Incarto n. 14.2015.106
Lugano 24 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa incarto n. S 072/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° aprile 2015 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1 (rappresentata dalla curatrice RA 1,)
giudicando sul reclamo dell’8 giugno 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 709.20 e di fr. 160.80, indicando quali titoli di credito: “1) Attestato di carenza beni n. __________ di fr. 709.20 emesso il 28.09.2005 dall’Ufficio esecuzione Leventina – 6760 Faido. Fattura del 25.05.2004, di cessione __________, 8305 Dietlikon. 2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° aprile 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 709.20. Con scritti del 22 aprile e del 12 maggio 2015, la parte convenuta, per il tramite della propria curatrice, ha ritirato l’opposizione al precetto esecutivo.
C. Statuendo con decisione 22 maggio 2015, il Giudice di pace ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 50.– senza assegnare alcun’indennità a favore della parte istante.
D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 giugno 2015 per ottenere l’assegnazione di fr. 241.35 a titolo di ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 18 giugno 2015, ritenendo l’indennità richiesta dalla procedente “un po’ eccessiva” CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera per stabilirne “l’importo adeguato”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 8 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 28 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione da parte dell’escussa, ha stralciato la causa dai ruoli omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nell’istanza.
3. Nel reclamo la RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 709.20 le ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 21.30 e fr. 124.10. In virtù dell’art. 13 cpv. 2 RTar, tuttavia, se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata. Per giurisprudenza tale riduzione viene operata applicando la formula che media l’onorario ad valorem (OV) con quello ad horam (OH) nel seguente modo: 2 x OV x OH / (OV + OH). Nella fattispecie, sostiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione, così come per eseguire e verificare il pagamento dell’anticipo degli oneri processuali, ammonta ad almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere, assegnarle un’indennità di almeno fr. 241.35, calcolata secondo la predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 124.10 x 560 / (124.10 + 560)], con l’aggiunta delle spese (10% dell’onorario, art. 6 cpv. 1 LTar) e dell’IVA (8%, art. 14 LTar).
4. In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati dalla norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4).
4.1 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
Al riguardo l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie: DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
4.2 Nel caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 20.– (15% x 20% di fr. 709.20) e fr. 125.– (25% x 70% di fr. 709.20) arrotondati. Non risulta, d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa di legge. Non sussiste neppure in concreto alcun motivo per ridurre le ripetibili conformemente a quanto previsto all’art. 13 cpv. 2 RTar, perché il ritiro dell’opposizione comunicato dall’escussa con le osservazioni all’istanza non ha comportato per l’avvocato della procedente una riduzione significativa delle incombenze di patrocinio.
A ben vedere, invero, la reclamante non chiede una deroga verso il basso bensì verso l’alto. Sennonché, in realtà, la causa non ha determinato per il patrocinatore della reclamante un dispendio manifestamente superiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un valore litigioso simile, né il caso o gli interessi delle parti in causa presentano particolarità tali da giustificare una deroga rispetto alla tariffa nel senso dell’art. 13 cpv. 1 RTar, né verso il basso ma neppure verso l’alto. Tenuto conto del lavoro svolto, l’indennità massima prevista dalla tariffa, pari come visto a fr. 125.–, appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è pari all’indennità di fr. 241.35 chiesta dalla reclamante, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 241.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– da anticipare dalla parte istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).