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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.09.2014 14.2014.169

30 settembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,146 parole·~6 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della ricevibilità dell’istanza, in merito al fatto che una delle firme appostevi sia del procuratore il cui nome è indicato sull’atto

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.169

Lugano 30 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.432 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 4 giugno 2014 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1)  

giudicando sul reclamo del 21 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. D), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'154.90 oltre interessi del 9% dal 22 dicembre 2013 (indicando quale titolo di credito la “disdetta contratto leasing no. __________, fattura danno del 12.12.2013”), di fr. 18.90 (“credito accessorio”) e di fr. 990.– (risarcimento a titolo di mora sec. art. 106 CO”).

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 giugno 2014 CO 1 ne ha postulato il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Con osservazioni scritte del 10 luglio 2014, la parte convenuta ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in via subordinata di respingerla. Replicando il 24 luglio l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con duplica del 7 agosto la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

                            C.  Statuendo con decisione 8 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 11'160.15 oltre interessi del 9% dal 22 dicembre 2013, ponendo le spese processuali di fr. 350.– (e le spese esecutive di fr. 103.–) a carico dell’istante in ragione di un decimo e per il resto a carico del convenuto, il quale è stato tenuto a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 25.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2014 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio, e in via sussidiaria la riforma della stessa nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile. Il 22 agosto 2014, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 agosto 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                          1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  Nella decisione impugnata, per quanto interessa in questa sede, il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l’eccezione d’irricevibilità dell’istanza sollevata dal convenuto, in merito all’assenza sulla procura prodotta dall’istante, oltre alla firma del suo gerente __________ C__________, di quella del procuratore A__________, per il quale avrebbe firmato una terza persona senza che la relativa procura sia stata messa agli atti. Confrontandola con la firma di A__________ sul permesso di soggiorno accluso alla replica, il primo giudice ha infatti ritenuto che quella sull’istanza fosse di lui.

                             3.  Nel reclamo RE 1 ripropone l’eccezione d’irricevibilità dell’istanza, sostenendo che la replica, siccome firmata dal solo procuratore U__________ (a beneficio di un diritto di procura collettiva a due), è a sua volta irricevibile. D’altra parte, egli afferma che le firme sull’istanza e sul permesso di soggiorno rilasciato ad A__________ “divergono in modo adamantino”.

                             4.  Ora, il reclamante non contesta che la replica sia sottoscritta da una persona – il procuratore U__________ – a beneficio di un diritto di procura collettiva a due per conto dell’istante, ciò che si evince già chiaramente dall’estratto dal registro di commercio relativo a CO 1 prodotto in prima sede (doc. 4). Ed è indubbio che la replica possa essere considerata una ratifica implicita dell’istanza. La quale risulta così sottoscritta da due persone abilitate a rappresentare l’istante collettivamente a due. L’istanza è dunque ricevibile a prescindere dal fatto di sapere se è anche stata sottoscritta dal procuratore A__________ o da persona da lui delegata. In queste circostanze non è necessario assegnare un termine all’istante per produrre altre procure in virtù dell’art. 132 cpv. 1 CC. Il reclamo, al limite del temerario, va respinto. Il convenuto non solleva infatti altre censure.

                             5.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'163.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–  , –  .  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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