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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2013 14.2013.3

22 gennaio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,267 parole·~6 min·4

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di estinzione tramite compensazione

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.3

Lugano 22 gennaio 2013 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 7 novembre 2012 da

CO 1 rappr. da: RA 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 7 gennaio 2013 (inc. SO.2012.1205) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 (1964), __________, a far tempo dal

     giorno martedì 8 gennaio 2013 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’8 gennaio

2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2013 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'299.--  oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di discussione del 12 dicembre 2012 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione del 7 gennaio 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 8 gennaio 2013 alle ore 14.00.

                                  D.   Con il reclamo RE 1 asserisce di essere intenzionato a saldare tutti suoi debiti ammontanti a fr. 9'300.-- entro il 17 gennaio 2013.

Considerando

in diritto:

                                   1.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  a)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H. U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Nel caso in esame dall’estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 21 gennaio 2013 risulta che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata pagata il 17 gennaio 2013, per cui essendo provato che il debito del reclamante nei confronti dell’istante è stato saldato posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dal citato estratto si evince che tutte le esecuzioni promosse nei confronti del reclamante sono state saldate, ad eccezione di una contro la quale è stata interposta opposizione, per cui a questo stadio di procedura il credito non è stato ancora accertato. Dal predetto estratto emerge pure che a carico del convenuto non sono stati emessi attestati di carenza di beni, il che porta a ritenere che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11. 8. 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.      

                                         Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.

                                   2.   Il reclamo va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento dell’8 gennaio 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona  (inc. SO.2012.1205) nei confronti di RE 1, è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1

II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.-- è posta a

     carico di RE 1.

III. Notificazione:

-     __________CO 1;

-     Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

-     Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-     Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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