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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2015 14.2014.198

16 febbraio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,070 parole·~10 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Pretese tra coinquilini. Interessi di mora. Mancanza di un valido titolo di rigetto. Irricevibilità delle conclusioni del convenuto nella procedura di reclamo intese all’annullamento della sentenza impugnata

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.198

Lugano 16 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0151-2014-s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 22 maggio 2014 da

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  RE 1 e CO 1 erano entrambe conduttrici di alcuni locali adibiti a salone di parrucchiere siti a Biasca. Il 5 giugno 2007 le stesse hanno regolarmente disdetto il contratto di locazione con effetto dal 31 dicembre 2007.

                            B.  Con scritto del 14 aprile 2011 indirizzato a CO 1 (e da lei sottoscritto in calce), RE 1 rivolgendosi alla stessa precisava che “[…] non da meno le ricordo che rimane sempre in debito di fr. 3'050.–, che corrispondono alla sua quota parte d’affitto di fr. 610.– x 5 mesi, in considerazione del fatto che aveva degli obblighi contrattuali verso il padrone di casa e non da meno verso il salone” (doc. B accluso all’istanza).

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'050.– più interessi del 7% dal 1° aprile 2014, di fr. 2'084.47 e di fr. 100.–, indicando quali titoli di credito: “Riconoscimento di debito firmato del 14.04.2011 (quote affitto impagate), contratto di locazione CATEF f[d]irmato il 08.10.2001 + Interessi maturati al 30.04.2014 + Indennità art. 41 CO”.

                            D.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 maggio 2014 RE 1 ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona limitatamente a “fr. 3'050.– più interessi di mora al 7% dal 01.05.2014, fr. 2'084.47 interessi conteggiati fino al 30.04.2011, fr. 73.– spesa precetto esecutivo no. __________”. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 giugno 2014, cui sono seguite la replica di parte istante del 19 giugno e la duplica di parte convenuta del 5 settembre.

                            E.  Statuendo con decisione 9 ottobre 2014, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a “fr. 3'050.– oltre fr. 73.– costi esecutivi PE __________ interessi al 5% dal 14.05.2014”, ponendo a carico dell’escussa la tassa di giustizia di fr. 250.–.

                             F.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2014 per ottenere anche il risarcimento di fr. 2'084.47 corrispondenti agli interessi composti maturati sugli affitti sino al 31 marzo 2014, come pure gli interessi di mora del 7% dal 1° aprile 2014 su fr. 3'050.–. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2014, CO 1 si è opposta alle pretese formulate dalla reclamante, chiedendo la reiezione del reclamo e l’annullamento della decisione del Giudice di pace, come pure lo stralcio del precetto esecutivo n. __________ e il pagamento a carico della controparte di tutte le spese e le ripetibili di prima e seconda istanza. Nella replica del 3 dicembre 2014 e nella duplica del 15 dicembre, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie tesi.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 ottobre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 10 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                  Irricevibile è pertanto il contratto di locazione per uso commerciale (“contratto CATEF”), che la reclamante ha prodotto per la prima volta in questa sede. Per inciso va sottolineato che, ad ogni modo, tale contratto non costituisce valido titolo di rigetto per la pretesa posta in esecuzione (ma semmai per quella del locatore verso le conduttrici), come vorrebbe sostenere la reclamante, e quindi anche nel merito esso risulta infondato. Difatti il contenuto di tale accordo non fonda alcun riconoscimento di debito fra le stesse conduttrici. In esso, se del caso, risulta che le parti devono corrispondere fr. 1'000.– per la pigione e fr. 220.– per le spese accessorie ai locatori, senza che vi sia menzione alcuna (chiara e univoca) che l’escussa debba pagare la somma ad oggi pretesa alla reclamante, alla stessa.

                             2.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto del 14 aprile 2011 prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, sottolineando che l’escussa vi “riconosce di essere in debito di fr. 3'050.–, corrispondenti alla sua quota parte di affitto di fr. 650.– per 5 mesi, sottoscrivendo detto documento senza alcuna riserva, in modo particolare senza l’indicazione che la firma da lei apposta avesse da valere unicamente quale conferma di ricezione del documento”. Il Giudice di pace ha quindi respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti invocata dalla convenuta, considerando che il termine di prescrizione è stato ad ogni modo interrotto dalla sottoscrizione da parte delle parti dello scritto del 14 aprile 2011.

                             3.  Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver accolto solo parzialmente la sua istanza di rigetto dell’opposizione, senza considerare che “la messa in mora al 7% dal primo giorno di ritardo sul pagamento dell’affitto è contemplata nel contratto CATEF (art. 10) sottoscritto solidalmente da entrambe e dagli art. 148 e 149 del Codice delle obbligazioni […]”. Essa pertanto postula che le vengano attribuiti anche gli interessi composti maturati sugli affitti sino al 31 marzo 2014, pari a fr. 2'084.47, come pure gli interessi del 7% dal 1° aprile 2014 su fr. 3'050.–.

                             4.  Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 afferma invece che ogni pretesa esistente tra le due conduttrici è stata definitivamente regolata già nel 2007/2008. Essa asserisce peraltro che lo scritto del 14 aprile 2011 non costituisce un valido riconoscimento di debito, che ad ogni modo tutte le pretese fatte valere dalla reclamante sono già da tempo prescritte e che non vi è mai stata alcuna valida messa in mora nei suoi confronti. L’escussa conclude quindi per la reiezione del reclamo, come pure per l’annullamento della decisione emanata dal Giudice di pace.

                             5.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             6.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           6.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rap­presentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                           6.2  Nella fattispecie, nello scritto 14 aprile 2011 prodotto quale titolo di rigetto e redatto da RE 1 all’indirizzo di CO 1 (doc. B), l’escutente rammenta all’ex conduttrice che le deve ancora fr. 3'050.–, che afferma corrispondere alla sua parte di pigione per cinque mesi. In fondo alla pagina del testo figurano le firme di entrambe le parti. Ora, non si evince dal testo in modo incontrovertibile la volontà della destinataria di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’estenditrice, senza riserve né condizioni, la somma di fr. 3'050.– ivi menzionata. Non risulta alcuna dichiarazione di CO 1 e neppure, da parte di RE 1, una richiesta di conferma o di accettazione. Anzi, quest’ultima termina la lettera con la formula “sicura di non dover più tornare sull’argomento”. Men che meno, quindi, si può desumere da tale testo il riconoscimento degli importi supplementari che oggi la reclamante pretende di ricevere dall’escussa. La lettera indica unicamente la somma di fr. 3'050.–, senza alcun accenno a interessi di mora. In mancanza di un valido titolo di rigetto dell’oppo­­sizione per gli interessi fatti valere dalla reclamante, il reclamo non può che essere respinto.

                             7.  Siccome la sentenza del giudice di pace è entrata in forza ed è definitiva su tutti i punti non tempestivamente contestati dalle parti, le conclusioni espresse da CO 1 nelle sue osservazioni al reclamo, intese all’annullamento della sentenza impugnata e alla cancellazione dell’esecuzione dal registro delle esecuzioni, sono irricevibili, poiché presentate ben oltre il termine di reclamo di 10 giorni (v. sopra consid. 1.1).

                             8.  Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare alla controparte un’indennità d’inconvenienza, non solo perché essa non ha motivato la sua richiesta al riguardo conformemente all’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma anche perché risulta comunque soccombente in merito alle sue richieste di giudizio (sopra consid. 7). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'084.47, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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