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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2014 14.2014.43

31 marzo 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,537 parole·~8 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Decisione di tassazione d'imposta cantonale con timbro che ne attesta il passaggio in giudicato e la regolare notifica. Censure su modalità di calcolo o assogettamento sfuggono al potere di cognizione del giudice del rigetto

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.43

Lugano 31 marzo 2014 SL/ww/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 7/13 gennaio 2014 da

CO 1  rappresentato dall’RA 1

contro

 RE 1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 22/29 ottobre 2013 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, con decisione 18 febbraio 2014 (inc. n. __________), ha così stabilito:

“1.  L’istanza è accolta. L’opposizione interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via definitiva.   

 2.  La tassa di giustizia da anticipare dalla parte istante di Fr. 205.00 è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 100.00 di indennità.

 3./4.   omissis”.

Decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 28 febbraio 2014 chiede sia annullata e che sia fatto ordine al preposto ufficio di emanare una nuova decisione di tassazione, protestate spese, tasse e ripetibili;

che con decreto 6 marzo 2014 è stato negato l’effetto sospensivo contestualmente richiesto poiché il gravame non presentava concrete probabilità di esito favorevole;

che sul reclamo l’istante non è stato invitato ad esprimersi;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che avverso le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie in esame – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che, datato 28 febbraio 2014 ma spedito il 3 marzo 2014 (timbro sulla busta d’invio in originale) avverso la decisione 18 febbraio 2014, notificata il medesimo giorno e recapitata il successivo 26 febbraio 2014 (reclamo, pag. 1 in basso lett. A), il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile;

                                         che, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il richiamo di tutti gli incarti dall’“ufficio tassazione” e dall’“UEF” (reclamo, pag. 2 in alto lett. C), richiesta presentata per la prima volta in questa sede, insieme all’avviso di pignoramento datato 25 febbraio 2014 che accompagna il ricorso in esame – e che concerne appunto l’esecuzione n. __________ – sono irricevibili;

                                         che aggiungasi in effetti come l’impossibilità per l’escusso di far valere le proprie ragioni davanti al primo giudice vada unicamente ricondotta al mancato ritiro da parte sua dell’ordinanza di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione (reclamo, pag. 1 in basso lett. B; decisione impugnata, nel mezzo; copia della relativa busta d’invio munita dell’attestazione postale “Non ritirato”); 

                                         che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); 

                                         che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che l’istante ha fondato la sua pretesa – oltre che sulla copia del precetto esecutivo n. __________ – sulla decisione di tassazione dell’imposta cantonale (IC) 2006 emessa il 9 aprile 2008 a carico dell’escusso – e della moglie – per il periodo d’assoggettamento tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, provvista del timbro con cui la competente autorità ha certificato “che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’interessato” (timbro in originale), stabilendo l’onere fiscale in fr. 3'412.10;

                                         che il procedente ha altresì accluso all’istanza l’attestato carenza beni n. __________ emesso il 14 settembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il quale, nel contesto di una precedente esecuzione (n. __________) sempre a carico del debitore, quantificava un ammontare scoperto riconducibile all’“imposta cantonale 2006 +interessi 3.0% dal 31.05.2008” (questi ultimi aggiornati al 13 febbraio 2009 e comprensivi della tassa di diffida) in fr. 3'734.25;

                                         che, di per sé, nulla indica che la citata decisione amministrativa non sia esecutiva (condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto risulta persino passata in giudicato;

                                         che, del resto, il medesimo reclamante si limita a parlare di decisione di tassazione “errata” in quanto non sarebbe fondata sui dati che egli avrebbe avuto modo di rettificare nell’ambito di un preteso “reclamo” che dice di avere introdotto in quel contesto (reclamo, pag. 2 in basso lett. E) – tesi che, a ben vedere, non è tuttavia confortata da alcun riscontro oggettivo – bensì su quelli a suo tempo ipotizzati – secondo lui a torto – dal preposto ufficio di tassazione (reclamo, pag. 3 in alto lett. F), affermando appunto che “dal 2009 a fine 2013, l’ufficio di tassazione non da notizie e la questione non si è risolta, non inviandomi la nuova decisione di tassazione per 2006” (reclamo, pag. 3 verso l’alto lett. G);

                                         che, ciò considerato, trattandosi di mere allegazioni di parte, non v’è così motivo di dubitare riguardo al fatto che quella in esame è l’unica decisione esistente e attualmente determinante ai fini del carico fiscale gravante l’escusso in relazione all’imposta cantonale 2006;   

                                         che, pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest non ha violato il diritto federale rigettando in via definitiva l’opposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (decisione impugnata, in basso n. 1), ovvero per il corrispondente importo capitale di fr. 3'734.25 (precetto esecutivo, nel mezzo) pari alla somma scoperta e accertata dall’attestato di carenza di beni 14 settembre 2009 (nel mezzo);

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana-zione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi invero a contestare le modalità di calcolo della citata imposta cantonale sul reddito (reclamo, pag. 2 lett. B, C, D e E) e quindi – come peraltro egli stesso rileva (reclamo, pag. 2 nel mezzo lett. B) – ad “entrare nel merito della dichiarazione di tassazione”;

                                         che, nondimeno, giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – come è il caso nella fattispecie – ma senza potersi pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81);

                                         che più precisamente, in quanto attinenti a problematiche di assoggettamento all’imposta cantonale 2006 sul reddito e alle basi di calcolo che ne determinano i presupposti, sulle citate censure è – dandosi il caso – legittimato a pronunciarsi solo l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (rispettivamente le preposte autorità di ricorso in materia di tassazione), fermo restando poi che nemmeno compete a questa Camera ingiungere ad un’auto-rità di tassazione l’emanazione di una decisione fiscale (reclamo, pag. 3 in basso n. 2);

                                         che, per finire, basti in aggiunta ricordare che i presupposti per un’eventuale sospensione giudiziale dell’esecuzione (cfr. richiesta di informazioni del 18 marzo 2014) esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e, comunque sia, soggiacciono – semmai – alle condizioni di cui agli art. 85 e 85a LEF;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo rivelatosi manifestamente infondato, senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) che, sotto questo profilo, non è quindi incorsa in costi aggiuntivi;

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio restano a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 320.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                             La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'734.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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