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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2014 14.2014.35

12 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,046 parole·~10 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibliità del reclamo interposto dalla convivente dell'escusso. Irricevibilità dei mezzi di prova proposti per la prima volta in sede di reclamo e che comunque non sono documenti. Spese esecutive. Vizio di volontà

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.35

Lugano 12 maggio 2014 B/ww/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 361 (rigetto provvisorio del­l’op­posizione) del Giudice di pace del circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre 2013 da

 CO 1   

contro

 RE 1  RE 2 __________  

giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2014 presentato dai convenuti contro la decisione emessa il 28 gennaio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Mendrisio (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– a titolo di “mancato versamento del canone di locazione” previsto dal contratto sottoscritto dalle parti il 26 maggio 2013, oltre interessi del 5% dal 31 luglio 2013, di fr. 51.– per “spese amministrative (raccomandate, certificati)” e di fr. 53.– per spese esecutive. Nella rubrica “Titolo e data del credito, causa dell’obbligazione” RE 2 è stata menzionata quale “garante solidale” con l’escusso.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo di Balerna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 dicembre 2013. All’udienza di discussione tenutasi il 28 gennaio 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

                            C.  Statuendo con decisione dello stesso 28 gennaio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria , ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 100.– e un'indennità di fr. 30.– a favore del­l’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un’“opposizione” del 12 febbraio 2014 per ottenere “una sentenza basata sulla verità dei fatti”. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2014, l’istante ha contestato le argomentazioni dei reclamanti, concludendo di aspettarsi da questa Camera “una decisione chiara, limpida e nei tempi dovuti”.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 13 febbraio 2014 contro la sentenza notificata ai convenuti il 3 febbraio, in concreto il reclamo (incorrettamente intitolato “opposizione”) è tempestivo.

                           1.2  RE 2 non è parte della procedura, non essendo menzionata nel precetto esecutivo nella rubrica “debitore” o “condebitore” (al riguardo la menzione “garante solidale” nella rubrica relativa al titolo di credito è insufficiente per considerarla formalmente escussa) né figurando come parte convenuta nella sentenza impugnata. Il suo reclamo è dunque inammissibile.

                          1.3  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). La richiesta dei reclamanti tesa ad accertare l’autenticità della e-mail spedita il 16 maggio 2013 dall’istante e la data delle fotografie allegate è pertanto irricevibile, per tacere il fatto che nella procedura di rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4). Per lo stesso motivo sono pure irricevibili i documenti allegati alle osservazioni al reclamo (ancorché siano parzialmente identici al doc. D prodotto in prima sede) e l’offerta di mostrare le fotografie alla Camera su un dispositivo portatile o fisso.

                           1.4  I requisiti di motivazione che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC impongono al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso in esame, il reclamo è invero privo di conclusioni, ma dalle motivazioni si evince che i reclamanti chiedono implicitamente la riforma della sentenza del Giudice di pace, nel senso di confermare l’op­po­si­zi­one interposta al precetto esecutivo. Anche sotto questo profilo il reclamo risulta proponibile.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a costatare che la documentazione prodotta (in particolare il contratto di locazione) costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si è invece determinato sulla contestazione della parte convenuta, secondo cui al momento del sopralluogo effettuato prima della sottoscrizione del contratto non le era stato comunicato che “vi fosse una porta che introduceva nel locale caldaia e che quindi il signor CO 1 potesse entrare nel magazzino”, ciò che avrebbe indotto i locatari a cambiare idea in merito alla locazione.

                             3.  Nel reclamo l’escusso contesta la documentazione fotografica prodotta dall’istante all’udienza del 28 gennaio, negando di averla ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica. Egli afferma inoltre che al momento del sopralluogo la porta del locale tecnico era mascherata da scaffalature e lamenta che l’istante, malgrado lo considerasse ancora come locatario, abbia rinnovato l’annuncio di locazione del magazzino sul sito “tutti.ch” già il 5 agosto 2013. Da parte sua, CO 1 ribadisce di avere informato i reclamanti sull’esistenza del locale caldaia e di aver spedito loro per e-mail sei foto che mostrano l’interno del deposito, ciò che essi non hanno contestato davanti al Giudice di pace. Quanto alla ricerca di un nuovo inquilino, a parer suo essa era perfino nell’interesse dei convenuti, che altrimenti sarebbero rimasti debitori di più di una mensilità. Ad ogni modo, egli precisa di non aver firmato con il nuovo inquilino prima di avere ricevuto la disdetta dei convenuti.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il creditore la cui esecuzione è fondata su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1), che il giudice pronuncia, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura fondata su prove documentali (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto pubblico e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare i vizi che rendono il procedimento esecutivo solo annullabile, di cui l’interessato deve prevalersi mediante ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nella fattispecie i reclamanti non contestano di avere sottoscritto il contratto di locazione del 26 maggio 2013 (doc. B) né che in sé lo stesso costituisca un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione per la pigione dell’agosto del 2013. Dagli atti non risulta invece alcun riconoscimento firmato dall’escusso per l’importo di fr. 51.– esposto quali “spese amministrative (raccomandate, certificati)”. E sulle spese esecutive decide l’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Su questo punto il reclamo dev’essere ammesso.

                             6.  All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82).

                          6.1.  Nel caso specifico, i reclamanti hanno sostenuto in prima sede di non aver saputo, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, della necessità per il locatore di entrare nel magazzino per accedere al locale caldaia, ciò che li avrebbe poi indotti a cambiare idea in merito alla locazione. Sennonché non potevano svincolarsi unilateralmente dagli impegni assunti, salvo invocare un vizio di volontà risultante da un errore essenziale sull’oggetto della locazione (cfr. art. 23-24 CO). Come visto, spettava loro rendere verosimile tale eccezione. Ora, essi non spiegano perché l’asserita ignoranza dell’esistenza del locale caldaia costituirebbe un errore essenziale, giacché, da una parte, il contratto prevede espressamente un diritto di visita del locatore, in particolare in relazione a riparazioni o rinnovazioni (doc. B, punto 17), e dall’altra nelle osservazioni allo stesso contratto l’istante ha precisato che il locale in questione era accessibile solo a lui, una volta all’anno o in caso di emergenza. In merito i reclamanti nulla obiettano Relativamente alla pigione dell’agosto del 2013 il reclamo va pertanto respinto.

                          6.2.  In queste circostanze, non è necessario esaminare se RE 1 non avrebbe dovuto accorgersi della porta di accesso al locale caldaia già in occasione del sopralluogo effettuato prima della firma del contratto, essendo invero piuttosto inverosimile, vista la funzione del locale, che le scaffalature la coprisse interamente. E così diventa anche irrilevante la questione delle fotografie. Infine, non giova neppure alla tesi dei reclamanti il fatto che l’istante abbia rinnovato l’annuncio di locazione del magazzino il 5 agosto 2013. A parte il fatto che il locatore ha sempre preteso di ricevere almeno la prima pigione, i locatari, ad ogni modo, avevano inoltrato disdetta immediata del contratto di locazione già prima, ossia il 3 agosto (doc. 2).

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la parziale soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 551.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 2 è inammissibile.

                             2.   Il reclamo di RE 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         1.  L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2013.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr. 10.– a carico dell’istante e per fr. 90.– a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 25.– per indennità.

                             3.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, è posta a carico loro, in solido, per fr. 160.–, mentre la rimanenza è posta a carico dell’istante.

                             4.  Notificazione a:

–  , , ; –    ; –    .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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