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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.01.2015 14.2014.171

20 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,178 parole·~11 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto individuale di lavoro. Eccezione di pagamento non resa verosimile. Conteggio salariale

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.171

Lugano 20 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 30 giugno 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

AP 1 (rappr. dall’avv. RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Il 7 gennaio 2014 AP 1 e CO 1 hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata (doc. B accluso all’istanza), per il quale CO 1 è stata assunta nella funzione di direttrice a partire dal 1° febbraio 2014. Il contratto prevedeva un salario lordo minimo di fr. 6'500.– più eventuali provvigioni per 12 mensilità, versato il 10 di ogni mese.

                            B.  Con lettera 18 aprile 2014, AP 1 ha notificato alla dipendente la disdetta del contratto di lavoro. Nel contempo, il 25 aprile 2014 CO 1 ha firmato “x ricevuta” una distinta dei conteggi salariali riguardanti i mesi di febbraio, marzo e aprile 2014 (doc. C accluso all’istanza). Con i messaggi elettronici 13 e 14 maggio 2014 indirizzati a __________ (direttore della società), CO 1 ha sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di aprile.

                            C.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. F accluso all’i­stanza), CO 1 ha escusso AP 1 per l’in­casso di fr. 5'692.70 più interessi del 5% dal 10 aprile 2014, indicando quale titolo di credito lo “stipendio mese di aprile 2014”.

                            D.  Avendo AP 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 giugno 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 luglio 2014, cui sono seguite la replica dell’11 luglio di parte istante e la duplica dell’11 agosto di parte convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie pretese.

                            E.  Statuendo con decisione del 12 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 5'692.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2014 (anziché dal 10 aprile 2014), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 373.30 e un’indennità di fr. 350.– a favore dell’istante.

                             F.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni dell’8 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 agosto 2014 contro la sentenza notificata per errore direttamente alla AP 1 il 14 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato come valido riconoscimento di debito il contratto di lavoro del 7 gennaio 2014 sottoscritto fra le parti, per il quale CO 1 è stata assunta alle dipendenze della AP 1 come direttrice (doc. B). Il giudice di prime cure ha altresì rilevato che la sottoscrizione (per ricevuta), da parte della dipendente, del documento con riportati i conteggi salariali, certifica unicamente la consegna di tale attestazione, ma non l’avvenuto pagamento degli stipendi mensili ivi indicati. Per di più, visto che per il mese di febbraio 2014, allorquando la datrice di lavoro ha versato in contanti una parte del salario alla dipendente, essa ha allestito un’apposita ricevuta (doc. 4 accluso alla risposta) e che non ha mai dato seguito ai solleciti di pagamento dell’istante, il Pretore aggiunto ha concluso che l’eccezione di avvenuto pagamento del salario sollevata dall’escussa non è stata sufficientemente sostanziata. Per queste ragioni, il giudice ha accolto l’i­­stanza, salvo posticipare la data di decorrenza degli interessi al 1° maggio 2014.

                             3.  Nel reclamo AP 1 ribadisce sostanzialmente che l’escutente ha ricevuto in contanti lo stipendio del mese di aprile 2014. A contrario di quanto concluso dal Pretore aggiunto, essa ritiene che quando “viene richiesto al dipendente di sottoscrivere il conteggio stipendio per ricevuta è chiaro a tutti che si intende che lo stesso abbia percepito lo stipendio ivi indicato e firmando il relativo conteggio attesta appunto di aver ricevuto il denaro” (reclamo, pag. 5 in alto). A mente della stessa, infatti, se il denaro fosse stato versato in banca, non sarebbe stato necessario far sottoscrivere il conteggio per ricevuta al dipendente. Per quanto riguarda il versamento in contanti di parte dello stipendio del mese di febbraio 2014, la stessa rivela che in quel caso “il datore di lavoro non poteva […] semplicemente far sottoscrivere alla dipendente il conteggio stipendio, visto che il versamento a contanti riguardava solo una parte dello stipendio, mentre l’altra parte veniva appunto versata mediante bonifico bancario” (reclamo, pag. 6 in mezzo). In conclusione, l’escussa ritiene quindi che l’eccezione di pagamento sollevata è stata sufficientemente sostanziata, avendo provato con la produzione della ricevuta dello stipendio sottoscritta dalla dipendente di aver consegnato il salario dovuto in contanti.

                             4.  In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                           5.1  Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

                           5.2  Nel caso concreto, le parti hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro, in virtù del quale CO 1 è stata assunta alle dipendenze della AP 1 con il compito di assumere, gestire e formare dei consulenti e ricercare e gestire i contratti d’assicurazione sia in Svizzera che all’estero per conto della datrice di lavoro, per un salario mensile lordo di fr. 6'500.– più eventuali provvigioni (doc. B). In quanto firmato dall’escussa, questo contratto costituisce in sé, come a giusta ragione ha rilevato il Pretore aggiunto, un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 5'692.70 posto in esecuzione, pari al salario netto del mese di aprile del 2014 (cfr. doc. C).

                             6.  All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

                           6.1  Nel caso specifico la ricorrente afferma di aver corrisposto alla dipendente il salario di aprile in contanti, facendole firmare nel contempo la distinta con i conteggi salariali di febbraio, marzo e aprile del 2014. A mente della stessa, la sottoscrizione di tale conteggio basterebbe a rendere verosimile l’avvenuto pagamento e quindi l’estinzione del debito.

                           6.2  In realtà, non può dirsi manifestamente errato l’accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui la firma della lavoratrice a fianco della dicitura “x ricevuta” non attesta il versamento del salario di aprile bensì unicamente la consegna di tale certificato. Del resto, il documento non accenna ad alcun pagamento, neppure a contanti, visto che non menziona il fatto che i salari per febbraio e marzo erano già stati versati né indica quale dei tre importi sarebbe stato consegnato a contanti all’escussa. Non è quindi per nulla “chiaro a tutti che […] firmando il relativo conteggio [essa] attesta appunto di aver ricevuto il denaro”. Tutt’al più essa conferma la correttezza del conteggio, in particolare per quanto riguarda l’assenza di diritto a provvigioni (cfr. doc. B, art. 3). Come ha giustamente rilevato il Pretore aggiunto, ove il salario di aprile fosse stato versato alla lavoratrice a contanti, le sarebbe stata fatta firmare un’apposita ricevuta, come avvenuto per il saldo dello stipendio di febbraio (doc. 4). Pare d’altronde inverosimile che il salario di aprile sia stato saldato già il 25 aprile 2014 (data del conteggio), mentre secondo il contratto (doc. B, art. 3) doveva essere versato solo il 10 maggio. La decisione impugnata, dunque, resiste alla critica e il reclamo va respinto.

                             7.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'692.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. AP 1 rifonderà a CO 1 fr. 400.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–  ; –  .

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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