Incarto n. 14.2013.53
Lugano 25 aprile 2013 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente per statuire quale giudice unico sul reclamo presentato il 2 aprile 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 26 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. SO/11) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 dicembre 2012 dal
CO 1 rappresentato dall’Ufficio RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 3./5.12.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 357.70 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito la tassa comunale sui Rifiuti commerci 2011;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14 dicembre 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che la parte istante ha fondato la propria domanda sulla decisione/fattura emessa dall’Ufficio tecnico comunale che ha posto a carico del convenuto l’importo d fr. 357.70 a titolo di “Tassa rifiuti commerci 2011” (doc. C), e sull’attestazione 11 dicembre 2012, con la quale essa, riferendosi al titolo in questione, ha attestato che la “fattura allegata al presente conteggio è stata regolarmente intimata e che contro la stessa non è stato interposto reclamo” (doc. B);
che con osservazioni del 10 gennaio 2013 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, ritenendo errata l’indicazione del titolo di credito menzionato nel precetto esecutivo come “Tassa rifiuti commerci”, in quanto si tratterebbe di “ingombranti miei privati”, che egli ha diritto di eliminare senza ulteriori spese, come da regolamento, e contestando quindi la tassa oggetto della procedura esecutiva in rassegna;
che con decisione del 26 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la tassa/fattura agli atti, regolarmente intimata e passata in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che l’escusso avrebbe dovuto contestare la tassa nei termini di legge, cosa che non ha fatto;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 2 aprile 2013, contestando la dicitura “cresciuta in giudicato” riportata nella decisione impugnata e riferita alla tassa di cui all’istanza di rigetto dell’opposizione, in quanto egli aveva reclamato per telefono e per scritto in data 6 febbraio 2012 chiedendo dettagli e prove e richiamando lo scritto datato 30 agosto 2012 del Municipio di __________ (doc. 7), in risposta alla sua contestazione del 14 agosto precedente e relativa per l’appunto alla fattura commerci 2011 (doc. 6);
con osservazioni del 18 aprile 2013 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo;
considerando
in diritto.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. e LF);
che tale è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) per la “Tassa rifiuti commerci 2011” emessa il 14 febbraio 2012 dall’Ufficio tecnico comunale della Città di __________, sulla cui esecutività non vi è motivo di dubitare alla luce dell’attestazione di crescita in giudicato rilasciata dal procedente in data 11 dicembre 2012 in calce al conteggio di cui al doc. B;
che l’affermazione del reclamante di averla tempestivamente impugnata per telefono, rispettivamente per scritto non risulta per contro sorretta da alcuna prova;
che il richiamo allo scritto 30 agosto 2012 (doc. 7) con il quale il Municipio di __________ ha risposto alla lettera 14 agosto 2012 del convenuto (doc. 6), con la quale questi ha mosso contestazioni in relazione alla “Fattura commerci 2011”, non è di giovamento, le spiegazioni e le argomentazioni del richiedente avendo trovato parziale ascolto in un contesto diverso, ovvero con l’annullamento della fattura N.2012.0002166, pari a fr. 84.64, e non della fattura N. 2012.0012221 oggetto della presente fattispecie, che è stata ritornata al convenuto;
che da questo profilo la decisione impugnata non presta il fianco a critica;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni, di modo che il reclamo non può che essere disatteso in quanto manifestamente infondato;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 48b LOG, 48 e 61 OTLEF,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 130.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
- ; - ;
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 418.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).