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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2014 14.2014.40

28 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,941 parole·~10 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Eccezioni di compensazione e di pagamento non rese verosimili. Inammissibilità dei documenti nuovi prodotti con il reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.40

Lugano 28 maggio 2014/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 dicembre 2013 da:

CO 1 (patrocinata dall’PA 1)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale, emesso il 3 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 13'650.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2013 e di fr. 154.–, indicando quale titolo di credito la “pigione scaduta dal 01.02.2013 al 31.11.2013, officina meccanica, commercio di veicoli, __________, __________ + spese” e precisando che l’esecuzione avveniva a convalida dell’inventario n. __________ eretto il 15 novembre 2013 a tutela del suo diritto di ritenzione quale locatore (doc. E).

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a di fr. 9'750.– oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2013 e a fr. 154.–. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 gennaio 2014.

                                  C.   Statuendo con decisione 12 febbraio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e, limitatamente a fr. 5'850.– oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– nella misura di 3/5 e un’indennità ridotta di fr. 80.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo. Con ulteriori atti del 9 aprile 2014, 17 aprile 2014 e 2 maggio 2014 le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 febbraio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili sono pertanto i documenti allegati al reclamo.

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 27 marzo 2013 (doc. 1), che prevede una pigione di fr. 1'950.– mensili a partire dal 1° aprile 2013, costituisce riconoscimento di debito per i canoni di locazione scaduti. Siccome la stessa parte istante ha riconosciuto che la pigione era stata pagata per i primi tre mesi del contratto, ossia da aprile a giugno 2013, e CO 1 ha disdetto per mora il contratto per il 30 settembre 2013, per il Pretore lo stesso costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni da luglio a settembre 2013, ovvero per complessivi fr. 5'850.–. A suo avviso, invece, le pretese relative al risarcimento danni fatte valere dal convenuto non sono state rese sufficientemente verosimili, mentre le contestazioni relative alla valutazione degli oggetti inventariati, come pure tutte le altre censure dell’escusso, esulano dalla competenza del giudice del rigetto.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 sostiene che l’attrezzatura inventariata dall’ufficio di esecuzione e sulla quale la procedente vanta un diritto di ritenzione è stata da lui comperata per fr. 20'000.– il 27 marzo 2013 da tale __________ B__________, membro del consiglio di amministrazione della procedente, e che l’attrezzatura in questione dal 12 dicembre 2013 è indebitamente utilizzata dallo stesso B__________, benché egli vanti su di essa solo un diritto di pegno. Per il reclamante la CO 1 dovrebbe quindi restituirgli il prezzo dell’attrezzatura o versargli un affitto adeguato. Inoltre egli si duole che la locatrice gli abbia consegnato un ente non idoneo all’utilizzo cui è destinato, tanto che il Comune ha sospeso la sua attività di garagista per un mese. D’altronde la superficie locata sarebbe inferiore di una trentina di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel contratto di locazione. In definitiva, il reclamante ritiene di dovere solo fr. 1'950.–, dovendosi dedurre dal debito di fr. 9'750.– notificatogli il 6 dicembre 2013 dal patrocinatore dell’istante gli affitti dei tre primi mesi, di complessivi fr. 5'850.–, e la mensilità di fr. 1'950.– corrispondente al mese di sospensione impostogli dal Comune. Sempre per quel mese egli chiede inoltre un risarcimento di fr. 13'500.– per il mancato guadagno.

                                   4.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   5.   Nella fattispecie il reclamante non contesta di aver sottoscritto il contratto di locazione del 27 marzo 2013 (doc. 1), peraltro prodotto dal medesimo unitamente alle osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione. Ora, il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF). Come correttamente accertato dal primo giudice, il contratto del 27 marzo 2013 rappresenta pertanto valido titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013, di complessivi fr. 5'850.–, che l’escusso non contesta di non avere ancora corrisposto all’istante.

                                   6.   All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

                                6.1   Nel caso specifico, oltre a chiedere la deduzione dei tre primi mesi d’affitto e del mese di sospensione della propria attività, il reclamante invoca diverse pretese nei confronti dell’escutente che parrebbe volere opporre in compensazione. Egli non quantifica tuttavia tali pretese né propone conclusioni chiare, limitandosi a postulare l’esame anche della questione dei risarcimenti dovutigli e della problematica dell’attrezzatura. Dal contesto si capisce tuttavia ch’egli contesta integralmente il credito posto in esecuzione. Ancorché al limite (cfr. sopra consid. 1.2) il reclamo va quindi ritenuto ammissibile.

                                6.2   Incombe all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

                                6.3   Nel caso specifico, il reclamante pare volere opporre in compensazione una pretesa in restituzione del prezzo di fr. 20'000.– da lui pagato all’amministratore unico dell’istante per l’acquisto delle attrezzature inventariate presso il garage datogli in locazione, affermando che le stesse sarebbero ancora ora utilizzate dal venditore, e subordinatamente invoca il diritto a un canone adeguato per tale utilizzo. Il problema è che RE 1 non ha documentato in alcun modo le sue affermazioni, che sono contestate dalla procedente (osservazioni al reclamo, ad 11). Per tacere del fatto che lo stesso reclamante sostiene in altri scritti che l’attrezzatura non è più sua (v. doc. 5 e 8). Non resa verosimile, l’eccezione di compensazione non può quindi essere accolta.

                                6.4   Quanto alla censura secondo cui la superficie locata sarebbe inferiore di una trentina di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel contratto di locazione, essa è irricevibile, il reclamante non deducendone alcuna conclusione precisa (v. sopra ad 1.2). Ad ogni modo, non sopportata da alcun documento probatorio oggettivo, nel merito la censura risulterebbe comunque inverosimile.

                                6.5   Il reclamante chiede inoltre la deduzione dei tre primi mesi d’affitto (da aprile a giugno 2013), misconoscendo però che, come giustamente rilevato dal Pretore (a pag. 2), nell’istanza la procedente ha limitato la sua pretese alle pigioni per i mesi da luglio a novembre 2013, pari a complessivi fr. 9750.–.

                                6.6   Per quanto riguarda infine le conseguenze che il reclamante trae dalla sospensione della propria attività professionale che il comune di __________ gli avrebbe imposto per un mese, ancora una volta egli non ha reso verosimili le proprie allegazioni sulla base di riscontri oggettivi, limitandosi a produrre scritti suoi al patrocinatore dell’istante (cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni all’istanza). Anche su questo punto il reclamo è da respingere.

                                   7.   La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'850.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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