Incarto n. 14.2014.12
Lugano 16 marzo 2014 EC/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 gennaio 2014 da
RE 1
contro la decisione emanata il 7 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 258/2013) promossa con istanza del 26 novembre 2013 da
CO 1 e CO 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’8/10 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di __________ per l’importo di fr. 1'547.- oltre
interessi;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza 7 gennaio 2014
ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 1'141.80 oltre a fr. 40.- per spese di richiamo del pagamento e fr. 73.- di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 90.-, anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta la quale rifonderà alla controparte fr. 50.- di ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo del 17 gennaio 2014 ha
postulato la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
preso atto che con osservazioni 13 febbraio 2014 gli istanti hanno chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con precetto esecutivo n. __________ dell’8/10 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'547.- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “affitto e conguaglio non pagati, aprile e mezzo maggio 2012”;
che, interpostavi tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 26 novembre 2013 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che gli istanti fondano la loro pretesa sul documento di data 14 maggio 2012, allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione quale doc. B, nel quale l’escussa si è impegnata a corrispondere nei giorni seguenti al locatore signor CO 1 l’importo complessivo di fr. 3'491.80 per le pigioni da inizio marzo a metà maggio 2012 e per il conguaglio Neo Vac 2011;
che gli istanti producono pure quale doc. D il conteggio di quanto ancora scoperto al 17 marzo 2013, dal quale emerge che l’escussa ha corrisposto fr. 1'350.- il 7 giugno 2012, fr. 500.- il 13 settembre 2012 e fr. 500.- il 20 novembre 2012;
che il 10 dicembre 2013 il giudice di pace ha assegnato all’escussa un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni;
che con osservazioni datate 28 dicembre 2013 e consegnate alla posta il 31 dicembre 2013, RE 1 si è opposta all’istanza argomentando di aver trovato un inquilino subentrante, che rispondeva alle esigenze degli istanti, per inizio maggio 2012;
che ella ha altresì asseverato che gli istanti le avrebbero confermato che non avrebbe dovuto pagare l’importo di fr. 365.20 per il conguaglio delle spese Neo Vac 2012, in quanto avrebbe lasciato libero l’appartamento alla fine di febbraio 2012;
che con decisione 7 gennaio 2014, il Giudice di pace del circolo di __________, dopo aver rilevato che la convenuta non ha presentato le osservazioni nel termine assegnatole, ha parzialmente accolto l’istanza, ritenendo che l’estratto conto del 14 maggio 2012, firmato dalla convenuta, costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il primo giudice non ha per contro rigettato l’opposizione per fr. 362.20, corrispondenti al conguaglio Neo Vac 2012, in quanto per tale importo non figura agli atti alcun riconoscimento di debito;
che con reclamo 17 gennaio 2014 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza con motivazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nelle osservazioni del 28/31 dicembre 2013, che, a suo giudizio, come confermatole telefonicamente dallo stesso giudice pace, sarebbero peraltro tempestive;
che con osservazioni 13 febbraio 2014 CO 1 e CO 2 si sono opposti al gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;
che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 17 gennaio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 7 gennaio 2014 (e quindi notificata più tardi), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che il 10 dicembre 2013 il giudice di pace ha trasmesso alla convenuta l’istanza di rigetto dell’opposizione, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni;
che l’ordinanza con l’assegnazione di termine, consegnata alla posta l’11 dicembre 2013, è stata ricevuta dalla reclamante il 18 dicembre 2013 (cfr. tracciamento degli invii postali del 23 gennaio 2014 agli atti) e di conseguenza le osservazioni all’istanza di rigetto, datate 28 dicembre 2013 e spedite il successivo 31 dicembre 2013, sono, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ampiamente tempestive, anche senza considerare che per art. 56 n. 2 LEF (applicabile anche alle procedure di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) i termini rimangono sospesi durante le ferie esecutive di natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio);
che secondo l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC);
che non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (lettere 2 settembre 2013 e 2 ottobre 2013) prodotti dall’insorgente con il reclamo e i documenti (contratto di locazione 14 maggio 2012 e verbale del sopraluogo di constatazione 14 maggio 2012) prodotti da CO 1 e CO 2 con le osservazioni, devono essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti);
che la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che nella dichiarazione del 14 maggio 2012 l’escussa si è impegnata a corrispondere nei giorni seguenti al locatore signor CO 1 l’importo complessivo di fr. 3'491.80 per le pigioni scadute da inizio marzo a metà maggio 2012 e per il conguaglio Neo Vac 2011;
che questa dichiarazione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF, nel doc. B RE 1 essendosi riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice per siffatto importo;
che per questo motivo l’opposizione va pertanto respinta come deciso dal primo giudice per fr. 1'141.80, importo corrispondente a quanto riconosciuto da RE 1 nel doc. B, a cui vanno dedotti i versamenti effettuati dall’escussa di fr. 1'350.- il 7 giugno 2012, fr. 500.- il 13 settembre 2012 e fr. 500.- il 20 novembre 2012;
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);
che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.);
che RE 1 si è opposta all’istanza di rigetto eccependo di nulla dovere agli istanti, avendo trovato un inquilino subentrante per inizio maggio 2012;
che la debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni;
che inoltre appare poco verosimile che la reclamante abbia trovato un subentrante per l’appartamento che essa aveva in locazione dagli istanti all’inizio di maggio 2012 e che essa abbia poi ciononostante riconosciuto successivamente di dovere, oltre agli affitti scaduti per i mesi di marzo e di aprile 2012, anche il canone per la prima metà dello stesso mese di maggio;
che di conseguenza nel caso concreto, ricordato il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile l’eccezione sollevata, sulla base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni, rimanendo le stesse allo stadio di puro parlato non sopportato da riscontro probatorio alcuno,
che ne consegue pertanto la reiezione del reclamo;
che le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 56 n. 2, 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105, 106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,
319 segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 180.- relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 e a CO 2 fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
- ; - ;
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’141.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).