Incarto n. 14.2014.255 14.2014.256
Lugano 8 gennaio 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2014.3565 e 3567 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 21 agosto 2014 da
CO 1 (rappr. dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 27 dicembre 2014 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 17 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________5 e __________6 emessi il 20 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'710.45 oltre interessi del 2.5% dal 18 giugno 2014, indicando quale titolo l’imposta comunale per il 2008, di fr. 778.40 (interessi aggiornati sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida del 28 gennaio 2014), rispettivamente di fr. 9'580.60 per l’imposta comunale del 2009, di fr. 740.30 (interessi aggiornati sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida del 28 gennaio 2014);
che avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze 21 agosto 2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 e del 19 settembre 2014, mentre nelle sue repliche del 24 settembre l’istante ha confermato le sue domande;
che statuendo con decisioni 17 dicembre 2014, il Pretore ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in entrambi i casi le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 27 dicembre 2014 per ottenere che “venga annullata l’imposta d’ufficio e sostituita con una imposizione conforme alla [sua] dichiarazione” e in subordine “che venga almeno rivista chiaramente al ribasso l’imposta d’ufficio, esagerata”;
che essendo i reclami in esame riferiti a cause fondate su fatti analoghi che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere una correzione delle tassazioni d’ufficio per il 2008 e il 2009, qualificandole come “esagerat[e]” e di natura tale da mettere la sua famiglia “in gravissime difficoltà economiche”;
che tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal Pretore;
che i reclami si rivelano così inammissibili;
che – sia rilevato per inciso – nel merito essi sarebbero in ogni caso infondati;
che, infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;
che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che nella fattispecie le decisioni di tassazione dopo reclamo agli atti emesse il 6 novembre 2013 in merito all’imposta cantonale 2008 e 2009 (doc. B acclusi alle istanze) risultano passate in giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così, unitamente alle decisioni di “calcolo conguaglio” (doc. C), validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione, compresi gli interessi;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);
che la contestazione fatta valere da RE 1, secondo cui il suo imponibile “reale” sarebbe nettamente inferiore a quanto deciso dall’autorità tributaria, esula quindi dalla competenza del giudice del rigetto dell’opposizione;
che essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di diritto tributario contro le decisioni di tassazione dopo reclamo (come peraltro indicato sulle stesse);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;
che non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati notificati alla controparte;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente di fr. 10'538.85 e fr. 10'370.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2014.3565 (esecuzione n. __________5) è inammissibile.
2. Il reclamo nella causa SO.2014. 3567 (esecuzione n. __________6) è inammissibile.
3. Non si riscuotono oneri processuali.
4. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).