Incarto n. 14.2015.160
Lugano 5 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 310/2014 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 24 settembre 2014 da
CO 1
contro
IS 1
e ora giudicando sulla domanda di revisione del 12 agosto 2015 presentata da IS 1 contro la sentenza (inc. 14.2015.64) emessa il 28 luglio 2015 da questa Camera sul reclamo interposto dallo stesso avverso la decisione 13 marzo 2015 del Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 4'740.– oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito: “Alimenti per figli non pagati da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi). Chiesto anticipo alimenti per minorenni (5) in tutto 7 figli da agosto. fr. 1'580.–”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 novembre 2014, chiedendo in particolare la sospensione della causa. Con replica del 23 dicembre 2014 l’istante si è sostanzialmente riconfermata nelle sue conclusioni.
C. Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e il rinvio dell’esecuzione. Con sentenza del 28 luglio 2015 la Camera ha parzialmente accolto il reclamo e ha riformato il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 4'725.– (anziché fr. 4'740.–) oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2014.
E. Con domanda di revisione del 12 agosto 2015, IS 1 ha chiesto, previa sospensione o differimento dell’esecuzione fino all’emanazione del giudizio, di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 3'104.– (in luogo di fr. 4'725.–) oltre agli interessi dal giugno del 2014 e di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore.
F. Il 19 agosto 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla sospensione o al differimento della sentenza del 28 luglio 2015. Visto l’esito del giudizio odierno, la domanda di revisione non è stata notificata alla controparte per osservazioni (art. 330 CPC).
Considerando
in diritto: 1. IS 1 fonda la domanda di revisione su due fatti nuovi: un pagamento parziale di fr. 1'621.–, avvenuto a suo dire il 9 maggio 2015 tra l’inoltro del reclamo e la pronuncia della decisione di cui è chiesta la revisione, ciò che ostacolerebbe l’esecuzione nel senso dell’art. 341 cpv. 3 CPC; la scoperta in occasione della lettura della sentenza della Camera che la replica presentata dalla controparte il 23 dicembre 2014 non gli è stata notificata, impedendogli di far valere la compensazione con crediti che pretende di avere nei suoi confronti.
2. Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).
3. La revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in prima o in seconda istanza (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art. 328 CPC).
3.1 La regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582 consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art. 59 CPC). Il Tribunale federale ha così precisato che la decisione su reclamo, con la quale viene confermato l’accoglimento dell’opposizione al decreto di sequestro, non può essere oggetto di una domanda di revisione per fatti e mezzi di prova appresi successivamente, poiché il sequestrante può sempre presentare una nuova domanda di sequestro senza il rischio di vedersi opporre l’eccezione di res iudicata purché lo stato di fatto non sia completamente identico a quello presentato con la domanda precedente (DTF 138 III 384 consid. 3). Ciò vale anche per il creditore la cui istanza di rigetto dell’opposizione è stata respinta, giacché può sempre ripresentarne un’altra per lo stesso credito in una nuova esecuzione (sentenza della CEF 15.2006.119 del 22 febbraio 2007, RtiD 2007 II 755 n. 53 c, consid. 1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 84 LEF) oppure promuovere una causa ordinaria chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione e il rigetto definitivo dell’opposizione. Motivo per cui la Camera ha già avuto modo di statuire l’irricevibilità delle domande di revisione formulate dal creditore nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]; contra, ma senza motivazione: Staehelin, op. cit., n. 94 ad art. 84).
3.2 Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di revisione proviene non dall’escutente bensì dall’escusso. Essa, nondimeno, si rivela irricevibile. In effetti, onde far valere le sue ragioni l’istante ha a sua disposizione l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF), che gli consente di chiedere l’annullamento integrale o parziale dell’esecuzione, in procedura sommaria se egli dispone di una prova documentale (art. 85 LEF) oppure in procedura ordinaria o semplificata nel caso contrario (art. 85a LEF), dimostrando che tutto o parte del debito posto in esecuzione si è estinto in seguito a pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio della procedura terminata con l’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il motivo d’estinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7).
In altri termini, dunque, l’accoglimento dell’istanza di rigetto (definitivo) dell’opposizione non ha determinato per la parte convenuta un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio straordinario della revisione. In effetti, né il Giudice di pace né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza della richiesta della procedente, ossia non hanno emanato un giudizio cui può essere riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 81), ma hanno solo stabilito che, sulla base della documentazione prodotta (in particolare la convenzione acclusa alla sentenza di divorzio del 15 aprile 2010) e delle argomentazioni delle parti, l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano poteva essere rigettata definitivamente. Nulla impedisce perciò a questo punto all’istante, come visto, di promuovere azione al giudice del foro esecutivo per far accertare, se del caso nel merito (art. 85a LEF), il preteso pagamento o eventuali motivi di compensazione avvenuti dopo l’emanazione della sentenza di divorzio, la cui regiudicata non si estende a fatti successivi. Ciò posto, la domanda di revisione va dichiarata inammissibile.
3.3 Per abbondanza giova precisare che l’eccezione di pagamento e/o di compensazione non sarebbe ad ogni modo potuta essere sollevata per la prima volta né nella procedura di reclamo, stante il divieto dei nova (art. 326 CPC), né in prima istanza solo con la duplica, la legge prevedendo un unico scambio di allegati (art. 253 CPC), sicché l’escusso deve far valere tutti i suoi mezzi di difesa con la risposta. Quanto all’art. 341 cpv. 3 CPC citato nella domanda di revisione, la norma non è applicabile all’esecuzione di decisioni che, come nel caso specifico, concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, rette invece esclusivamente dalla LEF (art. 335 cpv. 2 CPC)
4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'621.– (pari a fr. 4'725.– meno fr. 3'104.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–,; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano-Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).