Incarto n. 14.2014.68
Lugano 28 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.15 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2014 da:
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2014 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 24 marzo 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza presentata da CO 1 e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RE 1 avverso il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 47'205.20 oltre interessi del 5% dal 5 gennaio 2009, ponendo a carico di lui le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 800.– a favore dell'istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza;
che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;
che con scritto del 7 luglio 2014 il reclamante ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l’istante per il pagamento del credito posto in esecuzione e, d'inteso con quest'ultima, ha chiesto lo stralcio della procedura di reclamo;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte il reclamo va stralciato dai ruoli perché diventato senza oggetto (art. 242 CPC);
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella fattispecie la Camera non ha motivo di credere – né le parti sostengono – che l’“accordo bonale” da esse raggiunto “per il pagamento dell’importo di cui al PE no. __________” non sia equilibrato;
che in equità si giustifica di conseguenza di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).