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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2013 14.2013.20

28 febbraio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,562 parole·~18 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti nuovi inammissibili in sede di reclamo. Contratto di lavoro. Pretese salariali e indennità giorni di vacanza. Eccezione di estinzione del debito tramite pagamento resa in parte verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.20

Lugano 28 febbraio 2013 LS/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 10 dicembre 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 26/29 ottobre 2012 dell'UE __________;

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 14 gennaio 2013 (inc. SO.2012.5447) ha così stabilito:

“1.     L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2.      La tassa di giustizia in fr. 180.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili.

3.      omissis.”

Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 24 gennaio 2013 ne postula la riforma affinché l'opposizione sia respinta limitatamente all'importo di fr. 1'008.50 (fr. 312.95 e fr. 695.55);

preso atto che con risposta 5 febbraio 2013 l'istante ha ribadito le sue richieste proponendo, di conseguenza, la reiezione del reclamo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 26/29 ottobre 2012 dell'UE __________, CO 1 ha escusso la società RE 1 per l'importo di fr. 9'252.45 oltre interessi al 7% dal 1° agosto 2012. Quale titolo di credito ha indicato: “Stipendio luglio 2012 e tredicesima 2012. Tredicesima 2011. Vacanze, riposi non goduti e straordinari.” (doc. A). Interposta tempestiva opposizione, l'istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.  

                                  B.   L'istante ha lavorato in veste di cameriere presso il ristorante __________ di __________ appartenente alla società convenuta (doc. D). Con scritto 20 settembre 2012, dando atto che il rapporto contrattuale si era interrotto con effetto 31 luglio 2012, egli ha contestato il conteggio finale ricevuto dalla datrice di lavoro che quantificava in fr. 4'321.45 le pretese dovutegli con riferimento allo stipendio di luglio 2012 compresa la tredicesima per il 2012, rivendicando in aggiunta la corresponsione di fr. 2'853.– a titolo di tredicesima per l'anno 2011 e fr. 2'078.– per i 22 giorni di vacanze e riposi non goduti oltre a straordinari non recuperati. L'istante ha così ingiunto alla società convenuta di versare la somma complessiva di fr. 9'252.45 entro fine settembre 2012 (doc. C). La documentazione si completa di un conteggio di salario valido per il 2011 (doc. E), di un conteggio vacanze dal 1° maggio al 7 luglio 2012 (doc. F) e di un conteggio manoscritto di riposi non goduti, ore straordinarie e vacanze non godute per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2012 (doc. G).

                                  C.   All'udienza di discussione del 14 gennaio 2013, l'istante ha confermato le sue richieste sulla scorta dei documenti agli atti. La società convenuta, tramite un rappresentante legittimatosi con procura del 17 dicembre 2012 (doc. 1), vi si è opposta. Pur dichiarandosi d'accordo con l'importo relativo allo stipendio per il mese di luglio 2012 e alla tredicesima per il 2012 (fr. 4'321.45) e con quello richiesto a titolo di tredicesima per l'anno 2011 (fr. 2'853.05), l'interessata ha nondimeno sostenuto di avere già estinto quanto dovuto per il tramite di pagamenti brevi manu all'istante come risultava dal plico di ricevute prodotte quale doc. 2, e che semmai restava da pagare un importo di fr. 1'108.50. Per contro nessun giorno di vacanza era dovuto al procedente, in quanto egli aveva usufruito di tutti i giorni che gli spettavano. In sede di replica l'istante ha confermato la legittimità della pretesa per i giorni di libero cui egli aveva diritto sulla base del conteggio doc. G allestito dai gerenti pro tempore del ristorante. Dal canto suo la società convenuta ha obiettato che quel conteggio era stato redatto dal medesimo istante.

                                  D.   Con decisione 14 gennaio 2013, il Pretore __________, ha accolto l'istanza. A suo modo di vedere la documentazione agli atti costituiva un valido riconoscimento di debito, ritenuto oltretutto che le cifre esposte per lo stipendio di luglio 2012 e la tredicesima 2012 oltre alla tredicesima 2011 erano state considerate corrette dalla società convenuta. Ciò detto, le ricevute di quest'ultima non provavano invece l'avvenuta estinzione di queste pretese poiché non specificavano a quali mensilità quegli importi andavano computati, fermo restando che l'escusso contestava fossero da imputare sui crediti posti in esecuzione. Inoltre, l'unica indicazione specifica presente su una di esse sembrava aggiunta in un secondo tempo. D'altra parte poi, la società convenuta non aveva suffragato la tesi secondo cui in realtà era stato l'istante ad allestire il conteggio manoscritto sulle vacanze non godute, il quale recava il timbro ufficiale della datrice di lavoro. A detta del Pretore quindi, anche per questa pretesa si giustificava di rigettare in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo.

                                  E.   Con il reclamo in esame la società escussa chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, in quanto riferita allo stipendio di luglio 2012, alla tredicesima 2012 e alla tredicesima 2011, limitatamente a fr. 1'008.50 (fr. 312.95 e fr. 695.55). Nulla era per contro dovuto a titolo di vacanze non godute, e anzi l'istante era perfino in debito di cinque giorni.  

                                         L'istante vi si è opposto per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

                               1.1.   Ciò detto, presentato il 24 gennaio 2013 avverso la decisione 14 gennaio 2013 notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto ricerca “Tracciamento degli invii” del 28 gennaio 2013), il reclamo è quindi tempestivo. La notifica dell'impugnazione all'istante risale al 1° febbraio 2013: in quanto giunta l'8 febbraio 2013, anche la relativa risposta risulta quindi ammissibile.  

                               1.2.   La società reclamante allega al suo memoriale tutta una serie di documenti a comprova delle sue affermazioni. Se non che, in quanto prodotti per la prima volta davanti a questa Camera, in applicazione dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono a priori inammissibili e devono quindi essere estromessi dall'incarto il nuovo conteggio vacanze per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2012 (doc. C al reclamo), i correttivi apposti dalla società convenuta sul conteggio manoscritto prodotto dall'istante in prima sede (doc. D al reclamo), la lettera 27 giugno 2012 inviata all'Ufficio di commercio e passaporti con cui la società convenuta aveva comunicato la chiusura del locale il 7 luglio 2012 (doc. E al reclamo), gli invii e-mail che attestano la chiusura per ferie del locale ad agosto 2011 e per le festività di dicembre 2011/ gennaio 2012 (doc. F al reclamo) insieme ai conteggi di salario dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 a comprova del pagamento in contanti dello stipendio per quei mesi (doc. G al reclamo). Inoltre, con particolare riferimento all'eccezione di estinzione delle pretese relative allo stipendio di luglio 2012, e alle tredicesime del 2012 e del 2011, la società reclamante produce una serie di ricevute alcune delle quali fanno già parte integrante del fascicolo processuale (plico doc. 2). Di queste, in quanto nuove, vanno per contro estromesse dall'incarto la n° 9 del 07.04.2012 (pag. 5) e n° 26 del 11.05.2012 (pag. 6) del plico doc. A al reclamo, ed il conteggio di salario giugno 2012 del plico doc. B al reclamo.

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. Ora, la società reclamante non contesta -né lo ha mai fatto prima- l'esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, fondato sul contratto di lavoro in essere fra le parti fino al 31 luglio 2012 (doc. C) e che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 3'000.– (doc. D), pari a fr. 2'834.– netti (doc. E). Anzi, l'interessata davanti al Pretore ha persino espressamente riconosciuto (verbale, pag. 1 nel mezzo) sia l'ammontare chiesto dall'istante a titolo di stipendio di luglio 2012 e di tredicesima 2012 (fr. 4'321.45 come da conteggio finale trasmessogli dalla stessa società convenuta: doc. C) sia quello inerente alla tredicesima per il 2011 (fr. 2'853.–: doc. C). L'istante ha inoltre stabilito in 22 (doc. C) i suoi giorni di libero per vacanze e riposo non goduti oltre alle ore straordinarie effettuate (38 giorni maturati dal 1° gennaio 2011 [doc. G, pag. 2] al 30 aprile 2012 [doc. G, pag. 1] e altri 6.49 giorni maturati dal 1° maggio al 7 luglio 2012 [doc. F], da cui vanno dedotti 5.5 giorni effettuati a giugno 2012 [doc. F] e potenziali 17 giorni lavorativi tra l'8 luglio e il 31 luglio 2012 [2 giorni di riposo alla settimana: doc. D]), corrispondenti ad un retribuzione di fr. 2'078.– (salario netto di fr. 2'834.– [doc. E] diviso 30, moltiplicato per 22).

                                         Nondimeno, davanti a questa Camera, la società reclamante ripropone l'eccezione di estinzione del credito rivendicato dall'istante, nel senso che con riferimento allo stipendio di luglio 2012, alla tredicesima del 2012 e alla tredicesima del 2011, la pretesa sussisteva limitatamente a fr. 1'008.50. L'interessata reputa inoltre che l'istante ha beneficiato di tutte le vacanze e giorni di libero maturati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 luglio 2012, e che in tal modo la pretesa era già stata integralmente tacitata. Per la società reclamante quindi, in concreto i presupposti sanciti dall'art. 82 cpv. 2 LEF sono realizzati.

                                   3.   Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi imme-diatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimi-glianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

                                         L'escusso può rendere verosimile di avere estinto il suo debito tramite pagamento. L'estinzione può anche risultare verosimile in virtù della presunzione legale di cui all'art. 89 cpv. 1 CO, norma che, a fronte di una quietanza emessa senza riserve per interessi o altre prestazioni periodiche -quale lo è ad esempio il salario (Loertscher, in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 4 ad art. 89)presume soddisfatte le prestazioni scadute prima (Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82; Loertscher, op. cit., n. 1 ad art. 89).

                                   4.   Nel presente caso il Pretore ha ritenuto che le ricevute di cui al plico doc. 2, pur dando atto di pagamenti in contanti dalla società convenuta, non provavano che i crediti dell'istante relativi al salario di luglio 2012, alla tredicesima del 2012 e alla tredicesima del 2011 erano stati estinti. A suo modo di vedere, a fronte della contestazione dell'istante, in assenza di una specifica causale non era in effetti possibile determinare a quali mensilità si riferivano i versamenti attestati da quei giustificativi. D'altra parte, l'unica indicazione presente su una di esse differiva per colore dal resto del testo, lasciando con ciò sorgere il dubbio che fosse stata aggiunta in un secondo tempo. Di modo che, anche questa ricevuta non poteva assurgere a prova dell'avvenuto pagamento dello stipendio per luglio (decisione impugnata, pag. 3 in alto). 

                               4.1.   Ora, giova anzitutto rilevare che nella misura in cui ammette l'esistenza di uno scoperto di soli fr. 1'008.50 (reclamo pag. 3 in basso: fr. 312.95 e fr. 695.55), la società reclamante pretende di costruire la sua tesi su documenti che sono stati estromessi dall'incarto in quanto -in parte almenonuovi (sopra, consid. 1.2). Di modo che, da questo punto di vista il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Nondimeno, la censura va esaminata alla luce della documentazione prodotta in prima sede e quindi del plico di ricevute prodotte quali doc. 2 (sopra, consid. C e 1.2).  

                               4.2.   Ciò detto, diversamente da quanto succede in sede di rigetto definitivo dell'opposizione, nell'ambito di un'istanza di rigetto provvisorio le eccezioni sollevate dall'escusso devono essere rese verosimili e non necessariamente dimostrate (sopra, consid. 3). Nel caso specifico, si trattava quindi di stabilire se a fronte delle ricevute prodotte dalla società convenuta - plico doc. 2 appunto- la pretesa estinzione del debito raggiungeva il grado di verosimiglianza imposto dall'art. 82 cpv. 2 LEF, senza esigere però una prova certa come sembra invece essere stato il caso in concreto (“le ricevute [...] non sono atte, contrariamente a quanto sostenuto, a provare l'estinzione del debito” e “non può dunque assurgere a prova dell'avvenuto pagamento per luglio”: decisione impugnata, pag. 2 in basso e 3 in alto). D'altra parte, giova altresì rilevare che diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, sulla specifica contestazione della società convenuta laddove precisava che “per quanto concerne il pagamento degli stipendi, a suo dire sarebbero dovuti soltanto fr. 1'108.50 in quanto per il rimanente lo stipendio sarebbe stato versato brevi manu (plico ricevute doc. 2)” (verbale, pag. 1 nel mezzo), l'istante è rimasto silente e non ha obiettato alcunché, limitandosi a prendere posizione sulla sola questione dei giorni di vacanza non goduti (verbale, pag. 1 verso il basso).

                               4.3.   La società convenuta ha prodotto agli atti una ricevuta datata 2 ottobre 2012 per un importo pari a fr. 1'000.– (doc. 2 pag. 1 in alto a destra). Il Pretore non ha ritenuto attendibile questo giustificativo poiché “la dicitura "anticipo stipendio luglio 2" risulta molto probabilmente aggiunta in un secondo tempo stante che la stessa è scritta con inchiostro nero allorquando il rimanente testo è in rosso”, motivo per cui non era atta a provare l'avvenuto pagamento da imputare sulla mensilità di luglio (decisione impugnata, pag. 3). Se non che, a ben vedere, anche la relativa firma dell'istante sembra sia stata apposta utilizzando l'inchiostro nero. E, dal canto suo poi, l'istante non ha contestato né di avere sottoscritto questo giustificativo, né peraltro ha ipotizzato che quando lo aveva fatto della dicitura in questione non vi era traccia alcuna. Aggiungasi oltretutto che, in quanto formulata la prima volta davanti a questa Camera, l'obiezione del procedente di “non aver mai ricevuto alcun acconto dalla società in riferimento ai fr. 4'321.45 dovuti” (risposta al reclamo, pag. 1 n. 2) è irricevibile per l'art. 326 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 1). Se ne deve così dedurre che, a differenza delle conclusioni del Pretore, questa ricevuta rende quantomeno verosimile la parziale estinzione, fino ad un corrispondente importo di fr. 1'000.–, della pretesa di fr. 4'321.45 concernente lo stipendio di luglio 2012 e la relativa tredicesima del 2012. Al riguardo si giustifica quindi di rigettare in via provvisoria l'opposizione limitatamente ai restanti fr. 3'321.45.

                                         Invero, anche volendo prescindere dall'indicazione “anticipo stipendio luglio 2”, l'esito non sarebbe diverso. In tal caso in effetti, a un esame di verosimiglianza, in quanto emessa il 2 ottobre 2012 e priva di riserva (art. 88 cpv. 1 CO), si potrebbe comunque presumere che questa ricevuta dovesse imputarsi sulla prestazione più recentemente scaduta e quindi proprio su quella riferita allo stipendio di luglio 2012 e alla tredicesima di quell'anno (art. 89 cpv. 1 CO). E, ciò avrebbe reso altresì verosimile l'estinzione -parziale- della relativa pretesa. Di modo che, anche da questo punto di vista, l'opposizione della società convenuta avrebbe dovuto essere rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'321.45.

                               4.4.   La società convenuta ha prodotto agli atti anche una serie di altre ricevute che danno atto di pagamenti in contanti all'istante per almeno fr. 4'666.– (fr. 2'000.– l'8 giugno 2012 [doc. 2 pag. 2]; fr. 1'000.– il 2 maggio 2012 [doc. 2 pag. 3]; fr. 500.– il 7 aprile 2012 [doc. 2 pag. 4]; fr. 1'000.– il 4 aprile 2012 [doc. 2 pag. 6]; fr. 166.– il 24 dicembre 2011 [fr. 5'687.05 ./. fr. 3'000.–: doc. 2 pag. 7]; in assenza di una data non potendosi per contro considerare l'acconto di fr. 400.– [doc. 2 pag. 5]), recanti semplicemente la dicitura “acconto stipendio” rispettivamente “acconto stipendio + 13.ma”. Il Pretore non le ha ritenute sufficienti poiché in assenza di una puntuale causale non vi era modo di stabilire se si trattava di versamenti da imputare sulle pretese poste in esecuzione o su altre mensilità (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Resta il fatto che, nemmeno al riguardo, l'istante ha obiettato alcunché e, men che meno ipotizzato che fossero serviti a tacitare altri debiti. Ciò detto, in quanto riferita alla tredicesima mensilità del 2011 quantificata in fr. 2'853.– (sopra, consid. 2) e quindi in un importo ben inferiore rispetto a quello complessivo cui assommano quei giustificativi, l'eccepita estinzione del debito può considerarsi resa verosimile. Di conseguenza, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione era da respingere anche al riguardo.              

                                   5.   Con riferimento alla pretesa per vacanze non godute -stabilita in fr. 2'078.– (sopra, consid. 2)- la società reclamante si duole del fatto che il Pretore non ha ritenuto fondata la tesi secondo cui l'istante aveva già beneficiato di tutti i giorni di vacanza maturati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 luglio 2012 (reclamo, pag. 3 in alto), e quindi gli rimprovera di non aver considerato estinta in tal modo qualsiasi pretesa al riguardo. La censura è però infondata giacché l'interessata pretende di confortarla avvalendosi di nuovi documenti -ovvero nuovi conteggi dettagliati rispettivamente rivisti, ecc. (reclamo, pag. 3 verso l'alto; doc. C/D/E/F al reclamo)- che come visto vanno estromessi dall'incarto (sopra, consid. 2). Basti d'altra parte evidenziare che il Pretore ha ammesso l'ammontare rivendicato per pretesi 22 giorni di vacanza non godute, poiché ha ritenuto attendibile il conteggio manoscritto prodotto dall'istante quale doc. G e su cui figurava in calce il timbro della stessa società convenuta: in effetti, pur avendo affermato che si trattava di un documento preparato dallo stesso istante, quest'ultima non era riuscita a suffragare questo suo argomento con riscontri oggettivi (decisione impugnata, pag. 3 verso l'alto). Del resto, neppure davanti a questa Camera la società reclamante sostiene il contrario. Di modo che, da questo punto di vista, il reclamo è irricevibile e la decisione pretorile merita conferma.   

                                   6.   In definitiva, il reclamo va parzialmente accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato, nel senso che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione merita accoglimento limitatamente a fr. 5'399.45, di cui fr. 3'321.45 riferiti allo stipendio di luglio 2012 e alla tredicesima per il 2012 (sopra, consid. 4.3) e fr. 2'078.– a titolo di vacanze non godute (sopra, consid. 5). Per il resto si giustifica invece il mantenimento dell'opposizione e il rinvio dell'istante ad un'eventuale procedura di merito (cfr. art. 79 LEF).

                                   7.   In assenza di contestazione, il presente giudizio non impone una modifica del dispositivo di prima sede sulle spese giudiziarie. Davanti a questa Camera la tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) segue la reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'istante nulla avendo richiesto né giustificato al riguardo. 

                                         Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 9'252.45.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 95 cpv. 2 e cpv. 3 lett. c CPC, 106 cpv. 2, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 14 gennaio 2013 della Pretura __________ (inc. SO.2012.5447), è così riformato:

                                         “1.  L'istanza 10 dicembre 2012 è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ del 26/29 ottobre 2012 dell'UE __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 5'399.45 oltre interessi al 7% dal 1° agosto 2012.”

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dalla società reclamante, resta a suo carico in ragione di fr. 180.–, mentre il restante importo di fr. 120.– è posto a carico di CO 1, __________. Non si assegnano indennità d'inconvenienza.

                                  III.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 9'252.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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