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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.11.2013 14.2013.188

25 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·847 parole·~4 min·2

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Riconoscimento di debito

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.188

Lugano 25 novembre 2013 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 28 ottobre 2013 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro la decisione emanata il 10 ottobre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.2713) promossa nei suoi confronti dalla  

CO 1  

rilevato che la parte istante non ha presentato osservazioni al reclamo   

ritenuto in fatto e considerato in diritto :

                                  che contro le sentenze di rigetto (provvisorio) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

                                  che inoltrato il 28 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 10 ottobre 2013 e notificata/recapitata il 16 ottobre successivo, il reclamo - il cui termine per presentarlo ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere sabato 26 ottobre 2013 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il lunedì 28 ottobre 2013 - è tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;

                                  che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                  che, nella fattispecie, a giusta ragione l’insorgente ravvisa una violazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla locatrice anche per la somma di fr. 5'250.- esposta a titolo di “Kosten aus Objektübernahme gem. beil. Detail Pos. __________” (conteggio del 12 aprile 2012, doc. B pag. 2), tale posizione non figurando, a differenza della pigione, come riconosciuta dall’escusso e, quindi, soggetta all’applicazione della menzionata norma;

                                  che alla reclamante va pure dato ragione nella misura in cui essa  rileva che la pigione complessiva mensile ed oggetto di riconoscimento di debito non ammonta a fr. 2'818.65 come preteso dalla parte istante, ma a fr. 2'714.-- conformemente all’ultima richiesta di aumento decorrente dal 1.1.2006 (v. plico doc. A, comunicazione del 10 novembre 2005);

                                  che, come ritenuto dalla reclamante, il Pretore avrebbe perciò dovuto accogliere soltanto parzialmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. 1588271 dell’UE di Lugano per fr. 17'696.95, ossia per nove mensilità di fr. 2'174.- cadauna (totale complessivo fr. 24'426.-), da cui però dedurre gli importi di fr. 334.85  a titolo di spese accessorie versate in più (doc. A, conteggio del 13 marzo 2013) e fr. 6'394.20 a titolo di liberazione della garanzia locativa (doc. C);

                                  che, del resto, la parte istante nulla ha obiettato al riguardo, dato che non ha ritenuto di dover presentare osservazioni al reclamo;

                                  che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

                                  che gli oneri processuali relativi al giudizio di prima sede seguono la reciproca soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), ossia sono posti per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta (che, come l’istante, non si è presentata all’udienza di contraddittorio);

                                  che gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono per contro interamente posti a carico dell’istante, siccome parte soccombente, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, combinati art. 106 cpv. 1 e 95 cpv. 3 lett. b CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è accolto.

                                  Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                  “1.    L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 17'696.95 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2012.

                                         2.     La tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dall’istante, è posta per 1/3 a carico dell’istante e per 2/3 a carico della convenuta.”            

                             2.  La tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio per complessivi fr. 300.- già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della parte istante (CO 1), la quale rifonderà alla reclamante fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

-;

.    

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'264.85 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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