725 CO) e nell’omettere di far aggiornare il proprio recapito a registro di commercio è da considerare la principale responsabile dell’irre­­golarità processuale censurata nel reclamo (nel senso dell’art. 108 CPC). Sulle spese processuali di prima istanza, invece, il Pretore statuirà con la nuova decisione. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 17 settembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata e l’incarto gli è retrocesso per nuovo giudizio previa regolare citazione della convenuta.

                                   2.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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