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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2013 14.2013.99

26 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,914 parole·~10 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio. Cartella ipotecaria. Penali e spese amministrative calcolate secondo Condizioni generali facenti parte del contratto di credito. Condizioni prodotte la prima volta in sede di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.99

Lugano 26 luglio 2013 B/FP/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 3 giugno 2013 dalla

RE 1   

nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza del 2 maggio 2013 da lei promossa nei confronti di  

 CO 1   

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta  al precetto esecutivo n. __________ del 17/18 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con decisione del 22 maggio 2013 (inc. SO.2013.260) ha così deciso:

“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 4'573'418.37 oltre interessi del 5% dal 29.03.2013 su fr. 4'530'000.00.

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 2'000.--, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 413.-- sono poste a carico della parte istante in ragione di 1/10 e per la rimanenza (9/10) sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 24.-- a titolo di indennità.”

preso atto che controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con precetto esecutivo n. __________ del 17/18 aprile 2013 dell’UEF di Mendrisio, la RE 1 (di seguito: la banca) ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare CO 1 (in seguito: il debitore) per l’incasso di 1) Fr. 4'530'000.-- oltre interessi al 5% dal 28.03.2013, 2) fr. 468'610.-- e 3) fr. 200.--, indicando quale titolo di credito:

                                  1/2) Mutuo N. 1116086/413-6552 di capitali CHF 660'000.00 - Mutuo N. 1116886/413-3331 di capitali CHF 100'000.00 – Mutuo N. 1116086/413-3332 di capitali CHF 470'000.00 – Mutuo N. 1116086/413-3333 di capitali CHF 500'000.00 – Mutuo N. 1116086/413-3334 di capitali CHF 800'000.00 – Mutuo N. 1116086/413-3207 di capitali CHF 400'000.00 – Mutuo N. 1116086/413-3208 di capitali CHF 1'600'000.00. Cartelle ipotecarie al portatore di CHF 55'000.00 d.g. 1045 iscritta il 04.07.1961 1. rango – CHF 200'000.00 d.g. 4650 iscritta il 08.06.1993 2. rango – CHF 250'000.00 d.g.6793 iscritta il 19.10.1995 3. rango – CHF 590'000.00 d.g. 2038 iscritta il 24.04.1984 4. rango – CHF 2'155'000.00 d.g. 121 iscritta il 09.01.2003 5. rango – CHF 100'000.00 d.g. 8946 iscritta il 05.11.2003 6. rango – CHF 500'000.00 d.g. 6450 iscritta il 16.08.2004 7. rango – CHF 200'000.00 d.g. 224 iscritta il 14.01.2005 8. rango – CHF 500'000.00 d.g. 9205 iscritta il 20.09.2011 9. rango. 3) Spese di banca.” (doc. Q). Quale oggetto del pegno ha indicato: “Particelle RFD __________ e RFD __________ di Mendrisio di proprietà CO 1. PROVENTO AFFITTI (amministrazione a termine art. 806 CCS /91 RFF).

                                  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                            B.  La banca fonda la sua pretesa sul contratto di credito del 4 maggio 2012, con cui, quale mutuante, ha concesso al debitore, quale mutuatario, un credito quadro fino a concorrenza di fr. 4'550'000.-- (doc. A pag. 1), così come sul contratto di costituzione e di cessione di garanzie, sottoscritto dalle parti pure il 4 maggio 2013, con cui il debitore ha ceduto all’istituto di credito la proprietà delle seguenti cartelle ipotecarie al portatore (doc. B):  

                                  -    fr.      55'000.--  gravante in 1. grado le part. n. __________ e __________

                                                                  RFD Mendrisio;

                                  -    fr.    200'000.--  gravante in 2. grado le part. n. __________ e __________

                                                                  RFD Mendrisio;

fr.    250'000.--  gravante in 3. grado le part. __________ e __________

                                                                   RFD Mendrisio;

fr.    590'000.--  gravante in 4. grado le part. __________ e __________

                               RFD Mendrisio;

                                  -    fr. 2'155'000.--  gravante in 5. grado le part. __________ e __________

                                                                 RFD Mendrisio;

                                  -    fr.    100'000.--  gravante in 6. grado le part. __________ e __________

                                                                   RFD Mendrisio;

                                     -    fr.    500'000.--  gravante in 7. grado le part. __________ e __________

                                                                    RFD Mendrisio;

                                    -    fr.     200'000.--  gravante in 8. grado le part. n. __________ e __________

                                                                    RFD Mendrisio;

                                    -    fr.     500'000.--  gravante in 9. grado le part. n. __________ e __________

                                                                    RFD Mendrisio;

                                  L’istante ha poi prodotto uno scritto dell’8 marzo 2013 inviato al debitore, con cui ha disdetto i mutui ipotecari, nonché i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie al portatore cedutele in garanzia,  con effetto al 28 marzo 2013, chiedendo il pagamento dell’importo per capitale, interessi e accessori di complessivi fr. 4'998'610.--  (doc. O).

                            C.  Il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza.

                            D.  Con decisione del 22 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto l’istanza,

                                  ritenendo che la documentazione prodotta costituiva valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di complessivi fr. 4'573'418.37, ossia fr. 4'530'000.-- corrispondenti al credito di base e fr. 43'418.37 per gli interessi scaduti al 28 marzo 2013, oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2013 su fr. 4'530'000.--. Secondo il primo giudice dagli atti non risultava invece alcun riconoscimento di debito per l’importo di fr. 425'191.63 preteso a titolo di “penale” e “spese bancarie”. In prima sede è poi stato ritenuto che dalla convenzione di trasferimento in proprietà alla banca delle cartelle ipotecarie al portatore in oggetto, gravanti le part. n__________ e __________ RFD Mendrisio, risultava l’esistenza del pegno immobiliare a favore dell’istante.

                            E.  Con il reclamo l’istante postula l’accoglimento integrale dell’istanza, rilevando che nell’art. 4.2. delle Condizioni generali per crediti commerciali, che costituiscono parte integrante del contratto di credito quadro del 4 maggio 2012, sottoscritte per accettazione dal convenuto, è previsto espressamente che: “La penale dovuta in caso di disdetta anticipata viene calcolata pro rata temporis in percentuale del capitale dovuto per l’intera durata residua. La percentuale annua determinante corrisponde alla differenza tra il tasso di interesse concordato per il credito a tasso fisso dedotto il tasso più basso valido sul mercato monetario e dei capitali (tasso di riferimento: tasso dell’euromercato) al momento del rimborso per la durata residua”. La reclamante ha poi indicato il calcolo dettagliato delle spese bancarie e della penale in relazione ai contratti di mutuo - ad eccezione del contratto n. 413-6552 per il quale non vi era penale da pagare, il credito essendo scaduto - giungendo a un importo per le penali ammontante a fr. 425'083.11 oltre a fr. 108.52  per spese bancarie, complessivamente fr. 425'191.63 (cfr. reclamo pag. 2).

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,  tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                             2.  Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             3.  Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico, quale è la cartella ipotecaria (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 167 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 377), o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF), sia per il credito che per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Bernheim /Känzig, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 35 ad art. 151 e n. 7 ad art. 153a; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 13 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153; Stücheli, op. cit., pag. 377).

                                  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 112 e 169). Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF).

                                  L’importo della pretesa deve essere contenuto nel riconoscimento di debito oppure in un documento a cui viene fatto riferimento. Il rinvio a documenti che provano l’importo del debito, deve essere chiaro e immediato. Se il debito non è indicato nel riconoscimento di debito, bensì risulta da altri documenti, questi devono permettere una chiara e immediata determinabilità dell’importo (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 339).

                             4.  Orbene, il primo giudice ha ritenuto che sulla base del contratto di credito quadro stipulato tra la Banca e il debitore (doc. A), efficacemente disdetto (doc. O), e del contratto di costituzione e cessione di garanzie, pure sottoscritto dalle parti (doc. B), con cui il convenuto ha ceduto all’istituto di credito la proprietà delle cartelle ipotecarie in oggetto (doc. da D a N), quest’ultimo beneficiava di un pegno immobiliare a suo favore e quindi di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF limitatamente all’importo di 4'530'000.-- corrispondenti al credito base e di fr. 43'418.37 quali interessi scaduti al 28 marzo 2013, oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2013 su fr. 4'530'000.--.

                                  La reclamante sostiene che il primo giudice non ha irritualmente tenuto conto per le penali e le spese amministrative calcolate in fr. 425'191.63 delle Condizioni generali per crediti commerciali che costituiscono parte integrante del contratto di credito quadro (doc. A in fondo pag. 2).

                                  Orbene, queste Condizioni sono state prodotte la prima volta con il reclamo e, quindi, in violazione dell’art. 326 cpv. 2 CPC, che in sede di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o - per quanto qui di rilievo - la produzione di nuovi mezzi di prova. per cui esse vanno estromesse dall’incarto. Ne consegue che avendo l’istante in sede pretorile prodotto il contratto di credito quadro, che fa riferimento, quale parte integrante del contratto, alle Condizioni generali per crediti commerciali, omettendo tuttavia di produrre quest’ultime, le penali e le spese amministrative non potevano essere determinate, mancando i parametri di calcolo previsti al punto 4.2. delle stesse. La sentenza impugnata va  pertanto confermata.                                  

5.Dato quanto precede, il reclamo va perciò respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il convenuto non avendo presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della reclamante.

                             3.  Notificazione a:

-   ; -    ;  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 425'191.63, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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