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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2014 14.2014.204

11 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,396 parole·~7 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Preteso accordo telefonico di un rappresentante dei locatori ad un’anticipazione della fine del contratto

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.204

Lugano 11 novembre 2014/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 9 settembre 2014 da

CO 1 già in (rappr. dall'erede RA 1)  

contro

__________RE 1  

giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2014 dall'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), la comunione degli eredi fu CO 1 ha escusso __________ per l'incasso di fr. 800.– oltre interessi del 5% dal 10 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento dell'affitto del mese di dicembre 2013”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 settembre 2014 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni scritte del 23 settembre 2014.

                            C.  Statuendo con decisione 9 ottobre 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un'indennità di fr. 40.– a favore dell'istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Visto l'esito dell'odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato all'istante per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14 ottobre, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la dichiarazione 16 ottobre 2014 di __________ e le due fotografie accluse al reclamo sono pertanto inammissibili.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato il contratto di locazione prodotto dalla parte istante un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la pigione di dicembre 2013 (di fr. 800.–) posta in esecuzione, posto che l'escussa ha dato la disdetta il 25 settembre 2013 per la fine di quell'anno e non ha provato di averla notificata già per il mese di dicembre del 2013 né ha sollevato altre eccezioni convincenti atte a invalidare il contratto di locazione. Donde l'accoglimento dell'istanza.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ribadisce che a causa del peggioramento della sua salute consecutivo allo svilupparsi di muffe nell'appartamento datole in locazione dalla parte istante, essa ha preso contatto telefonico con la cugina di RA 1, la quale avrebbe acconsentito ad anticipare la fine del contratto alla fine di novembre del 2013.

                             4.  In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

                                  Nella fattispecie il contratto di locazione agli atti (doc. B annesso all'istanza), debitamente firmato dall'escussa, costituisce dunque senz’altro un valido titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo (di fr. 800.– oltre accessori) posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF). Quali eredi del locatore CO 1 (doc. F), la madre __________ e la sorella RA 1 sono legittimate a far valere il credito in questione.

                             6.  All'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                                  Nel caso specifico, la reclamante sostiene che dopo aver dato la disdetta per la fine del 2013 (doc. C) – in cui tra l'altro si riservava la facoltà di anticipare la sua partenza di un mese “pagando lo stesso l'ultimo mese” – avrebbe ottenuto per telefono dalla cugina di RA 1 (ma forse era sua madre) l'ac­cordo per lasciare l'appartamento un mese prima di quanto pattuito in precedenza. Sennonché RE 1 non ha prodotto in prima sede alcun documento – unico mezzo di prova ammesso in questo tipo di procedura (v. sopra consid. 4) – che potesse rendere verosimile la propria allegazione, peraltro nemmeno tanto chiara, quanto ad un eventuale esonero dal pagare la pigione di dicembre. In queste circostanze, la sentenza impugnata merita conferma.

                             7.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  –  .  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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