Incarto n. 14.2014.166
Lugano 13 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa n. 152 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 14 aprile 2014 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 9 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di una multa fiscale di fr. 100.– e di due tasse di diffida del 15 marzo e 22 giugno 2013 di fr. 30.– ciascuna.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 aprile 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 18 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2014 per ottenerne l’accertamento della nullità e in subordine l’annullamento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la sentenza stata notificata a RE 1 il 29 luglio 2014 (ovvero il settimo giorno dal deposito, il 22 luglio, dell’avviso di ritiro nella casella della destinataria giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di reclamo è iniziato il 2 agosto 2014 (DTF 96 III 50 consid. 3) per scadere il 12 agosto. Presentato il 9 agosto 2014, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto di multa prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione e per gli accessori e ha ritenuto che le “circostanze ed argomentazioni di merito” fatte valere dall’escusso esulavano dalla propria competenza in quanto mettono in discussione il fondamento della decisione di multa, che allo stadio della procedura di rigetto dell’opposizione non può più essere sindacata.
3. Nel reclamo RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la multa inflittagli per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e ricordati i contatti presi con l’autorità fiscale per spiegare i motivi del ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue censure e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per carenza di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altronde una violazione dell’art. 80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione” (ad 1.3).
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa una multa disciplinare di fr. 100.– per non avere consegnato la dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per tale importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria della reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e addirittura definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato – di avere interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.
5.2 Per quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013 (di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né decisioni che ne attestino l’esistenza e l’importo. E gli unici allegati menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto multa. In altre parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione impugnata deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 100.–.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le ripetibili. La stessa ripartizione si applica anche alle spese e ripetibili di prima sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 160.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 100.–.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– anticipata dalla parte istante è posta a suo carico per fr. 30.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 20.–, compensate le ripetibili.
Per il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 40.–, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).