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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.10.2013 14.2013.171

21 ottobre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,345 parole·~7 min·2

Riassunto

Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilitâ resa verosimile

Testo integrale

Incarto n. 14.2013.171

Lugano 21 ottobre 2013 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello  

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 21 agosto 2013 da

avv.  CO 1      

contro  

RE 1 patr. dall’avv.  RA 2

istanza sulla quale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con sentenza del

1° ottobre 2013 (SO.2013.924) ha così deciso:

“1.  È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, __________, a far tempo dal giorno di mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

14 ottobre 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 15 ottobre 2013 al reclamo

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                            A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. 712831 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 48'286.80 oltre interessi e spese.

                            B.  La parte convenuta ha lasciato decadere infruttuosamente il termine per l’inoltro di eventuali osservazioni e non ha richiesto di essere convocata per un’udienza.

                            C.  Con decisione del 1° ottobre 2013 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 far tempo da mercoledì 2 ottobre 2013 alle ore 14.00. 

                            D.  Con il reclamo RE 1 asserisce di avere nel frattempo integralmente pagato l’esecuzione in oggetto, producendo due scritti del 14 ottobre 2013 inviati alla Pretura del Distretto di Bellinzona rispettivamente all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, con cui l’istante ha comunicato l’estinzione del suo credito e il ritiro dell’istanza di fallimento rispettivamente ha richiesto l’annullamento dell’esecuzione in oggetto (doc. B e C). La reclamante produce  poi un’attestazione del predetto Ufficio esecuzione e fallimenti del 14 ottobre 2013, in cui viene dichiarato che nei confronti di RE 1 non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano attestati di carenza di beni (doc. F).

Considerando

in diritto:

                             1.  La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a)    L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b)    Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto due scritti del 14 ottobre 2013 inviati alla Pretura del Distretto di Bellinzona rispettivamente all’UEF di Bellinzona, con cui l’istante ha comunicato l’avvenuta estinzione del credito oggetto dell’esecuzione in esame e il ritiro dell’istanza di fallimento, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti del procedente rispettivamente il ritiro dell’istanza di fallimento da parte di quest’ultimo posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano adempiuti.

                                  Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il ritiro dell’istanza di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’attestazione dell’UEF di Bellinzona del 14 settembre 2013 si evince che nei confronti della reclamante non sono pendenti esecuzioni, né risultano iscritti a suo carico attestati di carenza di beni. Orbene il pagamento dell’esecuzione in oggetto e l’assenza di procedure esecutive rispettivamente di attestati di carenza di beni a carico della convenuta portano a ritenere che essa dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                  Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

                             2.  Il reclamo è accolto.

                                  La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

                                  Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.

                                  A controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendogli stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                              I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento del 1° ottobre 2013 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2013.924), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare cRE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II.    La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

    carico di AP 1.

                            III.  Notificazione:

                                  - avv.   ;

                                  - avv.   ;

                                  - ;

                                  -  ;

                                  -

                                       .         

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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