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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2013 14.2013.203

2 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·709 parole·~4 min·2

Riassunto

Reclamo inammissibile per intempestivitâ

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.203

Lugano 2 dicembre 2013 FP/b/fp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 12 novembre 2013 da

RE 1 patrocinato dall’avv. PA 1  

contro la decisione emanata il 22 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 187/203) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2103 da  

CO 1  

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                  che contro la sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                  che inoltrato il 12 novembre 2013 contro una decisione emanata il 22 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo - il cui termine per proporlo ha iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 4 novembre 2013 -, è intempestivo e, pertanto, inammissibile;

                                  che, secondo l’insorgente, il rimedio sarebbe invece tempestivo, il gravame essendo stato proposto entro il termine di venti giorni indicato nella decisione impugnata (reclamo, pag. 2 sub tempestività);

                                  che tale convinzione è errata, risultando di meridiana evidenza che quanto riportato nel reclamo è riferito al diritto dell’escusso di domandare entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione con la procedura ordinaria (recte: nel caso in esame con la procedura semplificata) il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione ex art. 83 cpv. 2 LEF (dispositivo n. 3 della decisione impugnata);

                                  che è però vero che il primo giudice, contravvenendo all’art. 238 lett. f CPC, ha omesso di indicare che contro la sua decisione è possibile presentare reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello nel termine, per l’appunto, di dieci giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), il che è deprecabile e non dovrà più avvenire;

                                  che, tuttavia, il patrocinatore del reclamante (di professione avvocato) - che non aveva assistito il convenuto (che si era infatti difeso da solo) davanti al primo giudice - non pretende di avere assunto il mandato quando ormai il termine per reclamare era trascorso o stava per trascorrere, ossia non fa dipendere il ritardo del suo agire dalla circostanza che non gli era possibile presentare reclamo tempestivamente a causa dell’errore in cui si sarebbe venuto a trovare il suo assistito, ignaro che la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione andava per contro impugnata con reclamo nel termine di dieci giorni;

                                  che, a ben vedere, parrebbe finanche che il legale dell’insorgente abbia invece ritenuto il reclamo tempestivo proprio perché presentato nel termine di venti giorni indicato dal Giudice di pace nel dispositivo n. 3, termine che concerne evidentemente una  fattispecie diversa, ossia l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF;

                                  che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è inammissibile.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 100.-, anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

-;

-.

                                 Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'271.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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