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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.01.2013 14.2013.7

31 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·935 parole·~5 min·3

Riassunto

Titolo di rigetto provvisori dell’opposizione. Produzione di nuovi documenti in sede di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.7

Lugano 31 gennaio 2013 FP/ec/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 novembre 2012 da

  2. RE 2

  contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 30 ottobre 2012 per il pagamento di fr. 12'760.45 oltre interessi e spese;

istanza respinta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con decisione dell’8 gennaio 2013 (SO.2012.785);

sentenza impugnata dagli istanti con reclamo del 17 gennaio 2013;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 14.9/30.10.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio-Nord, RE 1 e RE 2 hanno escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 12'760.45 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito “Conguagli spese 2009/2010/2011, affitti non pagati, sgombero e pulizia appartamento”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Mendrisio-Nord, allegandovi copia del contratto di affitto, i conteggi concernenti lo scoperto sfociato nella relativa procedura esecutiva e le conseguenti richieste di pagamento (plico doc. B);

                                         che chiamato a esprimersi, il convenuto è rimasto silente;

                                         che con decisione 8 gennaio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza rilevando che il contratto di locazione esibito dai procedenti non è firmato e che dai documenti agli atti non è evincibile alcun impegno del convenuto di versare agli istanti la somma posta in esecuzione;

                                         che la documentazione prodotta non costituendo pertanto riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, l’opposizione al precetto esecutivo, sempre secondo il Pretore aggiunto, non può essere rigettata in via provvisoria;

                                         che contro tale sentenza gli istanti sono insorti con reclamo del 17 gennaio 2013, asserendo che il contratto di locazione esiste ed è stato regolarmente firmato dal locatario, che a causa di un deplorevole errore nella fase di fotocopiatura tale documento non è purtroppo stato allegato all’istanza, che l’impegno del convenuto di versare ai locatari quanto richiesto è quindi comprovato e che, inoltre, dagli altri documenti agli atti risulta in ogni modo che il convenuto è debitore della somma in questione;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che inoltrato il 17 gennaio 2013 contro una decisione emanata in data 8 gennaio 2013 e recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo profilo ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che nella fattispecie gli insorgenti si propongono di ribaltare la decisione impugnata producendo copia del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, che per un disguido non era stata annessa all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che essi trascurano tuttavia che nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che ne discende pertanto che nella misura in cui gli istanti si avvalgono del contratto di locazione prodotto per la prima volta davanti a questa Camera, il reclamo è inammissibile;

                                         che il reclamo è dipoi chiaramente votato all’insuccesso nella misura in cui gli stessi istanti pretendono di individuare le condizioni per il rigetto provvisorio dell’opposizione anche negli altri documenti agli atti;

                                         che, come giustamente rilevato dal primo giudice, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia tali documenti (ossia i conteggi relativi ai pretesi scoperti e ai conseguenti solleciti di pagamento) non contengono alcun impegno del convenuto di versare gli importi rivendicati, motivo per cui non si può parlare di riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, conditio sine qua non per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         che, in definitiva, nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto disatteso;

                                         che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza dei reclamanti (art. 48, 61 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.    

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- e posta a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'760.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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