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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2013 14.2013.197

18 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,833 parole·~9 min·2

Riassunto

Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Credito nei confronti dell'istante non saldato. Solvibilità non resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.197

Lugano 18 novembre 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento senza preventiva esecuzione promossa con istanza del 12 aprile 2013 da

,  rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna

  contro  

CO 1   

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del 28 ottobre 2013 (SO.2013.401) ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento della ditta RE 1 (1972),, a far tempo dal giorno di martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo dell’8 novembre

2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Con istanza del 12 aprile 2013 la Confederazione Svizzera ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF di RE 1, asserendo che il convenuto non effettua più pagamenti per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 16 maggio 2012, che il debito complessivo ammonta a fr. 55'565.75, che sono in corso numerose procedure esecutive e che le sono stati già rilasciati 5 attestati di carenza di beni, come risultava dai relativi estratti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 2 e 3). 

                            B.  All’udienza di discussione del 15 maggio 2013 la convenuta ha asserito di operare in diversi cantieri e che vi erano serie possibilità di entrate, con cui coprire i debiti scoperti.

C.    Con decisione del 28 ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00.

D.  Con il reclamo RE 1 si oppone al fallimento, indicando l’ammontare dei suoi debiti in fr. 135'000.--. Egli chiede una proroga, sostenendo di avere incaricato un revisore esterno allo scopo di poter presentare tutti gli incarti atti a dimostrare che l’importo dovuto è inferiore. È tuttavia intenzionato a far fronte ai suoi debiti.

Considerando

in diritto:

                             1.  Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di fallimento (art. 309 lett. b n. 7 LEF).

                             2.  In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                  a.  l’applicazione errata del diritto,

                                  b.  l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                             3.  La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

                             4.  Ai sensi dell’art. 326 CPC non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, fatte salve speciali disposizioni di legge quali l’art. 174 LEF (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC).

                             5.  Per l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347).

                             6.  In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere

                                  al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; Flavio Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10 ad art. 190 LEF; Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, pag. 851; Ueli Huber, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LEF). Il legislatore ha preferito la sospensione dei pagamenti all’insolvibilità poiché è percettibile esteriormente ed è pertanto più facile da constatare rispetto all’insolvibilità propriamente detta; egli ha voluto in questo modo facilitare all’istante la prova dell’insolvibilità. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi i debiti incontestati ed esigibili, che lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure che ometta di pagare anche i debiti di minima importanza. Mediante tale comportamento, il debitore dimostra di non disporre della liquidità necessaria per onorare i propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare tocchi una parte. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4 con rinvii, in SJ 2011 I pag. 175; 5P.412/1999 del 17 dicembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I pag. 248; 5P.442/1993 del 15 dicembre 1993 consid. 3a, in SJ 1994 pag. 433). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 e rif. ivi; Amonn/Walther, op. cit., § 38 n. 12-14). Il caso di fallimento senza preventiva esecuzione rappresenta uno strumento straordinario di esecuzione. La causa materiale del fallimento ai sensi dell’art. 190 LEF consiste sempre in una particolare situazione patrimoniale o in un particolare modo di agire del debitore che lascia apparire dubbia la possibilità di tacitazione completa dei creditori o la mette in pericolo (cfr. SJZ 89 (1993) N. 24 pag. 423 e rif. ivi).

                                  Nel caso in esame occorre verificare se si realizza la causa materiale del fallimento prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ossia se vi è (stata) sospensione dei pagamenti da parte del reclamante.

                                  Orbene, il primo giudice ha correttamente ritenuto che, essendo pendenti nei confronti del convenuto numerose procedure esecutive per l’importo di circa fr. 135'000.--, promosse in buona parte dall’istante, a favore della quale sono stati già emessi 5 attestati di carenza di beni per il mancato pagamento dell’IVA, vi è stata da parte del reclamante sospensione dei pagamenti nei confronti di una creditrice importante. 

                                  Con il reclamo RE 1 non ha prodotto alcun documento a comprova del pagamento del suo debito nei confronti della Confederazione Svizzera, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta adempiuto e il fallimento pronunciato nei suoi confronti non può, già per questo motivo, essere annullato.

                                  In via abbondanziale va osservato, per quel che riguarda il requisito della solvibilità, che il convenuto chiede una proroga allo scopo di dare tempo a un revisore incaricato di dimostrare che l’importo dovuto è inferiore a quanto fatto valere dall’istante. Orbene, al reclamante va ricordato che la solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di reclamo di 10 giorni e che esprimere la volontà di saldare il debito non è sufficiente. Ciò porta a concludere che il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far fronte regolarmente ai suoi impegni, per cui le sue difficoltà di pagamento non possono essere considerate solo di natura transitoria rispettivamente non si può ritenere che si tratti di una mancanza di liquidità passeggera. Ciò è confermato dalle numerose procedure esecutive pendenti a suo carico rispettivamente dai 5 attestati di carenza di beni. Nel caso che ci occupa si può pertanto affermare che la incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Di conseguenza, pure il presupposto della solvibilità non risulta essere ossequiato.

7.Il reclamo va pertanto respinto.

Non essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, per altro nemmeno richiesto, il fallimento va solamente confermato.

La tassa di giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è respinto.

                                  Di conseguenza è confermato il fallimento di RE 1, a far tempo da martedì 29 ottobre 2013 alle ore 14.00. 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.

                             3.  Notificazione a:

- __________; - Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna;  - Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;  - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,    Bellinzona.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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