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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.11.2013 14.2013.176

29 novembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·422 parole·~2 min·2

Riassunto

Stralcio. Mancato versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.176

Lugano 29 novembre 2013 FP/sl/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 ottobre 2013 da

RE 1  

contro la decisione emanata il 30 settembre 2013 dal Giudice di pace __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. SO.2013.188) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 luglio 2103 da   

CO 1 rappresentato dalla RA 1  

richiamata l’ordinanza 21 ottobre 2013 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 6 novembre 2013 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.- a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 8 novembre    2013 al reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che il reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine (mancato ritiro della raccomandata contenente la menzionata ordinanza), motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto stralciato dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

                             1.  Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del reclamante.

                             3.  Notificazione a:

-;

-.

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'010.- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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