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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.01.2015 14.2014.210

29 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·856 parole·~4 min·2

Riassunto

Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.210

Lugano 29 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.3001 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2014 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 15 luglio 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'882.65 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 15 ottobre 2014 è comparsa unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda.

                            C.  Statuendo con decisione 27 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 28 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo, per quanto di interesse in concreto, che il 22 ottobre 2014 tra le parti è stato trovato un accordo transattivo per il pagamento dilazionato di fr. 21'326.65. Il 29 ottobre, il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Invitato a determinarsi, l’istante è rimasta silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2014 contro la sentenza emessa il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

                                 Orbene, nel caso specifico il 17 ottobre 2014 la reclamante ha chiesto alla creditrice, in riferimento ad un colloquio telefonico di stessa data, di poter pagare un primo acconto di fr. 10'000.– entro il 28 ottobre 2014 e il saldo entro fine novembre 2014. Con messaggio e-mail del 22 ottobre 2014 (doc. B), l’i­stan­te ha confermato di essere disposta ad aspettare fino alla fine del mese di ottobre per il pagamento dell’acconto di fr. 10'000.–. CO 1 risulta quindi aver concesso una dilazione di pagamento alla debitrice prima della pronuncia del fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico dalla reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.3001), nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–  –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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