Incarto n. 14.2013.175
Lugano 28 ottobre 2013 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 18 ottobre 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 10 ottobre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 245/13) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 agosto 2013 dal
CO 1 rappresentato dal RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art .251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 OG);
che inoltrato il 18 ottobre 2013 contro una decisione emanata il 10 ottobre 2013 e notificata/recapitata il giorno successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, di modo che l’ammissibilità del rimedio appare già per questo motivo dubbia;
che la questione non ha da essere vagliata oltre, il reclamo essendo comunque sia votato all’insuccesso;
che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che tale è il caso per la decisione (imposta comunale 2009, passata in giudicato) sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata come tale dall’escusso;
che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che davanti al Giudice di pace il convenuto non si è però avvalso di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, avendo egli lasciato decorrere infruttuosamente il termine assegnatogli con ordinanza del 19 settembre 2013 per presentare osservazioni all’istanza ( art. 253 CPC);
che il reclamante si propone di ovviare a tale omissione con il presente gravame, ripercorrendo l’istoriato della procedura esecutiva in rassegna con particolare riferimento alle sue iniziative volte al condono dell’imposta oggetto dell’istanza di rigetto dell’opposizione e alla consegna da parte dell’escutente di un conteggio dettagliato del debito fiscale a fronte dei suoi volontari pagamenti di acconti;
che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono però ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è patrocinato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'466.90, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).