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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2013 14.2013.77

5 giugno 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·838 parole·~4 min·5

Riassunto

A fronte di una sua completa passività e in assenza di motivi documentati, nella mancata partecipazione di una parte all'udienza di rigetto non si può ravvisare una violazione del diritto di essere sentita

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.77

Lugano 5 giugno 2013 FP/sl

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 47b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 19 aprile 2013 da

RE 1   

contro la decisione emanata il 10 aprile 2013 dal Giudice di pace __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (Inc. n. 209/C/12/S) promossa nei suoi confronti con istanza del 20 settembre 2012 da  

CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

esaminati gli atti, 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. bn3e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

                                         che inoltrato il 19 aprile 2013 contro una decisione emanata il 10 aprile 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che l’insorgente – premesso che le parti erano state citate per il giorno di mercoledì 16 gennaio 2013 ore 11.30 per l’udienza di contradditorio in relazione all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata in data 20 settembre 2012 dalla procedente, che regolarmente comparsa essa è però seduta stante stata informata che l’udienza era stata rinviata con conseguente invio raccomandato di una nuova citazione, che essa non aveva ancora ritirato presso l’ufficio postale – assevera che non le è stato possibile presenziare alla successiva udienza fissata per il 20 febbraio 2013 (alla quale ha partecipato la controparte), né che vi era il tempo sufficiente per scusarsi,”in quanto, nel particolare e delicato settore delle onoranze funebri gli impegni non sono prevedibili né derogabili”;

                                         che, ciò posto, la reclamante chiede la fissazione di una nuova udienza, in modo da presentare al Giudice di pace le proprie osservazioni;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,

                                         che, nella fattispecie, è evidente che la reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentita garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC, il primo giudice avendo statuito sull’istanza senza darle la possibilità di fare valere le proprie ragioni in udienza;

                                         che la critica cade nel vuoto;

                                         che, infatti, risulta che la reclamante ha potuto prendere conoscenza del rinvio dell’udienza inizialmente prevista per il 16 gennaio 2013 ore 11.30 non solo in quel preciso momento, ma – formalmente –  poco dopo, segnatamente quando alle ore 11.40 dello stesso giorno ha ritirato la raccomandata contenente la citazione (datata 9 gennaio 2013) per la nuova udienza fissata per mercoledì 20 febbraio 2013 ore 11.45 a seguito della richiesta di rinvio del primo dibattimento formulata dalla parte istante in data 11 dicembre 2013 (v. il giustificativo di distribuzione della raccomandata n. __________);

                                         che benché (da tempo) in chiaro che l’udienza si sarebbe tenuta alla data menzionata, la reclamante è rimasta del tutto passiva sia nei giorni sia nelle ore precedenti l’udienza stessa, ovvero non ne ha chiesto il suo rinvio, né ha giustificato in alcun modo la sua assenza, di modo che al primo giudice non rimaneva altro da fare che statuire sull’istanza sulla base delle osservazioni scritte della convenuta, della replica dell’istante, del verbale di udienza del 20 gennaio 2013 (alla quale, come visto, ha partecipato la sola parte istante) e dei documenti acquisiti agli atti;

                                         che, del resto, il semplice richiamo al fatto che non le sarebbe stato possibile presenziare all’udienza del 20 febbraio 2013,  rispettivamente che nemmeno vi era tempo sufficiente per scusarsi, dato il delicato settore della sua attività (impresa di onoranze funebri), nella quale gli impegni non sono prevedibili, né derogabili, non è di giovamento in assenza di riscontri avvaloranti tali affermazioni, che andavano con ogni evidenza forniti dall’insorgente;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto senza forza argomentativa;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono posti a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-   ; -     .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'970.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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