Incarto n. 14.2015.15
Lugano 1° ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.855 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 61'000.– oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale ordinario di Como n. __________ del 19 dicembre 2013, con riferimento a una provvisionale di € 50'000.– (pari a fr. 61'000.–);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como;
che statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la decisione di condanna al pagamento di una provvisionale di € 50'000.– a favore di CO 1 contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'200.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo punto;
che parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello postulando l’annullamento del dispositivo (n. 1.1) riferito alla domanda d’exequatur;
che con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.13), la predetta Camera ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.–;
che siffatta sentenza è passata in giudicato;
che nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo;
che siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando altri motivi d’impugnazione di quello su cui già si è statuito;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).