Incarto n. 14.2014.158
Lugano 31 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.510 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2014 da:
RE 1 (rappr. da: RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dal Pretore;
preso atto che con scritto 30 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo stato annullato;
ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;
ricordato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
appurato che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'349.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).