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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.03.2014 14.2014.23

25 marzo 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,615 parole·~8 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento ad un centro fitness quale riconoscimento di debito. Clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, e preavviso scritto al socio. Condizione sospensiva. La decisione di rigetto non pregiudica un esito diverso in sede di merito

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.23

Lugano 25 marzo 2014 SL/ww/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 8 aprile 2013 da

RE 1   

contro  

 CO 1  (patrocinata dall’avv.  PA 1 )  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29/31 ottobre 2012 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Capriasca, con decisione 28 ottobre 2013 (inc. n. __________), ha emesso il seguente dispositivo:

“1.  L’istanza è respinta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano è mantenuta.

 2.  L’abbonamento alla palestra RE 1, __________, sottoscritto dalla signora CO 1 è estinto con effetto 21 settembre 2012.

 3.  La tassa di giudizio e le spese di giustizia di fr. 120.– sono poste a carico dell’istante che rifonderà alla controparte fr. 50.– quale indennizzo.

4./5. omissis”.

e, con motivazione emessa il 17 gennaio 2014 (inc. n. __________), ha così stabilito: 

“1.  La decisione 28 ottobre 2013 viene confermata.

 2.  La tassa di giustizia è fissata in fr. 50.–.

 3./4.   omissis”.

Decisione impugnata dall’istante che con reclamo 30 gennaio 2014 ne postula la riforma nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

preso atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 19 febbraio 2014 la convenuta ne propone la reiezione;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nel caso in esame – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che – a fronte della decisione 28 ottobre 2013 notificata quel giorno (“Ricevuta postale” 28 ottobre 2013) e recapitata l’indomani (“Tracciamento degli invii” 18 marzo 2014 ) insieme alla richiesta di motivazione 6 novembre 2013 formulata dall’istante e di nuovo sollecitata il 17 dicembre 2013 (act. 9) – la relativa decisione di motivazione emessa e spedita il 17 gennaio 2014 è giunta all’istante lunedì 20 gennaio 2014, di modo che il reclamo 30 gennaio 2014 (timbro sulla busta d’invio in originale) risulta tempestivo e quindi ammissibile;

                                         che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2 LEF), che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii), nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 87 seg. ad art. 82);

                                         che, in sostanza, dopo avere espresso perplessità generiche sulla liceità di una clausola contrattuale di rinnovo automatico – in difetto di una regolare disdetta – riguardante l’abbonamento di frequenza presso un centro fitness, il Giudice di pace ha in particolare escluso che ciò fosse il caso in concreto poiché l’istante – per sua stessa ammissione – non era in grado di provare (art. 8 CC) di avere preventivamente informato la debitrice dell’imminente scadenza – a motivo che i relativi scritti venivano solitamente recapitati tramite invii per posta A – e, in tal senso, l’escussa aveva contestato di essere stata in qualche modo tempestivamente preavvisata (dispositivo n. 1 della decisione 28 ottobre 2013 e decisione impugnata 17 gennaio 2014);  

                                         che così facendo il primo giudice ha di fatto appurato l’inesistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF per la somma di fr. 1'490.– (oltre accessori e spese), corrispondente alla tassa annuale di adesione al centro fitness gestito dalla qui istante;

                                         che il relativo modulo di adesione al centro fitness, concernente un abbonamento “super no limit” al costo di complessivi fr. 1'490.–, è stato sottoscritto dall’escussa il 22 agosto 2011 e ne fissava la scadenza per il 21 settembre 2011 (doc. A ad act. 1);

                                         che, contestualmente alla citata sottoscrizione, l’escussa ha parimenti aderito al regolamento del centro fitness e, di conseguenza, alla clausola n. 9 sul rinnovo di adesione formulata come segue: “L’abbonamento annuale viene rinnovato automaticamente alla scadenza per la medesima durata, salvo avviso contrario del socio almeno un mese prima della scadenza. L’imminenza del rinnovo verrà segnalata e recapitata con un apposito scritto” (doc. A ad act. 1);   

                                         che la reclamante contesta l’interpretazione riservata dal Giudice di pace alla citata clausola n. 9 in quanto a suo modo di vedere il preavviso scritto non vale alla stregua di una condizione sospensiva atta ad impedire, se non realizzata, il rinnovo automatico del contratto di adesione alla palestra, trattandosi invero e semmai di un semplice promemoria per il socio (reclamo, pag. 3 n. 5);

                                         che, a ben vedere, al Giudice di pace si può tutt’al più rimproverare un’applicazione fondata sul tenore strettamente letterale della controversa clausola, l’istanza essendo stata di fatto respinta in quanto la reclamante – così puntualmente interpellata dal primo giudice al riguardo – aveva confermato che “a seguito della sua richiesta del 12.08.2013 con la presente le comunichiamo che non vi è nessun documento che attesti l’invio della nostra comunicazione nonché fattura, in quanto le stesse vengono inviate per posta A” (decisione impugnata 17 gennaio 2014, nel mezzo);

                                         che invero, pacifica la carenza di una prova certa giusta l’art. 8 CC, in difetto di un qualsiasi elemento oggettivo la tesi dell’avvenuta – nondimeno contestata – spedizione del preavviso all’escussa in data 11 luglio 2012 nemmeno risulta sostenibile nell’ambito di un giudizio sorretto dalla mera verosimiglianza;

                                         che, del resto, laddove qualifica di “promemoria” la segnalazione scritta di imminente rinnovo da recapitare al socio affiliato (reclamo, pag. 3 in basso n. 5), la stessa reclamante ammette implicitamente che tale avvertimento era appunto finalizzato al “ricordare qualcosa a qualcuno” e che, sempre nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza, di per sé da quel requisito non si sarebbe dovuto prescindere;

                                         che, venendo meno tale presupposto, anche la conseguente critica rivolta alla debitrice per non avere reso verosimile la disdetta del rinnovo di adesione automatico al centro fitness entro il termine di almeno un mese dalla sua scadenza (reclamo, pag. 3 in basso n. 5) è destituita di pertinenza;

                                         che, dovendosi con ciò escludere l’eventualità che con la sua conclusione il Giudice di pace sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che, per finire, questo l’abbia indotto ad applicare in modo errato l’art. 82 LEF, invano l’istante reputa il giudizio impugnato sprovvisto di fondamento (reclamo, pag. 3 in basso n. 5), da cui la reiezione del presente reclamo;

                                         che la vertenza in esame, nell’ambito della quale il Giudice di pace era chiamato a pronunciarsi limitatamente alla richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ (act. 1, in basso), di per sé non pregiudica un esito diverso in sede di merito (art. 79 LEF);

                                         che proprio in quest’ottica, ovvero nei limiti di quelli che sono gli effetti giuridici di una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, va pertanto letto il dispositivo n. 2 emesso il 28 ottobre 2013 – che resta così subordinato al dispositivo n. 1 in grassetto – segnatamente laddove viene dichiarato “estinto con effetto 21 settembre 2012” l’“abbonamento alla palestra RE 1, __________, sottoscritto dalla signora CO 1” (sopra, pag. 1), pronunciato questo che non osta quindi ad un eventuale avvio della procedura ordinaria di accertamento del credito da parte dell’istante; 

                                         che, da ciò, se ne deve dedurre che persino nella misura in cui la reclamante si propone di contestare l’ammissibilità della “richiesta in via riconvenzionale formulata dalla convenuta” poiché “contrastando peraltro tale modo di agire con quanto previsto dall’art. 224 CPC” (reclamo pag. 4 verso l’alto n. 5), la censura non trova tutela e va conseguentemente respinta;

                                         che gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere all’escussa un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) che, tenuto conto di un valore litigioso (determinante anche per i rimedi giuridici: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) di fr. 1'775.– (importo capitale complessivo posto in esecuzione: doc. F ad act. 1), è stabilita in fr. 100.– (art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);

per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.– di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'775.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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