Incarto n. 14.2014.220
Lugano 1 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.644 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 23 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 23 settembre 2014 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'189.90 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 ottobre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2014 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 28 ottobre 2014 alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 6 novembre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 29 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta 28 ottobre 2014 dell’UEF di Locarno per il versamento di fr. 8'201.75 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Il versamento è stato eseguito, secondo quanto comunicato dal predetto ufficio, alle ore 16.09 del 28 ottobre, ossia posteriormente all’apertura del fallimento (avvenuta il 28 ottobre alle ore 14.00). La domanda di fallimento va quindi esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF, che come visto esige anche che il debitore renda verosimile la propria solvibilità, e non (solo) dell’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile nel caso in cui il fatto nuovo – ossia il pagamento – sia avvenuto prima dell’apertura del fallimento.
2.3 Per quel che riguarda appunto il requisito della solvibilità, dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera si evince che le procedure pendenti nei confronti della reclamante sono dieci per complessivi fr. 46'299.80 e che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. La reclamante sostiene che di aver avuto serie difficoltà che hanno portato ad un ridimensionamento della struttura della stessa, ma che ora – ad ogni modo – sta cercando di “appianare tutti gli arretrati”. Ed in effetti, si rileva dall’estratto che nel 2014 essa ha estinto otto procedure a suo carico, di cui tre dopo la pronuncia del fallimento (per complessivi fr. 2'573.80) oltre a quella che ha portato al dissesto. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina l’onere di rendere verosimile la solvibilità non dev’essere subordinato ad esigenze troppo severe, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti posti all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’UEF di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. È annullata la dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti di RE 1
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico.
III. Notificazione a:
– , , – – Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).