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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.08.2014 14.2014.151

26 agosto 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,154 parole·~11 min·2

Riassunto

Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti. Solvibilitâ resa verosimile malgrado l'esistneza di numerose esecuzioni sospese da opposizione

Testo integrale

Incarto n. 14.2014.151

Lugano 26 agosto 2014/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente  

vicecancelliera:

Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2013.1104 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 ottobre 2013 da:

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° luglio 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza del 4 ottobre 2013 la CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1 facendo valere un credito di fr. 61'934.45 per il mancato pagamento di contributi paritetici.

                            B.  All’udienza di discussione del 25 novembre 2013 l’istante si è confermata nella sua domanda, rilevando che lo scoperto ammontava ancora a fr. 36'374.20 oltre interessi e accessori, mentre la convenuta ha proposto un pagamento mediante versamenti rateali mensili, ciò che l’istante ha accettato, a condizione che, ove i termini di pagamento non fossero stati rispettati, essa avesse potuto chiedere l’emissione della decisione con semplice lettera.

                            C.  Con scritto del 30 giugno 2014 l’istante ha comunicato alla Pretura il mancato rispetto delle rate concordate, per cui con decisione 1° luglio 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 2 luglio 2014 alle ore 09.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico della massa fallimentare.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato tutti i debiti per cui l’istante aveva chiesto il fallimento. A controparte il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’8 luglio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

                            2.  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseu­donova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                                  Nel caso specifico, RE 1 produce con il reclamo tre documenti (doc. EE-GG) che attestano diversi pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento. Per i suddetti motivi sono quindi in sé ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).

                             3.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                           3.1  La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                           3.2  Con il reclamo RE 1 ha prodotto uno scritto 15 luglio 2014 (doc. EE), con cui l’istante attesta che la debitrice ha pagato fr. 8'607.– a saldo delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ e che non risultano più a quella data contributi scoperti a carico della fallita. Altri due creditori confermano poi la ripresa dei pagamenti da parte della reclamante (doc. FF e GG). Si può così ritenere che la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

                             4.  Come già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

                           4.1  Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                  L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                           4.2  Dall’estratto delle esecuzioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 19 agosto 2014 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 25 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 395'862.33. Per due esecuzioni, per le quali nel corso del 2013 è stata emessa la comminatoria di fallimento, la reclamante sostiene di essere in procinto di trovare un accordo con i relativi creditori, il che appare verosimile, visto che il fallimento non è ancora stato chiesto. Ciò vale anche per l’esecuzione n. __________, che d’altronde verte su un importo modesto di fr. 823.25. Due altre procedure risultano per ora sospese, una da un ricorso all’Autorità di vigilanza e l’altra in attesa della produzione dell’attestato di passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione. Un’ulteriore esecuzione (n. __________) è stata pagata l’11 giugno 2014 mentre in un’altra (n.  __________), promossa dalla __________ __________ e giunta alla domanda di realizzazione, la reclamante asserisce di versare acconti, il che appare verosimile vista la diminuzione del capitale dagli iniziali fr. 19'315.30 agli attuali fr. 17'529.50. Nelle rimanenti 19 esecuzioni (per totali fr. 342'827.30) la reclamante ha interposto opposizione. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 19 agosto 2014 – ricordato che la reclamante ha spostato la sede da __________ a il 3 febbraio 2014 (v. estratto dal Registro di commercio, doc. B) – si evince che nei confronti di quest’ultima sono pendenti 9 esecuzioni per complessivi fr. 72'444.–, tutte colpite anch’esse da opposizione. Da ambedue gli estratti non si evincono attestati di carenza di beni a carico della convenuta.

                           4.3  Determinante nella fattispecie è che la reclamante ha reso verosimile di aver pagato, tra giugno del 2013 ed agosto del 2014, fr. 109'401.30 (doc. da MaVe da FF a OO) – in particolare fr. 14'139.– (e non fr. 13'105.50) nell’esecuzione n. __________ (doc. R) –, di aver accettato, con il consenso della procedente, di liberare un deposito di garanzia affitti ad estinzione dell’esecuzione n. __________ di fr. 10'380.– (doc. V) e saldato tre esecuzioni della CO 1 (n. __________, __________ e __________) per oltre complessivi fr. 45'000.– (doc. EE, MM e PP). In tutto, la reclamante risulta quindi aver estinto in tale lasso di tempo esecuzioni per oltre fr. 160'000.– a fronte di un saldo attuale delle esecuzioni non sospese da opposizione di circa fr. 53'000.–. Tra gli estratti al 15 luglio 2014 prodotti dalla reclamante (doc. MM e QQ) e quelli al 19 agosto 2014 assunti d’ufficio dalla Camera, il totale delle esecuzioni è diminuito di quasi fr. 20'000.–. Ciò indizia indubbiamente a favore di una certa solvibilità della reclamante.

                           4.4  Vero è che il numero e l’ammontare elevati di esecuzioni sospese da opposizione (28 per fr. 415'271.30) potrebbero lasciare pensare che la reclamante interponga sistematicamente opposizione per ovviare a seri problemi di liquidità. Sennonché la reclamante ha reso verosimile che in quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) il tentativo del procedente di far rigettare l’opposizione da essa interposta è fallito (doc. Z a CC). Nella seconda e nella terza procedura, d’altronde, uno dei motivi del rigetto dell’opposizione è stato il fatto che la società escussa aveva reso verosimile che la firma sul contratto invocato quale titolo di rigetto non fosse del suo amministratore unico, ciò che conferisce una certa parvenza di attendibilità all’affermazione della reclamante secondo cui parte dei crediti posti in esecuzione nei suoi confronti sarebbero riconducibili ad atti di gestione non autorizzati eseguiti da due suoi dipendenti – __________ e __________ –, che nel giugno del 2013 hanno rassegnato le dimissioni, rinunciando a tutte le pretese salariali arretrate (doc. G e H). Per quanto attiene alle altre esecuzioni la maggior parte di esse risultano sospese da opposizione già dall’anno scorso, sicché il loro incasso non appare imminente.

                           4.5  Tutto considerato ciò porta a ritenere che la reclamante pare disporre di sufficiente liquidità per far fronte, a breve, ai suoi impegni avverati o quanto meno che la sua situazione finanziaria è sensibilmente migliorata. Si può quindi affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento. Ad ogni modo la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (v. sopra consid. 4.1). Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento di RE 1 va annullato.

                             5.  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   La dichiarazione di fallimento (inc. n. SO.2013.1104) pronunciata il 2 luglio 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1, , è annullata.

                                  2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di  RE 1.

                                  3.   Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico di RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–         –         –       Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; –       Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; –       Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –       Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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