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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.11.2015 14.2015.126

17 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·669 parole·~3 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Testo integrale

Incarto n. 14.2015.126

Lugano 17 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.369 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 22 aprile 2015 dalla

RE 1 (VS)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 giugno 2015 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la società RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 6'752.10 oltre agli interessi del 5% dal 4 novembre 2014;

                                  che con istanza del 22 aprile 2015 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo, ma al dibattimento fissato per il 17 giugno 2015 nessuno è comparso, motivo per cui il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;

                                  che contro la decisione appena citata la procedente è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’invio della richiesta del rigetto dell’opposizione “per revisione alla Pretura di Mendrisio-Sud”;

                                  che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                  che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                  che presentato solo il 1° luglio 2015 contro la sentenza notificata alla società RE 1 già il 19 giugno 2015 alle ore 11:31 nelle mani di tale __________ (v. estratto relativo all’accertamento del recapito IPLAR della raccomanda n. __________), in concreto il reclamo è tardivo;

                                  che infatti il termine di ricorso sarebbe scaduto lunedì 29 giugno 2015 se quel giorno non fosse stato festivo (San Pietro e Paolo, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                  che il reclamo è pertanto irricevibile;

                                  che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;

                                  che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'752.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

                             2.  Le spese processuali di fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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