Incarto n. 14.2014.29
Lugano 20 giugno 2014/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Simoni, vicecancelliera
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'742.40 oltre interessi del 2.5% dal 7 novembre 2013 (indicando quale causa del credito l’“imposta comunale 2010 + int. calcolato sui termini di scadenza RA e scadenza conguaglio 30.04.13, rif. fattura 2013.0006478”), di fr. 147.20 (“interessi su RA”), di fr. 35.40 (“interessi su conguaglio sino al 06.11.2013”) e di fr. 30.– (“tassa di diffida”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 gennaio 2014 (erroneamente datate 28 febbraio 2014).
C. Statuendo con decisione 3 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 120.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2014 e notificata a RE 1 il 7 febbraio 2014, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “ricorso”) è tempestivo e quindi, sotto questo aspetto, ammissibile.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nella fattispecie, il reclamo è in realtà privo di conclusioni, ma dalle allegazioni si evince che il reclamante contesta l’importo posto in esecuzione e chiede implicitamente la riforma della sentenza del Giudice di pace, nel senso di confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo. Anche sotto questo aspetto il reclamo risulta proponibile.
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione di tassazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, giacché l’escusso non ha prodotto l’eventuale decisione di accoglimento del suo reclamo del 18 febbraio 2013 all’Ufficio di tassazione di Locarno mentre sulla decisione di tassazione figura un’attestazione di passaggio in giudicato.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera di nuovo all’Ufficio di tassazione di Locarno e al Giudice di pace di non aver tenuto conto della decisione 26 aprile 2013 del Pretore di Locarno, che nella fissazione di contributi alimentari ha considerato “prudenzialmente” nel fabbisogno del reclamante un carico fiscale di fr. 150.– mensili. Il reclamante osserva poi di aver deciso di non ricorrere contro la decisione di tassazione presso la competente Camera di diritto tributario, poiché impossibilitato ad affrontare le spese giudiziarie che questa istanza prevede.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1 Nella fattispecie, invocando il carattere a suo dire esorbitante delle spese da sostenere, lo stesso reclamante ammette di non avere ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su reclamo emanata il 6 marzo 2013 dall’Ufficio di tassazione di Locarno, permettendo così che la decisione di tassazione passasse in giudicato e diventasse un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non consentono poi di giungere ad un’altra conclusione i motivi economici a cui egli accenna per giustificare la sua rinuncia a ricorrere, nella misura in cui egli fa astrazione delle possibilità di rateazione e di assistenza giudiziaria previste dalla legge nei casi in cui sussiste una comprovata impossibilità di far fronte alle spese giudiziarie, spese che ad ogni modo rimangono a carico della parte unicamente in caso di soccombenza.
5.2 Come ricordato sopra (consid. 4), nella procedura di rigetto dell’opposizione possono essere fatte valere solo censure dirette contro la forza probatoria del titolo di rigetto o motivi d’estinzione del credito verificatisi dopo l’emanazione del titolo. Motivi di contestazione fondati su circostanze anteriori che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, RE 1 doveva quindi – come ha d’altronde fatto – presentare nella procedura fiscale il suo argomento fondato sulla sentenza del Pretore di Locarno-Campagna (a prescindere dal fatto che quella agli atti, poiché datata del 26 aprile 2013, non può comunque essere quella citata nel reclamo fiscale del 18 febbraio 2013) e inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario contro la sua reiezione (motivata) nella decisione su reclamo del 6 marzo 2013. Ciò non è invece più possibile in sede di rigetto. Del resto, sebbene, come detto, non spetta al giudice del rigetto – né tantomeno a questa Camera – esaminare la correttezza della decisione di tassazione, non ci si può esimere dall’osservare che la competenza materiale e funzionale per accertare i crediti fiscali spetta alle autorità fiscali e non alla Pretura. Anche per questi motivi il reclamo dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata.
6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non essendosi il CO 1 espresso in proposito.
Circa i rimedi esperibili contro la presente vertenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'955.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2