Incarto n. 14.2013.23
Lugano 21 febbraio 2013 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 dicembre 2012 da
RE 1
contro
CO 1 rappresentato dal RA 1
tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 30 novembre 2012 per il pagamento di fr. 500'000.- ;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione del 23 gennaio 2013 (__________);
sentenza impugnata dall’istante con reclamo del 30 gennaio 2013;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con decisione del 23 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza 13 dicembre 2012 (integrata il 9 gennaio 2013), con la quale RE 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dallo CO 1 al precetto esecutivo n. __________ del 29/30.11.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, fattogli notificare per il pagamento di fr. 500’000.-, con la causale “Indebito arricchimento da parte dello CO 1 art. 62 CO. (__________)”;
che, secondo il primo giudice, si cercherebbe invano negli atti prodotti dall’istante sia documentazione che possa costituire riconoscimento del debito e, pertanto, un titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, sia documentazione che possa costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, segnatamente una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF), rispettivamente una transazione o un riconoscimento di debito giudiziale (art. 80 cpv. 2. n. 1 LEF), rispettivamente un documento pubblico esecutivo secondo gli art. 347-352 CPC (art. 80 n. cpv. 2 n. 2 LEF), rispettivamente una decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), contenenti l’obbligo del convenuto di pagare il credito posto in esecuzione;
che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 30 gennaio 2013, chiedendo che la decisione di primo grado sia dichiarata nulla, che la tassa di giustizia e le spese di fr. 350.- siano stralciate e che venga “accolto il precetto esecutivo”;
che il reclamante – in estrema sintesi – rimprovera allo CO 1 di averlo nettamente sottopagato negli ultimi dieci anni in cui ha lavorato per esso, avendolo inserito in una classe d’organico non consona alle sue qualifiche professionali e agli anni di servizio, fatto questo che si è ripercosso anche sulle sue aspettative pensionistiche;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che contro le decisioni di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 30 gennaio contro una decisione notificata il 23 gennaio 2013 e recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo aspetto, ammissibile;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell'altro dei menzionati titoli ricorsuali, ovvero non pretende che, non rigettando l’opposizione al precetto esecutivo in via provvisoria, rispettivamente in via definitiva, il primo giudice abbia disatteso norme di legge, segnatamente - per quanto qui di rilievo - gli art. 82 e 80 LEF posti alla base della decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato, il che rende per lo meno dubbia l’ammissibilità del rimedio;
che la questione non ha comunque da essere ulteriormente vagliata;
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui motivazioni si rinvia, l’istante non può pretendere né il rigetto provvisorio, né il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo, la sua pretesa non essendo sorretta né da un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF da parte dell’escusso (il che si oppone alla prima variante), né da una decisione esecutiva di un’autorità giudiziaria, rispettivamente di un’autorità amministrativa svizzera ai sensi dell’art. 80 LEF, che contempla la condanna dell’escusso al pagamento del credito in questione (il che si oppone alla seconda variante);
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;
che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 500'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).