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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.05.2014 14.2013.225

13 maggio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,674 parole·~8 min·2

Riassunto

Autofallimento. Rifiuto se il debitore ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Accertamento d'ufficio di quel presupposto negativo

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.225

Lugano 13 maggio 2014 jm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

composta dei giudici:

Jaques, presidente, Walser ed Epiney-Colombo

vicecancelliera:

Baur Martinelli

sedente per statuire nella causa __________ della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (autofallimento) promossa con istanza del 18 ottobre 2013 da

 RE 1   

giudicando sull’appello del 19 dicembre 2013 presentato dall’istante contro la decisione

emessa il 5 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con istanza del 18 ottobre 2013 RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il proprio fallimento ai sensi dell’art. 191 LEF. All’udienza di discussione del 4 dicembre 2013 l’istante ha confermato la propria domanda.

                            B.  Con decisione del 5 dicembre 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 100.–, ordinando di restituirgli l’anticipo eccedente di fr. 700.– da lui prestato.

                            C.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2013, chiedendo implicitamente di annullarla e di accogliere l’istanza.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento (art. 191 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, per il rinvio dell’art. 194 LEF; combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC).

                           1.1  Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 14 dicembre 2013. Inoltrato il successivo 20 dicembre, il reclamo è dunque tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e art. 326 cpv. 2 CPC) – i cosiddetti “pseudo nova” – o se, benché posteriori, adempiono i requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Nel caso concreto il reclamante si è limitato ad accludere al reclamo una copia della sua istanza di autofallimento del 18 ottobre 2013, già agli atti.

                           1.3  I requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

                             2.  Nella sentenza impugnata, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rilevato che l’istante lavora a tempo pieno quale responsabile del ristorante __________ di __________ per un salario lordo mensile di fr. 4'800.–, al quale si aggiungono bonus versati regolarmente, pari in media a fr. 408.90 mensili (complessivi fr. 4'080.10 da gennaio a ottobre 2013), per cui il salario medio mensile lordo dell’istante, compresa la tredicesima, si attesta a fr. 5'608.10, corrispondenti a fr. 4'167.20 netti al mese (doc. A). A titolo di spese correnti, il primo giudice ha riconosciuto quelle esposte dall’istante (doc. B), ad eccezione dell’importo di fr. 400.– versati a favore del figlio venticinquenne, per il quale non risultavano obblighi di mantenimento, e ha aggiunto un importo mensile stimato in fr. 320.– per imposte (importo calcolato considerando un reddito imponibile di fr. 39'300.– annui), oltre a fr. 1'200.– mensili quale minimo vitale secondo la tabella edita dalla Camera, ottenendo così un fabbisogno mensile di complessivi fr. 3'038.35. Onde un’eccedenza di fr. 1'128.85 mensili (fr. 4'167.20 ./. fr. 3'038.35). Preso atto dai conteggi di salario dell’esistenza di una trattenuta di fr. 850.– mensili in media effettuata a titolo di “pignoramento”, il Pretore aggiunto ha considerato che l’importo residuo a disposizione dell’istante – pari a fr. 3'464.50 mensili , gli permetteva in ogni caso di coprire il suo fabbisogno allargato di fr. 3'038.35 e di disporre di un’eccedenza di fr. 426.15 mensili (fr. 3'464.50 ./.fr. 3'038.35) per fronteggiare eventuali imprevisti.

                             3.  Con il reclamo RE 1 rileva di subire dal luglio del 2012 una trattenuta di salario, a quanto è dato di capire per il pagamento d’imposte arretrate dell’ordine di fr. 30'000.–, ciò che non gli ha più permesso di fare fronte a quelle correnti. Per quanto riguarda il mantenimento di suo figlio, che sta frequentando una scuola a Londra, il reclamante ritiene che sia un suo dovere morale continuare a versargli fr. 1'000.– mensili come quando la sua situazione finanziaria glielo permetteva.

                             4.  In virtù dell’art. 191 LEF il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333 segg. LEF, il giudice dichiara il fallimento. Ogni debitore ha il diritto di chiedere l’autofallimento, anche se non soggiace all’esecuzione in via di fallimento. Scopo dell’istituto è dare al debitore la possibilità di sanare complessivamente la sua situazione finanziaria, principalmente mediante l’estinzione delle esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi i pignoramenti di salario – e la facoltà conferitagli di opporsi alle nuove esecuzioni volte all’incasso di crediti sorti prima del fallimento finché egli non sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 seg. LEF) (v. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 22-23 ad § 38).

                           4.1  Il debitore deve non solo affermare, bensì anche rendere verosimile il suo stato di insolvenza (Cometta, op. cit., n. 5 ad art. 191, con rimandi). Egli deve permettere al giudice di valutare, secondo un esame di semplice verosimiglianza, se – a causa di una mancanza di mezzi finanziari non limitata nel tempo e avente la sua origine in introiti e/o patrimonio insufficienti – si trovi nell’impossibilità di pagare i suoi debiti già esigibili (Cometta, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 191). Lo stato d’insolvenza si realizza anche quando il debitore, sebbene già sovraindebitato, dispone ancora di liquidità sufficiente per regolare determinati debiti ma non tutti: in questa ipotesi la richiesta è giustificata dal rispetto del principio della par condicio creditorum (Cometta, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 191 LEF).

                           4.2  Affinché il fallimento possa venire pronunciato in seguito ad una dichiarazione d’insolvibilità presentata al giudice, deve essere adempiuta una condizione positiva (lo stato d’insolvibilità) e simultaneamente non deve essere adempiuta nessuna delle seguenti condizioni negative (CEF, sentenza inc. 14.2009.7 del 27 aprile 2009, consid. 4), ossia:

                                  –  un appuramento bonale dei debiti ai sensi degli art. 333 segg. LEF appare possibile (solo nel caso di debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento);

                                  –  la decisione di fallimento è stata sospesa in seguito a moratoria concordataria o a moratoria straordinaria ai sensi dell’art. 173a LEF;

                                  –  una procedura di fallimento è in corso (art. 206 cpv. 3 LEF);

                                  –  è in corso un’esecuzione in cui il debitore ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna (art. 265b LEF);

                                  –  la domanda di auto fallimento costituisce un abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv. 2 CC (Cometta, op. cit. n. 4 ad art. 191).

                             5.  Nel caso specifico, il reclamante allega che la sua situazione finanziaria è cambiata, da quando nel 2011 l’autorità fiscale ha avviato un’esecuzione per il pagamento di imposte cantonali e comunali arretrate di circa fr. 30'000.–, che è proseguita malgrado egli avesse “ricorso” per “non ritorno a miglior fortuna”. A questo proposito il Pretore aggiunto non si è espresso nella sentenza impugnata. Ora, come visto, il debitore che ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna in un’esecuzione non è più abilitato a domandare egli stesso il proprio fallimento durante l’esecuzione medesima (art. 265b LEF). Il giudice deve accertare d’ufficio che questo presupposto negativo – come anche gli altri citati in precedenza – non sia adempiuto (cfr. art. 255 lett. a CPC). In concreto, la decisione andrebbe quindi annullata e rinviata al primo giudice perché verifichi la questione, ma per il principio di economia e di celerità della procedura la Camera ha ritenuto opportuno di accertare essa stessa la situazione esecutiva del reclamante.

                                  Dalle informazioni fornite dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio risulta che RE 1, il 19 ottobre 2011, ha interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna alle esecuzioni n. 768925 e 768926, promosse rispettivamente dalla Confederazione Svizzera per fr. 17'231.– (per imposte federali del 1999 e dal 2003-2006) e dallo Stato del Canton Ticino per fr. 34'966.10 (per imposte cantonali del 1995, 1997, 1998, 1999 e dal 2003-2006, oltre l’imposta speciale 1995), sulla base di attestati di carenza di beni rilasciati nel fallimento dell’escusso. Le opposizioni sono poi state rigettate dal Pretore aggiunto della Giurisdizione d Mendrisio-Sud con sentenze del 16 dicembre 2011 (inc. SO.2011.711/2). Finalmente l’escusso ha pagato la prima esecuzione il 10 gennaio 2014 mentre nella seconda è stato rilasciato un attestato di carenza beni dopo pignoramento per fr. 28'874.70. Al momento della presentazione dell’istanza di auto fallimento, il 4 dicembre 2013, entrambe le esecuzioni erano ancora in corso, sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingerla già in virtù dell’art. 265b LEF. Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata va pertanto confermata e il reclamo respinto.

                             6.  A titolo aggiuntivo e a futura memoria viene da chiedersi se nel caso di specie non vi sarebbe spazio per un appuramento bonale dei debiti nel senso degli art. 333 segg. LEF, RE 1 apparendo avere una certa disponibilità (visto quanto ha pagato per imposte arretrate) e i suoi creditori non essendo numerosi.

                             7.  La tassa del giudizio odierno segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

per questi motivi,

pronuncia:            1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 150.–-, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

3.Notificazione a    .

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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