Incarto n. 14.2015.137
Lugano 22 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2015 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. dott., __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 12 ottobre 2011 CO 1 ha promosso azione unilaterale intesa al divorzio da RE 1, con cui era sposato dal dicembre del 1977. La moglie si è opposta al divorzio e ha chiesto in via cautelare al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, un contributo alimentare di fr. 2'100.– mensili a partire dal febbraio del 2012. Dopo aver accertato quali fossero i fabbisogni comprovati e ammissibili di RE 1, con decisione del 16 maggio 2014 il giudice ha stabilito l’obbligo per CO 1 di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1'594.55 a partire dal febbraio del 2012 fino al giugno del 2014, e di fr. 2'178.50 a partire dal luglio del 2014.
B. Con istanza del 17 dicembre 2014 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutto quanto presente sui conti n. __________ e n. __________ presso __________, Lugano; sui conti n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ presso __________, Lugano; il deposito titoli __________ (479 azioni nominative __________)”, il tutto fino a concorrenza del credito per gli alimenti dal febbraio del 2012 al luglio del 2014, pari a fr. 46'915.15 oltre alle spese e agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014. Quale titolo del credito e causa del sequestro l’istante ha indicato la decisione cautelare del 16 maggio 2014 del Pretore di Lugano, sezione 4, passata in giudicato (inc. n. __________).
C. Con decreto del giorno successivo il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito il 19 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con istanza 8 gennaio 2015 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo inoltre la prestazione di una garanzia ai sensi dell’art. 273 LEF. All’udienza di discussione tenutasi il 4 maggio 2015 il debitore sequestrato ha confermato l’opposizione e la relativa richiesta di garanzia, mentre con risposta scritta incorporata nel verbale RE 1 ha concluso per la reiezione di entrambe e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione e confermato il sequestro limitatamente a fr. 1'228.55 (anziché fr. 46'915.15), ponendo le spese processuali a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 1'300.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 20 luglio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della reclamante il 9 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo dato che è scaduto il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive (durate dal 15 al 31 luglio, art. 56 n. 2, 63 LEF e 145 cpv. 4 CPC).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’opponente avesse dimostrato di aver estinto, perlomeno parzialmente, nel periodo tra febbraio del 2012 e giugno/luglio del 2014 il credito vantato da RE 1, in particolare con la produzione di diverse fatture ed estratti bancari attestanti a suo dire pagamenti “che ricadevano nel fabbisogno della moglie”. Il primo giudice ha d’altronde considerato che quest’ultima avesse accettato una compensazione di questi pagamenti con i contributi di mantenimento, fondandosi su una lettera del 5 giugno 2014, in cui l’avvocato di RE 1 chiedeva alla patrocinatrice dell’opponente di “documentare quanto il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio 2012 in avanti, cosi da verificare l’eventuale conguaglio a favore della signora RE 1”. Giudicando per contro sprovviste di linearità e di verosimiglianza le obiezioni sollevate dalla parte sequestrante, contraddette dalla documentazione agli atti, il Pretore ha accolto parzialmente l’opposizioneCO 1, confermando il sequestro limitatamente al saldo di fr. 1'228.55 da lui riconosciuto (anziché i fr. 46'915.15 fatti valere dalla moglie).
4. Nel reclamo, RE 1 rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti, laddove questi, nell’ammettere l’estinzione del credito da parte del marito, avrebbe palesemente contraddetto la sentenza del 16 maggio 2014. A detta della reclamante gran parte dei pagamenti effettuati da CO 1 e presi in considerazione dal giudice del sequestro risalgono a un periodo precedente alla predetta decisione cautelare, motivo per cui gli stessi non possono essere dedotti dal credito da lei vantato. Lo stesso vale secondo lei per alcune fatture saldate dal marito – come ad esempio quelle del dentista o del Touring Club – che non rientrano fra le poste del suo fabbisogno ammesse dal giudice cautelare. RE 1 contesta inoltre di aver mai inteso porre in compensazione quanto pagato dal marito con i contributi alimentari dovuti, come invece ha accertato il primo giudice sulla base dello scritto del 5 giugno 2014, violando a suo parere i princìpi d’interpretazione sanciti all’art. 18 CO. La reclamante ripropone infine la censura sull’inammissibilità della produzione di documenti relativi alla corrispondenza tra il legale di lei e quello del marito, poiché in contrasto con le norme deontologiche che reggono la professione d’avvocato.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che i versamenti da lui effettuati erano destinati a estinguere spese che rientravano nel fabbisogno della moglie, motivo per cui il primo giudice ha correttamente considerato il credito quasi completamente estinto in seguito a compensazione. Al riguardo l’opponente aggiunge che la nota lettera inviatagli dal patrocinatore della moglie non si presta ad altra interpretazione di quella fornita dal Pretore.
6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa all’esistenza del credito è controversa. Al riguardo RE 1 fonda il credito in garanzia del quale chiede il sequestro sulla decisione cautelare emessa il 16 maggio 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, che obbliga l’opponente a versarle contributi mensili calcolati dal febbraio del 2012 fino al giugno del 2014 in fr. 1'594.55 e a partire dal luglio del 2014 in fr. 2'178.50. Passato in giudicato, tale decreto rende senz’altro verosimile il credito di fr. 46'915.15 vantato dalla sequestrante, circostanza del resto non contestata dal marito, che si limita a sostenere di averlo estinto in gran parte assumendosi spese che rientravano nel fabbisogno minimo della moglie, tesi che come visto è stata ritenuta verosimile dal Pretore.
6.1 La reclamante, tuttavia, ribadisce in questa sede che gran parte dei pagamenti di cui si prevale il marito sono avvenuti prima che il giudice cautelare emettesse la propria decisione e non possono pertanto più essere presi in considerazione dal giudice del rigetto dell’opposizione senza contraddire la sentenza cautelare del 16 maggio 2014, che non ha previsto alcuna deduzione dai contributi posti a carico del marito. Sull’argomento, già sollevato in prima sede (verbale dell’udienza 4 maggio 2015 pag. 8 ad 4) ma ignorato dal primo giudice, la sentenza impugnata è silente.
a) Ora, in ambito di rigetto definitivo dell’opposizione, motivi di estinzione del credito posto in esecuzione giusta l’art. 81 LEF (pagamento, compensazione, ecc.) verificatisi prima della sentenza prodotta quale titolo di rigetto e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). In effetti, il giudice dell’esecuzione non è abilitato a (ri)esaminare nel merito l’obbligo di pagare stabilito dal giudice che ha emesso la decisione invocata quale titolo di rigetto, verificando se tale obbligo non fosse già estinto al momento in cui è stato decretato (v. DTF 135 III 320 consid. 2.5). Ciò vale in particolare ove il dispositivo della decisione condanni senza riserve il debitore a pagare contributi di mantenimento di un importo determinato per un periodo retroattivo (DTF 138 III 585 consid. 6.1.2).
b) Nella fattispecie, né il dispositivo n. 3 né i motivi della sentenza cautelare del 16 maggio 2014 (doc. B) contengono riserva di sorta relativa all’obbligo posto a carico del marito di pagare alimenti alla moglie. Siccome CO 1 avrebbe avuto la possibilità di allegare i pagamenti fatti valere in questa sede già nella procedura cautelare di divorzio (all’udienza del 22 gennaio 2013 o con le conclusioni scritte), nell’eventuale procedura di rigetto definitivo dell’opposizione per ipotesi interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro egli non sarebbe ammesso a eccepire il pagamento degli alimenti arretrati anteriori alla sentenza cautelare né l’estinzione per compensazione (art. 81 cpv. 1 LEF). La fattispecie in esame si distingue pertanto da quella giudicata dalla Camera il 17 settembre 2012 (inc. 14.2012.109), cui l’opponente si riferisce per contestare la tesi della sequestrante, nella misura in cui nel caso del 2012 il dispositivo (n. I.4) della sentenza della prima Camera civile 19 novembre 2007 prodotta dalla creditrice degli alimenti quale titolo di rigetto definitivo prevedeva esplicitamente la possibilità per il debitore di dedurre dal contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi all’abitazione (già) coniugale ch’egli aveva effettuato direttamente (sentenza della CEF 14.2012.109 pag. 5 e 8). La tesi della reclamante appare quindi su questo punto più verosimile di quella dell’opponente.
c) Non si disconosce, invero, che nella procedura di opposizione al sequestro la limitazione delle eccezioni prescritta dall’art. 81 LEF non si applica direttamente, il giudice del sequestro potendosi limitare a valutare quale delle tesi dell’opponente e del sequestrante è più verosimile (art. 272 cpv. 1 LEF). Ciò nonostante, egli non può ritenere verosimile l’estinzione del credito vantato dalla sequestrante sulla base di un’eccezione di pagamento o di compensazione che l’opponente non sarebbe abilitato a sollevare nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, che necessariamente la sequestrante andrebbe a promuovere, producendo quale titolo la decisione cautelare, se egli dovesse interporre opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del sequestro. A ben vedere, del resto, la competenza del giudice del sequestro, come quella del giudice del rigetto, è limitata all’ambito esecutivo e non può di conseguenza sconfinare nella sfera di competenza del giudice del merito. Senza contare che ammettere l’eccezione d’estinzione in questa fase della procedura farebbe decadere il foro del sequestro, impendendo alla sequestrante, in contrasto con lo scopo di garanzia dell’istituto del sequestro, di porre in esecuzione la decisione cautelare del 16 maggio 2014. Il reclamo si rivela quindi fondato su questo punto.
6.2 Sia il Pretore sia l’opponente ritengono che la sequestrante abbia accettato la compensazione degli alimenti arretrati con i pagamenti effettuati per lei direttamente dal marito e la sua successiva contestazione costituirebbe un “venire contra factum proprium” tale da suscitare seri interrogativi sulla sua buona fede (osservazioni al reclamo, pag. 4 n. 4). Sennonché nello scritto 5 giugno 2014 (doc. 1), da cui Pretore e opponente desumono tale accettazione, il patrocinatore di RE 1 si è limitato a chiedere al collega di controparte di comunicare e documentare “quanto il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio 2012 in avanti, così da permettermi di verificare l’eventuale conguaglio a favore della signora RE 1”.
a) Ora, dal testo di tale richiesta non si può dedurre che RE 1 sia “promotrice” della compensazione né che l’abbia accettata, non solo perché non sapeva ancora quanti e quali crediti il marito avrebbe vantato, ma pure perché lo scopo dichiarato di lei era unicamente quello di verificare i rapporti di dare e avere tra i coniugi. Insostenibile, l’accertamento contrario del Pretore non vincola la Camera (art. 320 lett. b CPC e sopra consid. 1.3/b). Non appare neppure verosimile che da un simile scritto la controparte abbia potuto legittimamente nutrire aspettative che sarebbero poi state disattese dalla moglie, dal momento che i pagamenti in questione erano già stati effettuati in precedenza. Quanto alla successiva corrispondenza, in particolare i documenti 5, 7 e 9, a questo stadio della procedura lo stesso convenuto non sembra più volerne dedurre alcunché (v. osservazioni al reclamo, pag. 5). Ad ogni modo il carattere apparentemente transattivo di quei documenti impedisce di poterli considerare alla stregua di un riconoscimento incondizionato (cfr. sentenza della CEF 14.2014.203 del 7 novembre 2014, consid. 6), a prescindere dalla questione della loro ricevibilità nel senso dell’art. 152 cpv. 2 CPC. Che, in definitiva, la sequestrante abbia accettato la compensazione delle sue pretese alimentari con i pagamenti fatti valere dal marito non risulta né direttamente dallo scritto 5 giugno 2014 (doc. 1) e neppure indirettamente sotto il profilo del principio dell’affidamento, questione di natura giuridica che la Camera può riesaminare liberamente (cfr. DTF 135 III 413 consid. 3.2). Anche su questo punto, il reclamo merita così di essere accolto.
b) Non si disconosce che in esito al giudizio odierno CO 1 potrebbe essere costretto a pagare una seconda volta quanto già corrisposto alla moglie mediante assunzione di debiti di lei. Questa è però la conseguenza logica del principio secondo cui il giudice dell’esecuzione non è abilitato a riesaminare nel merito la decisione che condanna il debitore a pagare il credito posto in esecuzione. La presente sentenza non pregiudica comunque la possibilità per CO 1 di adire il giudice del merito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del suo debito o, in un secondo tempo, di restituzione dell’indebito, sempreché tali azioni siano ricevibili.
7. Come sostiene la reclamante “gran parte dei pagamenti” risultano anteriori alla decisione cautelare e, per i motivi testé esposti, non possono essere considerati dal giudice del sequestro. Ma non tutti. L’addebito dal conto del marito di fr. 673.20 a estinzione degli interessi ipotecari riferiti alla casa di __________ scaduti il 30 giugno 2014 (doc. 16/SS) è successivo alla decisione cautelare e la reclamante non contesta (più) che sia una spesa che il giudice del divorzio ha inserito nel proprio fabbisogno minimo (reclamo pag. 4-5 n. 7 e doc. B pag. 3). L’eccezione dell’art. 125 n. 2 CO, che peraltro la reclamante non ha più riproposto in seconda istanza, non pare impedire la compensazione, giacché il pagamento in questione è servito a estinguere una spesa riconducibile al fabbisogno minimo della moglie: il suo mantenimento assolutamente necessario non sembra quindi compromesso dalla compensazione in questione. Di conseguenza il reclamo deve essere parzialmente accolto nel senso che il sequestro è mantenuto limitatamente a fr. 46'241.95 (fr. 46'915.15 ./. fr. 673.20) oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014, la pretesa per interessi di mora essendo menzionata nel decreto di sequestro e nelle conclusioni del reclamo senza dare adito a una contestazione specifica del convenuto.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 45'686.60 (fr. 46'915.15 ./. fr. 1'228.55), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza il sequestro n. __________ del 18 dicembre 2014 è confermato limitatamente a fr. 46'241.95 oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1 per fr. 295.– e per la rimanenza a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 1'280.– per ripetibili ridotte.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e per la rimanenza a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).