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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.12.2013 14.2013.222

19 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·674 parole·~3 min·2

Riassunto

Reclamo inammissibile

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.222

Lugano 19 dicembre 2013 FP/ec

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 dicembre 2013 dalla

RE 1 rappresentata dal Consiglio parrocchiale, __________

  contro la decisione emanata il 12 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 0280-2013s) promossa con istanza del 29 ottobre 2013 nei confronti di   

 CO 1   

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 31 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                         che inoltrato il 17 dicembre 2013 contro una decisione emanata il 12 dicembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ossia non lamenta né un’errata applicazione del diritto, né un accertamento manifestamente errato – ovvero arbitrario – dei fatti;

                                         che non solo la reclamante non muove alcun specifico rimprovero al primo giudice, ma nemmeno si confronta con l’argomento principale posto alla base della reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, ossia che la parte istante non ha dimostrato – come le incombeva – che la parte convenuta fosse iscritta nel catalogo tributario di __________ già all’inizio del 2010, rispettivamente 2011, anni per i quali è richiesta la riscossione dell’imposta, la dichiarazione dell’escusso di avere ricevuto “le fatture” del 5.3.2012 per l’imposta 2010 e del 4.2.2013 per l’anno 2011 (v. doc. A e B annessi al reclamo, che peraltro sono sprovviste dell’attestazione  di passaggio in giudicato) non dimostrando che lo stesso convenuto ne era informato il 1° gennaio dei due citati anni di imposizione e, di conseguenza, di avere avuto l’opportunità di dichiarare la non appartenenza;

                                         che, a ben vedere, la reclamante si limita a dissertare sul senso attribuibile - a suo giudizio - alla ricezione da parte del convenuto dei conteggi relativi alle imposte parrocchiali oggetto di esecuzione, trascurando però ciò che conta, ovvero che – secondo la sentenza impugnata - è venuta a mancare la prova dell’iscrizione dell’escusso nel relativo catalogo tributario nel periodo per il quale è stata avviata la procedura esecutiva;  

                                         che, del resto, la reclamante chiede la revisione del giudizio primo grado senza però specificare in che cosa dovrebbe consistere tale domanda, vale a dire senza formulare una precisa richiesta di giudizio, segnatamente omettendo di postulare la riforma del dispositivo n. 1 della decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza;  

                                         che, ciò posto, l’ammissibilità del rimedio non è data;

                                         che data la particolarità della fattispecie, non si riscuotono spese in esito al presente giudizio;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.                                

                                   2.   Non si riscuotono spese.  

                                   3.   Notificazione a:

 ;

-    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 531.10 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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