Incarto n. 14.2014.60
Lugano 27 giugno 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 8 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'063.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale titolo di credito il “saldo fattura n. 12526 e fattura n. 12828”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2014.
C. Statuendo con decisione 4 marzo 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni da presentare oltre a quelle già formulate in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, la sentenza impugnata, emessa il 4 marzo 2014, è stata notificata a RE 1 al più presto l’indomani, sicché il termine di ricorso è scaduto non prima di sabato 15 marzo, salvo protrarsi fino a lunedì 17 marzo (per l’effetto dell’art. 142 cpv. 1 e 3 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF). Datato 14 marzo ma consegnato alla posta proprio il 17 marzo 2014, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante, in particolare due fatture per lavori da garagista indirizzate all’escusso, costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione nei confronti di quest’ultimo. Il primo giudice ha respinto l’argomentazione di RE 1, secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti a favore della B__________ SA, proprietaria delle autovetture riparate dall’istante e società di cui egli era un semplice rappresentante, considerando che l’escusso non aveva esibito prove a sostegno della sua tesi e neppure contestato le fatture, i richiami e gli estratti conto a lui trasmessi.
3. Nel reclamo RE 1 ribadisce di essere stato amministratore, direttore e dipendente della B__________ SA, poi divenuta M__________ SA, e che i lavori affidati all’istante erano riferiti a veicoli della società e commissionati a nome di quest’ultima.
4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1)
5.1. Nella fattispecie a sostegno della sua istanza CO 1 ha prodotto una fattura del 7 dicembre 2012 e una del 14 maggio 2012 (doc. D e M), un bollettino di consegna del 5 aprile 2012 (doc. N), una ricevuta di versamento di un acconto del 26 luglio 2012 (doc. O), un estratto conto del 9 dicembre 2012 e uno del 19 novembre 2012 (doc. E e G), una diffida di pagamento del 29 agosto 2012 (doc. I), un richiamo del 23 luglio 2012 (doc. L), un ultimo richiamo del 21 gennaio 2013 (doc. F) e una diffida di pagamento del 17 maggio 2013 (doc. C). Agli atti non v’è invece alcun documento sottoscritto personalmente dall’escusso, con il quale egli riconoscerebbe in qualche modo le pretese della procedente, sicché la documentazione prodotta non può costituire valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione. Da quanto precede discende che l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo non poteva venir rigettata ma doveva essere mantenuta. Il reclamo va pertanto accolto.
5.2 Visto l’esito della decisione odierna, può rimanere aperta la questione di sapere se l’escusso fosse legittimato a rappresentare la società B__________ SA e se, quando ha affidato i lavori alla procedente, egli abbia anche effettivamente agito per quest’ultima.
6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1 non avendo chiesto né motivato nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'063.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico di CO 1
3. Non si assegnano indennità.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).