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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2014 14.2014.25

31 marzo 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,655 parole·~8 min·4

Riassunto

La dichiarazione agli atti non è chiara e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca, non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una determinata somma

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.25

Lugano 31 marzo 2014 EC/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30 gennaio 2014 da

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1   

contro  

 CO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________

del 13/19 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di

complessivi fr. 21'017.30 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2013 su fr. 20’631.30;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con decisione

24 gennaio 2014 ha così statuito:

                                 “1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 630.- a titolo di indennità.”

Decisione impugnata dall’istante che con reclamo del 30 gennaio 2014 ha postulato, con

protesta di spese, tasse e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione;

preso atto che con osservazioni 28 febbraio 2014 il convenuto ha chiesto la reiezione

del reclamo, pure con protesta di spese, tasse e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 13/19 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 procede contro CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 21'017.30 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2013 su fr. 20'631.30, indicando quale titolo di credito:

                                         “1. Riconoscimento di debito del 14 settembre 2012,

                                         2. Spese bolletta Pretura,

                                         3. Spese verbale di sequestro n. __________/13 del 26.09.2013.

                                         Esecuzione a convalida del sequestro n. __________/13 del 26.09.2013”.

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.

                                  B.   La procedente fonda la propria pretesa sul documento denominato “riconoscimento di debito” di data 14 settembre 2012 (doc. D), mediante il quale CO 1 ha riconosciuto il debito della ditta __________ verso la ditta “__________ di __________” di fr. 20’631.30.

                                  C.   Con osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione del 9 dicembre 2013 CO 1 si è opposto all’istanza, argomentando che nel doc. D egli non riconosce un proprio debito bensì il debito della __________, sua ex datrice di lavoro. Il doc. D costituirebbe una testimonianza scritta rilasciata da CO 1 a favore della procedente nella vertenza che la oppone a __________. In questo documento egli non dichiarerebbe di assumersi il debito in questione. Inoltre la denominazione “__________” contenuta nell’asserito riconoscimento di debito sarebbe un’indicazione alquanto incerta, che non permetterebbe di riconoscere la creditrice nell’istante in quanto la ragione sociale di quest’ultima è “RE 1”.

                                  D.   Con replica 23 dicembre 2013 RE 1 sostiene che il convenuto avrebbe chiaramente riconosciuto un suo debito nei confronti dell’istante anche perché egli non poteva riconoscere un debito della __________ non avendo per detta società mai avuto il potere di firma o di rappresentanza. La tesi espressa nelle osservazioni secondo cui il doc. D sarebbe una semplice testimonianza non sarebbe poi sopportata da alcun elemento di fatto o di diritto.

                                  E.   Della duplica 17 gennaio 2014 di CO 1 si dirà per quanto necessario in seguito.

                                  F.   Con decisione 24 gennaio 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza argomentando che dal riconoscimento di debito agli atti emerge che il convenuto ammette l’esistenza della pretesa di __________ verso __________ ma non che egli abbia voluto obbligarsi personalmente al pagamento dell’importo di fr. 20'631.30.

                                  G.   Con reclamo 30 gennaio 2014 RE 1 ha postulato l’accoglimento dell’istanza con le motivazioni già proposte in prima sede.

                                  H.   Con osservazioni 28 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 30 gennaio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 24 gennaio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

                                   6.   Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

                                   7.   La procedente fonda la propria pretesa sul documento denominato “Riconoscimento di debito” del 14 settembre 2012 (doc. D), nel quale l’escusso ha dichiarato quanto segue: “Io sottoscritto sig. CO 1 nato il 07.02.1955, riconosco il debito della ditta __________ verso la ditta __________ di __________ di fr. 20’6431.30” per le fatture n. 303, 311, 336, 423, 465, 501, 507 e 520. Nello stesso documento l’escusso ha precisato di riconoscere il debito anche se al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ contro __________ è stata fatta opposizione dall’amministratore unico della società.

                                         Questa dichiarazione - contenuta in un documento che non è chiaro se sia stato sottoscritto da CO 1 a titolo personale o quale rappresentante legale di __________, società in seno alla quale egli non ha mai rivestito una funzione iscritta nel registro di commercio- non è chiara e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca, non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una determinata somma a RE 1.

                                         In assenza in particolare di ogni elemento attestante il ruolo che l’escusso rivestiva in seno alla società debitrice, la dichiarazione del 14 settembre 2012 necessita di un esame approfondito teso a interpretare la reale volontà delle parti. Esame questo che non può però essere eseguito in sede di procedura sommaria, atteso che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). Se ne deve così concludere che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è lungi dall’essere liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82 LEF. Sulla base di questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è spazio per accogliere il reclamo che va quindi respinto, caricando alla reclamante, soccombente, la tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 320 CPC;

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 550.- relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 150.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

- avv.    ; - avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'017.30 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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